Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28297 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25666-2009 proposto da:

M.R. (OMISSIS), per sè e quale madre e

legale rappresentante del minore G.G., G.

O. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA FARNESINA 269, presso lo studio dell’avvocato COSTI DANIELE,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANELLI

GIOVANNI giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore dr. C.T. e Dr. S.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE

2, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MODE’ LEOPOLDO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1341/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/10/2008; R.G.N. 879/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.R. – in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore G.G. – nonchè G.O., rispettivamente moglie, figlio in seconde nozze e figlia di primo letto del defunto G.V. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la Assicurazione Generali s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento dei danni che asserivano di aver subito in seguito al decesso del loro congiunto causato da una Land Rover, rimasta sconosciuta. Quest’ultima infatti, secondo i ricorrenti, in fase di sorpasso, aveva invaso la semicarreggiata occupata da G.V. che, per evitare l’impatto, era uscito di strada.

Sostenevano gli attori che dagli accertamenti medici era emersa l’esistenza di un collegamento causale del decesso dello stesso G. con le gravi lesioni riportate, per collasso cardiocircolatorio derivato dal traumatismo toracico e cranico.

La Assicurazioni generali si costituiva contestando sia l’an che il quantum delle pretese attrici.

Il Tribunale rigettava le domande attrici.

G.O. e M.R., quest’ultima anche quale legale rappresentante del minore G.G., hanno impugnato la relativa sentenza chiedendone l’integrale riforma con la condanna della società appellata al risarcimento dei danni.

La s.p.a. Assicurazioni Generali ha chiesto il rigetto dell’appello e l’integrale conferma della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello riteneva che non risultava provato il nesso di causalità tra la condotta della Land Rover e l’incidente in quanto il motociclista doveva in ogni caso rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo che precedeva.

Per tale motivo rigettava l’appello confermando l’impugnata sentenza.

Propongono ricorso per cassazione G.O. e M. R. per sè e quale madre e legale rappresentante del minore G.G., con un unico motivo.

Resiste con controricorso la s.p.a. Assicurazioni Generali che presenta memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata di questa sentenza.

Con l’unico motivo del ricorso, articolato su tre punti, parte ricorrente denuncia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo del giudizio: come ed in quale misura il comportamento del conducente il veicolo Land Rover, rimasto sconosciuto, abbia colposamente determinato l’uscita di strada e il conseguente decesso di V.G.”.

Sostiene parte ricorrente che il fatto controverso e decisivo del giudizio consiste nella contraddittoria e insufficiente motivazione della mancanza di responsabilità del conducente il veicolo Land Rover per l’uscita di strada e conseguente decesso di G. V..

Il motivo si articola su tre punti tutti relativi ad un preteso vizio motivazionale in tema di nesso di causalità.

Il motivo è infondato.

Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 2 marzo 2004, n. 4186; Cass. 25 febbraio 2004, n. 3803; Cass. 30 gennaio 2004, n. 1758; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375).

Più specificamente l’accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e l’evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità della S.C., la quale, nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è legittimata al solo controllo sull’idoneità delle ragioni addotte dal giudice del merito a fondamento della propria decisione. Cass. 10/05/2005, n. 9754.

Nella fattispecie la sentenza impugnata non presenta vizi motivazionali.

Essa infatti ha escluso il nesso causale fra la condotta del conducente della Land Rover e l’evento mortale, avendo accertato come tale condotta non possa aver inciso nemmeno in termini concorsuali sull’evento lesivo in quanto non era imprevedibile l’eventualità che la carreggiata di percorrenza della motocicletta, immediatamente successiva all’uscita dalla curva sinistrorsa, potesse essere percorsa e ingombrata da mezzi lenti e pesanti.

Il motociclista, uscito da una curva a visuale non libera, si sarebbe dovuto accodare, essendogli precluso il sorpasso.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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