Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 283 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. I, 07/01/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 07/01/2011), n.283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso l’avvocato

GIOVE STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato METAFORA ANTONIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO RICOSTRUZIONE COSNO IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 57, presso l’avvocato DE CURTIS CLAUDIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALLODI GIOVANNI, STARACE ALDO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 413/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 2 agosto 1991, la signora C.D. espose che il 3 giugno 1988 il Consorzio COSNO aveva occupato terreni di sua proprieta’ per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria della Circumvesuviana in forza di ordinanza autorizzativa del Presidente della Giunta regionale della Campania, poi annullata dal TAR Campania nel 1990; e che ella aveva proposto opposizione alla stima delle indennita’ determinate dall’UTE per l’espropriazione degli immobili, e il giudizio era tuttora pendente. Tanto premesso, l’attrice cito’ il consorzio e la Presidenza del consiglio dei ministri davanti al Tribunale di Napoli per l’accertamento dell’illegittimita’ dell’occupazione dei terreni, anche a causa del mancato perfezionamento della procedura espropriativa, e per il risarcimento dei danni conseguenti all’irreversibile acquisizione di essi.

Con sentenza 17 settembre 2002 il tribunale condanno’ il consorzio al pagamento dei danni liquidati nella somma – determinata a norma della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis – di Euro 155.679,20 oltre agli interessi e alle spese.

Con sentenza 3 febbraio 2004 la Corte d’appello di Napoli, accogliendo l’appello del consorzio, respinse la domanda attrice, avendo accertato che:

– soggetto passivo dell’azione era esclusivamente il consorzio, e non anche la Presidenza del Consiglio dei ministri;

– la legittimita’ dell’ordinanza autorizzativa dell’occupazione era stata affermata dal Consiglio di Stato con decisione 25 marzo 1999 n. 397, in riforma della sentenza di primo grado del TAR Campania;

– la circostanza dedotta dall’espropriata per la prima volta in appello, che l’occupazione sarebbe stata illegittima perche’ eseguita dopo la scadenza del termine trimestrale di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 20 tendeva ad introdurre nel processo un nuovo tema d’indagine ed era inammissibile;

la mancata prova della tempestiva emanazione del decreto di espropriazione, con la produzione del decreto n. 10309 emesso in data 29 novembre 1996, non comportava l’affermazione dell’illegittimita’ dell’occupazione, stante il disposto del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 9, comma 2 per la cui applicazione non era richiesto che l’occupazione fosse ancora in corso al momento della sua entrata in vigore.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre la signora C. con atto notificato il 21 marzo 2005, per un unico complesso motivo.

Il consorzio resiste con controricorso notificato in data 29 aprile 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si deduce che la sentenza del Consiglio di Stato, che in riforma della sentenza del TAR Campania aveva affermato la legittimita’ dell’ordinanza autorizzativa dell’occupazione, risaliva al 1999, ed era stata prodotta per la prima volta nel giudizio di appello; che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto la domanda attrice proposta in primo grado fondata esclusivamente sull’illegittimita’ dell’ordinanza autorizzativa dell’occupazione, sebbene sin dall’origine fosse stato allegato, quale titolo alternativa dell’illegittimita’ della procedura, il mancato perfezionamento della procedura espropriativa nei termini; che la circostanza che il decreto di espropriazione fosse poi stato emesso in data 29 novembre 1996, affermata dal consorzio appellante, non era mai stata contestata dall’odierna ricorrente e doveva ritenersi pacifica; e che in tale situazione non poteva trovare applicazione retroattiva la sanatoria di cui al D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 9, comma 2.

Il ricorso e’ fondato nei sensi appresso indicati.

Trattandosi di giudizio iniziato nel 1991, e al quale non si applica la nuova disciplina introdotta dalla Novella 26 novembre 1990, n. 353 (art. 90, come da ultimo sostituito dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 9 convertito, con modificazioni, in L. 27 dicembre 1995, n. 534), la quale ha modificato l’art. 345 c.p.c., restringendo la facolta’ di proporre nuove eccezioni nel giudizio di appello, non potrebbe in alcun modo dubitarsi della possibilita’ del consorzio di far valere per la prima volta in appello un fatto (la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, che riformava la sentenza del TAR allegata dall’attrice a fondamento del suo assunto difensivo) posteriore all’introduzione del giudizio di primo grado, astrattamente idoneo a neutralizzare un argomento avversario.

Le doglianze della ricorrente sono invece fondate con riguardo alla dedotta inapplicabilita’ nella specie del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 9, comma 2. Il giudice di merito, premesso che sin dal primo grado l’attrice aveva allegato a fondamento della sua domanda di risarcimento dei danni anche il mancato perfezionamento della procedura espropriativa nei termini (l’occupazione d’urgenza era cominciata nel 1988), ha giudicato irrilevante che il consorzio non avesse dato la prova documentale liberatoria della tempestiva emissione del decreto, emesso in data 29 novembre 1996, producendolo in giudizio, perche’ dovrebbe trovare applicazione la norma citata, la quale a suo avviso non richiede che l’occupazione fosse ancora in corso al momento della sua entrata in vigore.

In tal modo, il giudice di merito e’ incorso nella falsa applicazione della norma denunciata ad una fattispecie sostanziale interamente verificatasi prima della sua entrata in vigore. In tema di attuazione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al titolo 8^ della L. 14 maggio 1981, n. 219, secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte “il D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 9, che proroga i termini relativi alle occupazioni d’urgenza, se prescinde dalla legittimita’ od illegittimita’ dell’occupazione al tempo della sua entrata in vigore, riguarda tuttavia esclusivamente i procedimenti espropriativi in corso alla stessa data; ne deriva che tale norma puo’ valere a restituire legittimita’ ad occupazioni divenute inefficaci od illegittime solo se l’obiettivo di recupero della procedura espropriativa – costituente la ratio dichiarata della norma – sia conseguibile in quanto, sulla scorta della disciplina previgente, non si sia gia’ perfezionato il fatto illecito acquisitivo per effetto del concorrere dell’illegittimita’ dell’occupazione e dell’irreversibile trasformazione del fondo” (Cass. 27 febbraio 2004 n. 3966; 12 aprile 2005 n. 7544; 9 febbraio 2009 n. 3225).

Ritenendo irrilevante – ai fini dell’applicazione della sanatoria – la circostanza che il decreto di espropriazione fosse stato emesso dopo che i termini per il completamento della procedura espropriativa erano spirati, il giudice di merito non si e’ uniformato a tale principio. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, e la causa deve essere rinviata per il nuovo giudizio alla corte di Napoli in altra composizione, che si uniformera’, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, al principio di diritto sopra riportato tra virgolette.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’ alla Corte d’appello di Napoli in altra composizione.

Cosi’ deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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