Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28297 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28297 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 28168-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ZAMBELLI ORVILLE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 63/2006 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 26/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 18/12/2013

udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 63/16/06 la CTR dell’Emilia Romagna

accolto il ricorso proposto da Zambelli Orvillejavverso il silenzio
rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria 1 sull’istanza
volta ad ottenere il rimborso dell’IRAP per l’anno 1999. I giudici
d’appello ritenevano insussistente il requisito dell’autonoma
organizzazione, per il valore dei beni adoperati e per essere
l’attività svolta senza l’ausilio di dipendenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. Il contribuente non
ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, la ricorrente deduce vizio di omessa
motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo, in
relazione all’art. 360, 1° co, n. 5 c.p.c., e, col secondo, la
violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 del d.lgs.
446/1997 in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3 c.p.c.
2. I due motivi, che vanno trattati congiuntamente, stante la
loro intima connessione, sono il primo inammissibile ed il
secondo infondato.
3. Questa Corte ha affermato (Cass. n. 8556 del 2011) che:
in tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorchè
non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa

confermava la decisione con la quale la CTP di Modena aveva

commerciale

costituisce,

secondo

l’interpretazione

costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto

requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta
al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che
eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma,
il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che,
secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità
il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in
assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente
che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare
la prova dell’assenza delle predette condizioni.
4. L’impugnata sentenza non ha affermato un principio
difforme da quello appena enunciato, restando così esclusa la
denunciata violazione di legge, ma ha rilevato l’inesistenza del
presupposto impositivo, id est l’inesistenza dell’autonoma
organizzazione, in riferimento al valore dei beni utilizzati dal
contribuente, alla prevalenza dell’impegno lavorativo personale
ed all’assenza di personale dipendente. 5. Tale accertamento di
fatto non risulta ammissibilmente censurato col primo motivo, in

2

qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il

Al SF:
N. i
PIATEài„,,

quanto non è corredato, come avrebbe dovuto, dal momento di
sintesi di cui all’art. 366 bis cpc, e non è neppure autosufficiente,
dato che non indica quali elementi, in tesi decisivi, non sarebbero

invece, comportato un conclusione diversa.

6. Il ricorso va rigettato. Non va provveduto sulle spese, in
assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

stati esaminati dal giudice del merito, la cui valutazione avrebbe,

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