Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 283 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 12/01/2010), n.283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t., e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t.,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che li rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrenti –

contro

Z.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Po, n. 9,

presso l’Avvocato Napoletano Francesco, che lo rappresenta e difende

per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/65/04 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, depositata il

26.1.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 27.11.2009 dal relatore Cons. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;

Udito, per il controricorrente, l’Avvocato Francesco Napolitano;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate ricorrono, con unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello del contribuente signor Z.E., riforma la sentenza n. 4/05/2003 della commissione tributaria provinciale di Mantova, che aveva respinto il ricorso del medesimo contribuente, esercente attivita’ agricola florovivaistica, contro l’avviso di rettifica parziale notificato il 15.12.2001, con cui l’ufficio di (OMISSIS) dell’agenzia delle entrate, negandogli il diritto di effettuare acquisti in sospensione dell’IVA nell’anno 1996, entro i limiti del plafond accumulato nell’anno precedente, per essere passato in tale anno dal regime speciale forfetario a quello ordinario, accertava un debito d’imposta di Euro 45.615,00 e disconosceva un credito d’imposta in Euro 28.404,00, applicando le relative sanzioni.

1.2.- Resiste il nominato contribuente mediante controricorso.

2.- Questione pregiudiziale.

2.1.- Devesi dichiarare, d’ufficio, l’inammissibilita’ del ricorso per Cassazione proposto dal ministero dell’economia e delle finanze, per difetto di legittimazione processuale, dal momento che esso ricorrente – cui e’ succeduta l’agenzia delle entrate a far data dal 1.1.2001, anteriore a quella di deposito dell’atto d’appello (14.7.2003) – s’intende tacitamente estromesso dal relativo giudizio, svoltosi nei soli confronti dell’agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS) (Cass. n. 9004/2007).

2.2.- Le relative spese debbono essere interamente compensate fra le parti, per giusti motivi, essendosi formata la giurisprudenza citata in epoca successiva all’introduzione del presente ricorso.

3.- Motivi del ricorso.

3.1.- Con unico motivo l’agenzia delle entrate censura la sentenza della commissione regionale deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 8 bis, art. 34;

D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 51 e 66, convertito con modificazioni nella L. 29 ottobre 1993, n. 427; L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 13; D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 27 febbraio 1984, n. 17; nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

3.1.1.- Sostiene che, avendo il contribuente, quale produttore agricolo, operato nel 1995 in regime forfetario IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34 non poteva legittimamente nel 1996, allorche’ era passato volontariamente al regime ordinario di applicazione dell’imposta, utilizzare il plafond virtualmente accumulato nell’anno precedente, corrispondente a cessioni all’esportazione ed a cessioni intracomunitarie, per effettuare acquisti in sospensione della stessa imposta.

3.1.2.- Spiega che la L. n. 413 del 1991, art. 13, comma 1 impedisce ai contribuenti in regime forfetario di avvalersi della facolta’ di effettuare acquisti in sospensione d’imposta; sicche’ neppure si era formato il plafond, stante l’intima ed inscindibile connessione fra “l’acquisto tramite plafond e la formazione del plafond”. In altri termini, il passaggio al regime ordinario dell’IVA corrisponderebbe, sotto questo aspetto, ad un inizio ex uovo dell’attivita’; cio’, sia per evitare “un’applicazione cumulativa di benefici, agevolazioni fiscali” sia perche’, essendo soggette le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ad un’aliquota IVA ridotta, non potevano “andare a comporre il plafond utilizzabile nell’anno successivo ai fini di acquisti in sospensione di imposta”.

4.- Decisione.

4.1.- Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione debbono essere interamente compensaste fra le parti per giusti motivi, consistenti nella novita’ della questione e nella non facile soluzione del problema giuridico, come e’ reso evidente anche dalle contrastanti soluzioni offerte dai giudici tributari di merito.

5.- Motivi della decisione.

5.1.- La commissione regionale accoglie la domanda del contribuente, e conseguentemente dichiara illegittimo l’avviso di rettifica parziale:

5.1.1.- in primo luogo, perche’ ritiene inapplicabile all’anno d’imposta 1996 la norma utilizzata dall’ufficio per motivare il provvedimento – L. 18 febbraio 1997, n. 28, art. 2 (Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE) -, entrata in vigore postumamente e non retroattiva;

5.1.2.- in secondo luogo, perche’, pur essendo passato il contribuente, nel 1996, al regime ordinario di applicazione dell’IVA, ricorrono nella fattispecie tutti i requisiti di legge per ritenere “legittima la effettuazione di acquisti e importazione di beni senza l’applicazione della imposta nei limiti dell’ammontare delle operazioni di esportazione registrate nell’anno solare precedente”, allorche’ il soggetto era in regime forfetario.

5.2.- Il ricorso deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

5.2.1.- L’agenzia ricorrente contesta la prima ratio (par. 5.1.1), deducendo che il riferimento alla L. n. 28 del 1997, contenuto nella motivazione dell’avviso, era fatto “palesemente…ad abundantiam”;

non sostiene che la norma avesse valenza retroattiva, e che quindi governi la fattispecie, ma non riproduce, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso, l’esatta e completa motivazione dell’atto impositivo, allo scopo di mettere questo giudice di legittimita’ in grado di valutare, sotto il profilo del vizio di motivazione (enunciato nella rubrica del motivo di ricorso, ma non argomentato in alcun modo), l’affermazione del giudicante a quo, secondo il quale l’avviso di rettifica era fondato (anche) sulla violazione di tale articolo di legge.

5.2.2.- Contesta poi la seconda ratio (par. 5.1.2), assumendo, attraverso un’interpretazione sistematica delle norme indicate (par.

3.1), che, nel passaggio dal regime forfetario agevolato per produttori agricoli a quello ordinario, si perde (o, comunque, non puo’ utilizzarsi), ai fini della sospensione d’imposta sugli acquisti, il plafond accumulato nell’anno precedente; senza negare la ricorrenza di tutte le condizioni specifiche (esecuzione, nel corso del 1995, di operazioni intracomunitarie e di cessione all’esportazione di prodotti agricoli non soggetti ad accise;

ammontare dei corrispettivi di dette operazioni ad oltre il 10% del volume d’affari realizzato nello stesso anno) per la teorica spettanza del beneficio.

5.2.3.- In definitiva, l’unica ragione per cui, secondo la difesa erariale, il beneficio non spetterebbe, consiste nel fatto che il plafond teoricamente formatosi in costanza di regime forfetario non sarebbe utilizzabile nell’anno successivo, in regime ordinario, per evitare un cumulo di agevolazioni.

5.2.4.- Ora, a parte la considerazione che la “sospensione” d’imposta di cui si tratta non e’ propriamente un’agevolazione, bensi’ una particolare procedura di applicazione dell’IVA ad esportatori abituali, che altrimenti si troverebbero in costante posizione di creditori verso il fisco con indebito aggravio economico a loro danno, si deve conclusivamente osservare che nessuna norma di legge, applicabile a periodo d’imposta considerato (1996), impediva il paventato cumulo: neppure, ovviamente, l’invocato (nella motivazione dell’avviso e ne presente ricorso) L. n. 413 del 1991, art. 13, comma 2 che escludeva il resistente – in regime speciale per i produttori agricoli (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34), finche’ lo fu, e cioe’ fino al 1995 – da diversi beneficio opportunita’, fra cui la sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), stesso decreto. E’ infatti evidente che nel presente giudizio non si discute di applicabilita’ della sospensione d’imposta a favore di un soggetto in regime speciale, bensi’ di un soggetto in regime ordinario; e che ne’ il citato art. 13, ne’ alcun’altra norma applicabile al periodo d’imposta 1996, impediva il godimento di tale opportunita’ a chi era stato in regime speciale nell’anno precedente.

5.2.5.- Simile conseguenza, peraltro, non puo’ essere ricavata, in assenza di una norma specifica, da considerazioni di ordine sistematico, sia perche’, come gia’ osservato, non si tratta, propriamente parlando, di “cumulo di agevolazioni”, quanto piuttosto di metodi diversi di pagamento dell’imposta; sia perche’ non si ravvisano ragioni, desumibili dall’esame testuale delle disposizioni, per affermare che i benefici concessi al produttore agricolo in regime speciale escludano la formazione, alle condizioni di legge (la cui ricorrenza nel caso specifico non e’ contestata), di un plafond virtuale, utilizzabile in ipotesi di cambiamento del regime di calcolo e di pagamento dell’IVA; sia, infine, perche’ nessuna norma impone di ritenere che l’esportatore abituale, cambiando regime, debba osservare un anno “di noviziato”, durante il quale non godrebbe dell’opportunita’ rappresentata dalla sospensione d’imposta.

5.3.- Segue la decisione, nei termini indicati al par. 4.1.

6.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ministero dell’economia e delle finanze; rigetta il ricorso proposto dall’agenzia delle entrate; compensa interamente fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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