Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28299 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28299 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 22544/10 proposto da:
Rosignoli Walter, elettivamente domiciliato in Roma,
Via G. G. Belli n. 36, presso lo Studio dell’Avv.
Ornella Manfredini che, anche disgiuntamente con l’Avv.
Lorenzo Cregut, lo rappresenta e difende, giusta delega
in calce al ricorso;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 18/12/2013

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
legis;

ope

dte

- controricorrente contro
Equitalia

Cerit

S.p.A.,

in

persona

del

suo

rappresentante delegato, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Panama n. 68, presso lo Studio degli Avv.ti

disgiuntamente, la rappresentano e difendono, giusta
delega in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 91/31/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 17
giugno 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 7 novembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giovanni Palatiello, per la
prima controricorrente;
udito Giuseppe Lo Monaco, per delega, per la seconda
controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
del ricorso.
Fatto e diritto

Con l’impugnata sentenza n. 91/31/09, depositata il 17
giugno 2009, la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, respinto l’appello del contribuente Rosignoli

2

Bruno Cucchi e Giovanni Puoti che, anche

Walter, in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
e il concessionario Equitalia Cerit S.p.a., confermava
la decisione n. 146/10/07 della Commissione Tributaria
Provinciale di Firenze che aveva rigettato il ricorso
avverso la cartella di pagamento n. 041220050039013019;
secondo la CTR, difatti, il contribuente non poteva

debito tributario portato in cartella e questo perché
la compensazione tributaria poteva darsi esclusivamente
a mezzo delle speciali forme previste dall’ordinamento;
secondo la CTR, inoltre, l’esistenza di crediti opposti
in compensazione nemmeno era stata provata.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate e Equitalia Cerit S.p.A.
resistevano con controricorso.
Coi primi due motivi di ricorso il contribuente
lamentava vizi motivazionali circa l’affermazione fatta
dalla CTR di mancanza di prova dell’esistenza dei
crediti opposti in compensazione, ma senza però
predisporre, in violazione dell’art. 366

bis

c.p.c.

applicabile con riferimento ai provvedimenti pubblicati
sino al 4 luglio 2009 in forza dell’art. 58, comma 5,
1. 18 giugno 2009, n. 69, alcun momento di sintesi dei
fatti ritenuti controversi e decisivi.
Col terzo motivo di ricorso il contribuente lamentava
violazione di legge con riferimento alla statuizione
della CTR circa l’impossibilità di compensazione fuori
delle forme ex lege specificatamente previste, ma senza

chieder in giudizio l’estinzione per compensazione del

però predisporre, in violazione dell’art. 366

bis

c.p.c., il prescritto quesito di diritto.
Come noto, alla violazione dell’art. 366

bis

c.p.c.

consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come
in dispositivo.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
contribuente a rimborsare le spese processuali, che
quanto all’Agenzia delle Entrate si liquidano in
5.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate;
quanto a Equitalia Cerit S.p.A, si liquidano e 5.000,00
a titolo di compenso, oltre ad

200,00 per esborsi ed

ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 7 novembre 2013

P.Q.M.

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