Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28298 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 04/11/2019), n.28298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24377-2018 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

TRUCCO LORENZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 220/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 01.02.2018 la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha negato il riconoscimento della protezione umanitaria all’odierno ricorrente;

– che si difende con controricorso il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c., nè il ricorrente ha formulato al riguardo censure.

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 e dell’art. 10 Cost., comma 3, per avere il giudice di merito ritenuto non idoneo a fondare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari il procedimento di integrazione intrapreso dall’odierno ricorrente nel territorio italiano;

– che il ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte chiarito che “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non soecifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenielT1 atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (..) (Sentenza CEDU 8/4/2008 Rh:. 21878 del 2006 Caso Nyianzi e. Regno Unito)” (Cass. n. 17072/2018);

– che, nel caso di specie, l’odierno ricorrente si duole, invece, del mancato riconoscimento del permesso di soggiorno proprio lamentando la mancata attribuzione di decisività, ad opera della corte di merito, del suo livello di integrazione; inoltre, lo stesso deduce una non specifica compromissione dei diritti umani nel Paese d’origine (il Gambia), senza circoscrivere o individualizzare tale rilievo;

– che, dunque, il ricorso è da rigettare;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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