Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28299 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26412-2009 proposto da:

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI

ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SILVIA ARNAUDO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN MARZANO OLIVETO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore – signor S.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato

MARTUCCELLI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LEUZZI GIUSEPPE giusta delega in atti; BARBERO ONORATO E

VALTER SNC (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante

Barbero Valter, elettivamente domiciliata in ROMA, V.FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCELLI GIORGIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CURALLO FRANCESCO

giusta delega in atti;

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del

procuratore speciale dott.ssa M.O., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 42, presso lo studio

dell’avvocato LA RUSSA VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ (OMISSIS), in persona dei

procuratori dr.ssa G.A. e dr. C.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

BRANDA SRL, ROSSO LUCIANO E FIGLIO SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 797/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/05/2009; R.G.N. 496/2008.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRAZIANI;

udito l’Avvocato GIORGIO MARCELLI;

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;

udito l’Avvocato ANNA MARIA PITZOLU per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata T.R. conveniva in giudizio il Comune di San Marzano Oliveto, la Rosso Luciano e Figlio snc. La Branda Srl e la Barbero Onorato e Valter snc al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti il (OMISSIS), mentre transitava a piedi nella (OMISSIS), a seguito della caduta in una voragine, che non era nè protetta nè segnalata, aperta nel manto stradale nei pressi di un cantiere. In esito al giudizio il Tribunale di Asti rigettava la domanda risarcitorìa proposta. Avverso tale decisione la T. proponeva appello ed in esito al giudizio, la Corte di Appello di Torino rigettava l’impugnazione provvedendo alla regolamentazione delle spese processuali con sentenza depositata in data 28 maggio 2009. Avverso la detta sentenza la T. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrato da memoria.

Resistono con controricorso il Comune di San Marzano Oliveto, la Spa Fondiaria -Sai nonchè la snc Barbero Onorato e Valter, e la Allianz Spa, le quali hanno altresì depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 del c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Introduttivamente, si deve soffermare l’attenzione su un’eccezione formulata dalla ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., avente ad oggetto la deduzione della nullità della procura speciale apposta in calce al controricorso redatto dall’Allianz S.p.A.. Ed invero, la nullità della procura – così scrive la ricorrente – deriverebbe dall’illeggibilità della “firma apposta sulla procura” onde verrebbe preclusa ” ogni possibilità di verifica dal momento che il nominativo del procuratore (o procuratori) non è stato indicato nelle tre righe della procura speciale”.

L’eccezione è infondata. Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte in numerose decisioni, nel caso di mandato conferito da una società, ove si verta nell’ipotesi di procura priva dell’indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, l’illeggibilità della firma non è in alcun modo rilevante sia quando tale nominativo possa comunque desumersi dall’atto al quale la procura accede, così come è avvenuto nel caso di specie contenente l’espressa indicazione dei procuratori dottori G.A. e C.A., accompagnata dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, sia quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare tramite i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese (tra le tante cfr Sez. Un. N. 4810/05 e n. 4814/05). Ne consegue l’infondatezza della eccezione proposta.

Esaurita tale questione preliminare, va osservato che con la prima doglianza, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 2050 e 2051 c.c. nonchè l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello ritenuto la ricorrenza del caso fortuito malgrado che nella specie difettassero i requisiti della eccezionaiità e dell’imprevedibilità, alla luce di comportamenti, analoghi a quelli della ricorrente, ripetutamente tenuti da altri soggetti che avevano compiuto il medesimo percorso.

Inoltre, la Corte avrebbe motivato in maniera insufficiente ritenendo irrilevanti circostanze fondamentali quali la porta di sicurezza aperta sul cantiere ed il precedente accesso di altre persone nel cantiere. Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, nell’ipotesi di responsabilità ex art. 2050 c.c., sia configurabile, a favore del danneggiante, l’esimente del caso fortuito laddove un comportamento analogo a quello del soggetto danneggiato sia stato posto in essere in precedenza ripetutamente da altri soggetti e se il fatto di aver ravvisato l’esimente del caso fortuito, pur in presenza degli analoghi comportamenti precedentemente osservati da altri soggetti, da parte della Corte d’appello, costituisca violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 2050 c.c.”. La seconda doglianza, articolata anch’essa sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art. 2050 c.c., si fonda sulla premessa che nel caso di specie l’accesso al cantiere fosse solo segnalato, ma non certo impedito, da due pannelli di avviso e da una rete in plastica amovibile da chi quotidianamente percorreva il tragitto. Pertanto, non poteva ritenersi che fossero state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno. Con la terza doglianza, per violazione di norme di diritto in relazione alle normative del D.P.R. n. 164 del 1956 e del D.Lgs. n. 493 del 1996, la Corte di appello avrebbe gravemente errato nel ritenere che le citate disposizioni si riferiscono alla sola sicurezza e tutela dei lavoratori mentre, al contrario, tali norme sono finalizzate a garantire la sicurezza anche degli estranei al cantiere.

L’ultima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., si fonda infine sulla premessa che il giudice di primo grado aveva “escluso il risarcimento in forza dell’art. 1227 c.c., comma 1 in base al quale invece il risarcimento deve essere solamente diminuito” e che la Corte di Appello, ad onta di uno specifico motivo di appello sul punto, aveva “ritenuto di non dovere affrontare tale specifico motivo di impugnazione”, limitandosi ad affermare che la censura era superata dalla reiezione del primo motivo di appello, reiezione che importava l’affermazione della colpa esclusiva dell’appellante.

I motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo sostanzialmente profili di censura intimamente connessi tra loro.

Ciò premesso, in primo luogo, deve rilevarsi l’inammissibilità del profilo, attinente al vizio motivazionale di cui al primo motivo, in quanto non risulta accompagnato dal prescritto momento di sintesi, in cui si assuma sia l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione. E ciò, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui, in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis cod. proc. civ., occorre che tali motivi cumulativi si concludano con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che devono ritenersi ammissibili solo le censure che abbiano trovato riscontro nel quesito. (cfr S..U.5624/09). In secondo luogo, con riferimento alle dedotte violazioni di legge, a parte il rilievo che il quesito sopra riportato non contiene alcun accenno alla pretesa violazione di cui all’art. 2051 c.c. ma solo alla violazione dell’art. 2050, deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con riguardo all’esercizio di attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c., anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea – secondo l’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione – a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso. (Cass. n. 25/2010, n. 5254/06, n. 5839/07).

Quanto al giudizio sull’idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a recidere il nesso eziologico tra l’evento e l’attività pericolosa, vale la pena di sottolineare che la Corte di legittimità, sia pure con riferimento ad un’ipotesi vertente in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ha avuto modo di statuire che esso deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicchè quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. Ed invero, il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria la cui perlcolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicchè l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito (cfr Cass. n. 4279/08).

Ciò posto, vale la pena di sottolineare che la Corte di appello ha fondato la sua decisione, essenzialmente, sulle seguenti risultanze emerse dal verbale di accertamento dei CC: 1) la via, dalla parte in cui penetrò nel cantiere la T., era delimitata da una recinzione in reticolato di plastica, chiusa ad i due estremi con tavole inchiodate ai fabbricati confinanti. 2) davanti al reticolato, vi erano due cartelli, uno di colore giallo, segnalante il pericolo generico relativo ad uno scavo aperto con la scritta “attenzione scavi aperti”, l’altro relativo al divieto di accesso. 3) La T., per introdursi nel cantiere circostanza assolutamente ovvia in quanto la rete occludeva la strada per tutta la sua lunghezza – fu costretta a divellere la rete dai chiodi che la fissavano all’asse oppure a sollevare tale rete da terra se era stata già staccata dai chiodi in precedenza.

Tutto ciò premesso, la T. – ed è questa la conclusione dei giudici di merito – introducendosi consapevolmente in un luogo chiuso presegnalato come pericoloso, venne ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento ed i danni (cfr pagg.41 e 42 della sentenza impugnata emendata, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4 dell’errore in cui è incorsa nel ritenere che il comportamento del danneggiato interrompesse il nesso di causalità tra evento e danno – nesso che attiene alla causalità giuridica – e non piuttosto il nesso causale tra condotta o altro criterio di imputazione ed evento – nesso che attiene alla causalità materiale).

La decisione non merita censura alcuna in quanto, come ha già avuto modo di avvertire questa Corte, “in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l’evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l’evento eziologicamente derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l’eventuale apporto causale” (così Cass. n. 4279/08 in motivazione). Ed è appena il caso di osservare che nel caso in esame la condotta della danneggiata è stata ritenuta, dai giudici di merito, sufficiente da sola a determinare l’evento, escludendo ogni rapporto di causalità di cause precedenti, secondo un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione. Nè alcun elemento di segno contrario può essere tratto dalla considerazione che comportamento, analogo a quella della T. sarebbe stato tenuto da altri soggetti in precedenza poichè in un’ottica, fondata sull’accertamento di derivazione causale dell’evento dannoso dal comportamento dello stesso danneggiato, non conta affatto la circostanza che anche altri sarebbero stati autori di eguale condotta improvvida ma rileva soltanto il fatto che il comportamento intrinsecamente pericoloso del danneggiato, abnorme ed improprio rispetto ad ogni ragionevole previsione circa il modello comportamentale da adottarsi in un determinato contesto, costituisca causa determinante, in via esclusiva, dell’evento dannoso. Ed è appena il caso di sottolineare infine che dall’attribuzione, da parte della Corte territoriale, dell’evento dannoso, in via esclusiva, alla condotta della danneggiata deriva inevitabilmente l’evidente infondatezza dell’ultima doglianza, articolata dalla ricorrente sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., basata sulla considerazione che la sentenza di secondo grado sarebbe censurabile per aver la Corte di appello omesso di esaminare il motivo di doglianza con cui era stato lamentato che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la colpa anche degli appellati.

Ciò, sulla base della considerazione che l’attribuzione, alla danneggiata, della causa determinante ed esclusiva dell’evento dannoso costituisce un profilo decisionale logicamente pregiudiziale ed assorbente rispetto alla valutazione delle responsabilità eventualmente ascrivibile ad altri soggetti.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità in quanto l’orientamento giurisprudenziale, cui ha aderito il Collegio, si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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