Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28298 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26138-2009 proposto da:

C.M. (OMISSIS), C.P.

(OMISSIS), S.L.M. (OMISSIS),

considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FUNARI PIERO

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

D.G., ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA (OMISSIS), nella qualità

di impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della strada, in

persona del Procuratore Speciale Avv. M.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAMPISE SERGIO giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

D.G., C.P. (OMISSIS), C.

M. (OMISSIS), S.L.M.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 718/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/10/2008; R.G.N. 1588/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.L.M., C.P. e C.M., in qualità di eredi del defunto C.G. convenivano in giudizio D.G. e le Assicurazioni Generali per sentirli condannare, in solido al risarcimento dei danni subiti per la morte del loro congiunto a seguito di un incidente stradale che asserivano essere stato causato dal D..

Quest’ultimo si costituiva in giudizio negando la sua responsabilità e proponeva domanda riconvenzionale per sentir condannare gli attori al risarcimento dei danni subiti.

Rimaneva contumace la Assisurazioni Generali s.p.a..

Era chiamata in causa e si costituiva l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che chiedeva il rigetto della domanda attrice.

Il Tribunale accoglieva tale domanda e condannava, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 29 D.G. e la Assitalia s.p.a., nella suddetta qualità, al pagamento in solido della somma di Euro 141.493,70 a titolo di risarcimento di tutti i danni.

Avverso la relativa sentenza proponeva appello principale D. G. ed appello incidentale l’Assitalia s.p.a..

La Corte d’Appello di Catanzaro riteneva sulla base delle testimonianze dei testi F. e Fe., che il C. aveva effettuato una brusca svolta a sinistra, senza dare la precedenza alla Honda che procedeva in senso contrario, con conseguente sua colpa esclusiva nella causazione dell’evento.

In riforma della sentenza del tribunale di Cosenza la Corte d’Appello rigettava la domanda di S.M. ed altri, quali congiunti di C.G..

Propongono ricorso per cassazione S.L.M., C. P. e C.M. con un unico motivo.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale l’I.N.A. Assitalia s.p.a., nella suddetta qualità, che presenta memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio – Inesistenza di una relazione di coerenza fra convincimento del giudice e fonti probatorie”.

Secondo parte ricorrente la C.A. ha errato sia nel considerare attendibili i testi escussi per conto del D.; sia nel non avere attribuito rilevanza alla sentenza di patteggiamento.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

E’ inammissibile nella parte in cui censura la valutazione assegnata dalla corte alle deposizioni testimoniali di F. e Fe..

Non risulta infatti rispettato il principio di autosufficienza non essendo state trascritte nel ricorso tali deposizioni.

Egualmente è inammissibile per mancato rispetto dell’autosufficienza la censura di mancato apprezzamento del verbale dei carabinieri non essendo stato lo stesso trascritto.

In ogni caso la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 15 aprile 2004, n. 7201; Cass., S.U., 27 dicembre 1997, n. 13045, Cass. 14 febbraio 2003, n. 2222; Cass. 25 agosto 2003, n. 12467; Cass. 15 aprile 2000, n. 4916).

Nella fattispecie non si ravvisa detto vizio motivazionale.

Va anzitutto osservato che la ricostruzione dell’incidente rientra nell’ambito dei poteri valutativi del giudice di merito, purchè immune da vizi logici o giuridici, come appunto nella fattispecie.

Segnatamente il giudizio sull’attendibilità dei testi involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo che questi abbia indicato le ragioni del proprio convincimento con una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giudici.(Cass., 11 aprile 1988, n. 2834 ; Cass., 17 luglio 2001, n. 9662 ; Cass. 3 marzo 2000, n. 2404).

Quanto alla mancata valutazione della sentenza di patteggiamento, ai fini della responsabilità del convenuto, va osservato che la sentenza con la quale il giudice applica all’imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 445 c.p.c., comma 1, non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all’imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile (Cass., Ordinanza n. 8421 del 12 aprile 2011).

Quanto alla mancata prova da parte del D. di andare a velocità contenuta, va osservato che, poichè il giudice di appello ha accertato in concreto la colpa dell’attore nell’invasione improvvisa della corsia del convenuto, che marciava sulla sua destra,ed avendo rilevato che esclusivamente il comportamento dell’attore aveva generato il sinistro, correttamente aveva ritenuto superato il concorso di colpa.

Va, infatti ribadito il principio affermato in motivazione da Cass. 12408/2011, secondo cui il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro (all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunchè per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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