Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28297 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. III, 11/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33759/2018 R.G. proposto da:

COMUNE DI ROSOLINI, in persona del sindaco pro tempore,

I.G., rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO AGLIANO’, con

domicilio in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

F.G., rappresentata e difesa dall’Avv. CARMELO MIRANDA,

con domicilio in Roma presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.

1783 del 2017, emessa il 27 settembre 2017 e depositata il 5 ottobre

2017.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Rosolini, in data 15 settembre 1995, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, occupava e mutava irreversibilmente un tratto di terreno di proprietà di F.G., realizzandovi la (OMISSIS).

F.G. adiva il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, chiedendo la condanna del Comune di Rosolini al pagamento della somma di Lire 184.000.500 o di quella risultante dalla CTU, a titolo di risarcimento danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Con sentenza n. 500 del 2011 il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda dell’attrice, condannava il Comune di Rosolini al pagamento della somma di Euro 83.129,37 quale valore venale del bene da esso occupato sine titulo ed irreversibilmente trasformato, oltre alle spese di lite.

Il Comune di Rosolini proponeva gravame dinanzi alla Corte d’appello di Catania, affinchè la sentenza impugnata venisse riformata e la domanda proposta in primo grado da F.G. fosse rigettata. In particolare, l’ente comunale censurava la sentenza del Tribunale di Siracusa per aver ritenuto che la realizzazione della sede stradale avesse determinato automaticamente e direttamente la perdita della proprietà a carico di F.G. ed il trasferimento della medesima al Comune.

La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1733 del 2017, rigettava il gravame e condannava il comune al pagamento delle spese processuali a favore dell’appellata, ritenendo infondati i motivi di gravame proposti: sia quello con il con cui il comune riteneva che l’istituto dell’acquisizione de facto alla mano pubblica per effetto della realizzazione dell’opera pubblica fosse stato espunto dal nostro ordinamento, in quanto non rientrante nei sistemi legali di acquisto della proprietà (articolo uno del Protocollo Addizionale della Convenzione CEDU), sia quello con cui denunciava la rilevanza della violazione del D.P.R. n. 372 del 2001, art. 42 bis, sopravvenuto, ma applicabile, ai sensi del comma 8, alla fattispecie per cui è causa, il quale attribuisce all’ente comunale il diritto di esercitare previamente una valutazione di opportunità in ordine alla persistenza dell’interesse pubblico all’acquisizione dell’area piuttosto che alla sua restituzione in pristino.

Il Comune di Rosolini ricorre per la cassazione della decisione della Corte d’Appello di Catania, formulando due motivi.

Resiste e propone controricorso F.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il Comune di Rosolini denuncia la “Violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis (Testo Unico Espropri), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la Corte territoriale rigettato il suo atto d’appello, sul presupposto che la domanda risarcitoria di F.G., a seguito dell’occupazione e della irreversibile trasformazione del bene per mano della P.A., concretasse la rinuncia abdicativa al suo diritto dominicale.

La decisione, secondo la tesi propugnata dal ricorrente, contrasterebbe con l’insegnamento della Corte costituzionale; e, in particolare, con la sentenza n. 71 del 2015 che ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate da questa Corte regolatrice, sotto il profilo del supposto contrasto dell’art. 42 bis T.U. Espropri con gli artt. 3 e 24 Cost.. La pronuncia ha negato che la disposizione riservi un trattamento privilegiato alla pubblica amministrazione rispetto a qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento che abbia commesso un fatto illecito, pur in mancanza di un pregresso effettivo esercizio di funzione amministrativa, sulla base della sola qualifica soggettiva dell’autore della condotta – perchè la P.A. è protetta non in quanto soggetto ma per la funzione assegnatale per il raggiungimento dei vari fini pubblici – e che violi il principio di eguaglianza per il fatto che l’indennizzo sia ingiustificatamente inferiore nel confronto con l’espropriazione in via ordinaria dello stesso immobile – giusta il fatto che la norma attribuisce al privato proprietario il diritto ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale nella misura pari al valore venale del bene (così come accade per l’espropriazione condotta nelle forme ordinarie), oltre ad una somma a titolo di danno non patrimoniale, quantificata in misura pari al 10 per cento del valore venale del bene; ha ritenuto non ricorrente anche il contrasto con il principio dell’effettività del diritto di difesa – non elidendo la possibilità di usufruire della tutela giurisdizionale – e, soprattutto, ai fini che qui interessano, ha giudicato insussistente la violazione del principio di eguaglianza anche quanto alla mancata previsione di un termine per l’esercizio del potere riconosciuto alla P.A., in quanto il privato ha facoltà di reagire alla inerzia mettendo in mora la P.A. o chiedendo al giudice amministrativo di assegnarle un termine per scegliere se ricorrere all’occupazione sanante o restituire il bene.

F.G. per ottenere la tutela risarcitoria richiesta avrebbe dovuto, pertanto, reagire all’inerzia della P.A., autrice dell’illecito, o mediante il procedimento di messa in mora, per poi impugnare l’eventuale silenzio-rifiuto della P.A., o chiedendo al giudice amministrativo di assegnare al Comune un termine per scegliere tra l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis (acquisizione sanante) e la restituzione del bene.

A supporto di tale ragionamento il Comune adduce, in aggiunta, anche la decisione del TAR Piemonte, n. 368/2018 che negava l’efficacia estintiva delle rinunce del privato cittadino, rinvenienti da richieste giudiziali risarcitorie formulate con tale intento, potendo intervenire l’adozione di un decreto di acquisizione sanante, anche con riferimento alle occupazioni illegittime consumatesi prima dell’entrata in vigore dell’art. 42 bis T.U. espropri, che, solo una volta notificato al privato ed effettuato il pagamento dell’indennizzo, determina il trasferimento del diritto di proprietà alla P.A.: segno che anteriormente il privato ne aveva ancora la titolarità, non l’aveva perduta per effetto della trasformazione impressa al bene dall’attività manipolatrice dell’amministrazione occupante; pertanto, il bene avrebbe potuto essere restituito “perchè in realtà nulla, se non fattori di natura meramente economica, impedisce il ripristino del bene allo stato originario e la restituzione di esso”.

2. Con il secondo motivo il Comune di Rosolini fa valere la “Violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis Testo Unico espropri, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la Corte territoriale rigettato l’appello sul presupposto che il potere della P.A. di adottare il provvedimento di acquisizione sanante non precludesse in alcun modo al privato di agire per il risarcimento del danno conseguente all’illegittima compromissione del diritto dominicale e all’autorità giudiziaria di statuire in merito. Anche a tal riguardo, secondo le argomentazioni dell’Ente comunale, il potere sanante della P.A. non sarebbe paralizzato dall’iniziativa del privato, stante che il provvedimento di acquisizione determina l’improcedibilità delle domande restitutorie o risarcitorie solo ove venga adottato tempestivamente e comunque prima che si formi il giudicato anche solo sull’acquisizione del diritto o sul risarcimento del danno. Non essendovi, secondo il ricorrente, nel caso di specie giudicato, non era preclusa l’adozione del provvedimento sanante, perciò la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che F.G. avesse perduto il suo diritto di proprietà e che esso fosse stato acquistato dal Comune.

3. Entrambi i motivi muovono dalla convinzione che la Corte d’Appello abbia ritenuto che con la richiesta risarcitoria di F.G. si fossero verificati due effetti: l’estinzione del diritto di proprietà sul bene illegittimamente occupato e trasformato e l’automatico acquisto del medesimo diritto da parte del Comune di Rosolini.

Il ricorrente dimostra, in tal modo, di non aver affatto colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale è partita da una premessa diversa che è stata interamente fraintesa.

La Corte territoriale, infatti, non ha mai affermato che la richiesta risarcitoria di F.G. avesse determinato l’acquisizione del bene da parte del Comune: ha ritenuto, infatti, che nella specie si fossero realizzati i presupposti dell’occupazione usurpativa, istituto di origine pretoria che ha ricevuto il formale avallo di questa Corte con la pronuncia n. 1814 del 18/02/2000, per avere il Comune di Rosolini realizzato l’opera pubblica sul terreno di F.G. in carenza assoluta di potere, stante l’assenza della dichiarazione di pubblica utilità, e che la richiesta risarcitoria di F.G. avesse prodotto solo un effetto dismissivo dei diritto di proprietà sul bene occupato e trasformato.

Tutto l’apparato argomentativo del Comune è, invece, connotato dallo sforzo di dimostrare che non si era realizzato a suo favore alcun effetto acquisitivo del bene del privato su cui aveva realizzato una pubblica via, con argomentazioni non pertinenti ed in buona parte eccentriche rispetto alla ratio decidendi della decisione impugnata.

Va chiarito che le situazioni di fatto in cui un bene immobile è stato oggetto di una procedura ablatoria illegittima e in costanza della stessa è stato trasformato oppure è stato sottratto a seguito di un’attività materiale di occupazione e trasformazione posta in essere dal soggetto pubblico sono state ricondotte, rispettivamente, all’occupazione acquisitiva, (sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 1464 del 26/02/1983), ed all’occupazione usurpativa (Cass. n. 1814/2000, cit.).

La prima, tramite un’inversione della fattispecie civilistica dell’accessione di cui all’art. 936 c.c., comportava l’estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all’ente e dava vita ad un illecito istantaneo, sia pure con effetti permanenti, che legittimava il privato a chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento della trasformazione del fondo, la condanna dell’ente pubblico a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà; in seguito (Sez. Un. 10/06/1988, n. 3940) venne chiarito che mentre sono tassativi i modi di acquisto della proprietà, non lo sono quelli relativi alla perdita, “tra i quali deve annoverarsi in primo luogo la perdita del diritto causata dal venir meno del suo oggetto, e cioè del bene di cui l’ordinamento riconosce e protegge l’appartenenza soggettiva in ragione dell’interesse economico-sociale che la sua utilizzazione può soddisfare”.

Il secondo istituto, i cui contorni già cominciavano a delinearsi nelle pronunce che fissavano i presupposti per la ricorrenza dell’occupazione appropriativa – necessità di una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e della realizzazione dell’opera medesima, inserimento tra questi due poli di un’attività esecutiva manipolatrice del bene altrui – implica che, in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, pur implicita, o del suo tempestivo intervento, la semplice trasformazione, anche se irreversibile, del bene immobile non sia sufficiente ad attrarlo alla disciplina giuridica dei beni pubblici, ma, tenendo comunque conto del sacrificio del privato, determina le seguenti conseguenze giuridiche: a) viene in rilievo un illecito permanente; b) persiste il diritto di proprietà del bene del privato e, quindi, sono esperibili le azioni di restituzione (salva la rinuncia abdicativa); c) l’azione non è soggetta ad alcun termine prescrizionale; d) ove si opti per la tutela risarcitoria per equivalente, il risarcimento è integrale.

All’occupazione acquisitiva evidentemente si riferisce, invece, il ricorrente denunciando il suo contrasto con l’art. 1 del Protocollo CEDU. Ad essa, infatti, si riferiscono le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 30 maggio 2000 (in causa 31524/96, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia; in causa 2468/94, Carbonara e Ventura c/Italia), con le quali la Corte di Strasburgo ne ha dichiarato il contrasto con l’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per lesione del diritto di proprietà e della certezza dei rapporti giuridici.

E’ vero che la Corte Europea, con una successiva sentenza del 2007 (6/03/2007, ricorso n. 43662/98, causa Scordino c. Italia) ha ulteriormente evidenziato come non possa assumere rilievo la differenza tra occupazione appropriativi ed occupazione usurpativa, statuendo l’illegittimità della pratica dell’espropriazione indiretta, in quanto espone gli interessati ad un risultato imprevedibile ed arbitrario, che si realizza in concreto sia che l’illegittimità sopravvenga nel corso della procedura sia che essa sussista ab origine. In tale sentenza, però, la Corte di Strasburgo ha indicato le misure per conformarsi alle sue pronunce in materia e ad esse si sono adeguati tanto la giurisprudenza nazionale quanto il legislatore.

La prima ha affermato che nei casi in cui l’occupazione sia avvenuta sine titulo o il procedimento espropriativo non sia stato concluso con l’emanazione di un formale e valido provvedimento di acquisto del bene e, ciò nonostante, sia stata realizzata un’opera pubblica, si concretizza un illecito permanente che si perpetra de die in diem (cfr. per tutti Cass., Sez. un., 19/01/2015 n. 735), con le implicazioni già descritte.

Dal canto suo, il legislatore, nel T.U. Espropri (D.P.R. n. 327 del 2001) provvedeva ad inserire l’art. 43 relativo all'”Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, avente la funzione di regolarizzare e sanare le procedure ablatorie illegittime nonchè di ovviare alla mancanza di una base legale dell’acquisizione alla proprietà pubblica come effetto di occupazione illegittima.

Ai limitati fini qui di interesse, l’art. 43, poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con la decisione n. 293/2010 per eccesso di delega, disciplinava il potere dell'”autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità”, di disporne, “valutati gli interessi in conflitto”, l’acquisizione al suo patrimonio indisponibile, prescrivendo che al proprietario venissero “risarciti” i danni nella misura corrispondente al valore del bene.

Il vuoto normativo venutosi a determinare è stato colmato con l’inserimento nel T.U. Espropri dell’art. 42 bis, recante identica rubrica, di cui si controverte (passato indenne dal vaglio di costituzionalità), il cui presupposto applicativo è rappresentato dall’utilizzo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. Le novità sono: l’espressa previsione della non retroattività del provvedimento (comma 1), con la conseguente applicabilità a tutte le fattispecie di occupazione sine titulo; la necessità di indicare le circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e, se possibile, della data da cui essa ha avuto inizio; l’obbligo di motivare specificamente le ragioni di interesse pubblico che giustificano l’emanazione del provvedimento di acquisizione, da valutare comparativamente con i contrapposti interessi privati, evidenziando anche l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione (comma 4); la liquidazione di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (pari al valore venale) e non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale del bene); il termine di trenta giorni per il relativo pagamento, il quale, a sua volta, integra una condizione sospensiva dell’effetto traslativo.

Ciò stando, l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato non fa venire meno l’obbligo dell’Amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso, trattandosi di un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà; indipendentemente dall’esistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, viene in rilievo un illecito di diritto comune, da cui sorge la responsabilità della P.A. per i danni ed avente la natura di illecito permanente.

Detto illecito viene a cessare per effetto: 1) della restituzione del bene; 2) di un accordo transattivo; 3) di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis; 4) del compimento dell’usucapione da parte dell’occupante che ha trasformato il bene; 5) della rinuncia del proprietario ai suo diritto (Cass. 13/02/2020, n. 3646).

Infatti, in caso di occupazione usurpativa, la giurisprudenza (formatasi proprio in relazione a quelle fattispecie in cui, diversamente dai casi di accessione invertita, permaneva il diritto del proprietario ad ottenere la restituzione del bene, nonostante l’intervenuta realizzazione materiale dell’opera pubblica) ha ripetutamente ammesso che l’azione risarcitoria possa essere formulata dal proprietario del bene in alternativa al rimedio restitutorio, “ponendo in essere un meccanismo abdicatorio” (Cass., 18/02/ 2000, n. 1814; Cass., Sez. un., 4/03/1997 n. 1907; Cass., Sez. Un., 6/05/2003 n. 6853) e specificando che “l’opzione del proprietario per una tutela risarcitoria, in luogo della pur possibile tutela restitutoria, comporta un’implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato; ma da ciò non consegue quale effetto automatico, l’acquisto della proprietà del fondo da parte dell’ente pubblico” (diversamente da quanto si verificava nell’accessione invertita, ricondotta dalla giurisprudenza al fenomeno ablatorio in senso lato di cui all’art. 42 Cost.); pertanto, “l’acquisizione del bene alla mano pubblica resta estranea alla fattispecie, e dipendendo da una scelta del proprietario usurpato, è inquadrabile in una vicenda logicamente e temporalmente successiva alla definitiva trasformazione del fondo, e se può ipotizzarsi un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, esso non ha carattere accessivo (art. 934 c.c.), ma semmai occupatorio in relazione ad un bene che è un novum nella realtà giuridica (in analogia all’art. 942 c.c.), ove non rileva la destinazione a soddisfare una pubblica utilità, giacchè qui neppure può porsi questione di bilanciamento di interessi” (Cass., Sez. un., 6/05/2003 n. 6853, cit.).

E ciò, quindi, essendo la rinunzia un atto unilaterale dismissivo ove non accompagnata da un ulteriore intento traslativo – come riconosciuto anche da buona parte della civilistica, che trae argomenti in tal senso dalla sostanziale assimilabilità della rinuncia abdicativa all’abbandono applicato ai beni mobili, dalla rinunciabilità al legato di beni immobili, dal carattere disponibile del diritto di proprietà, dall’ampiezza della facoltà di disposizione del dominus, dalla disparità di trattamento che si creerebbe altrimenti rispetto ai beni mobili, dei quali è indiscutibile la possibilità di abbandono; dall’espresso riferimento contenuto negli artt. 1350 e 2643 c.c., agli atti di rinuncia- avviene indipendentemente dell’effetto ulteriore che dovrebbe/potrebbe conseguire all’atto di rinuncia della proprietà, vale a dire l’acquisto in capo all’Amministrazione della proprietà. Impregiudicato è, infatti, anche nella vicenda per cui è causa, se rinunciato dal privato, il diritto di proprietà passi al patrimonio dello Stato ex art. 827 c.c., ossia secondo il regime dei beni immobili vacanti, o se il bene diventi una res nullius in attesa dell’eventuale acquisizione sanante, se l’accertamento dei presupposti dell’illecito in capo alla P.A. provocato dalla domanda risarcitoria rilevi a fini acquisitivi.

Deve essere ribadito che il dato da cui muove la sentenza impugnata e che non è stato efficacemente contrastato dal ricorrente, come già sottolineato, tutto proteso a dimostrare di non avere acquistato il diritto di proprietà, è che nella specie ricorressero i presupposti dell’occupazione usurpativa, quindi, che alla P.A. dovesse imputarsi la ricorrenza di un fatto illecito, e che F.G., chiedendo il risarcimento del danno piuttosto che la restituzione del bene, avesse dimostrato la volontà di rinuncia al suo diritto di proprietà.

Altrettanto indicato deve essere che il fatto che non sia chiara nè sia chiarita dalla sentenza impugnata la sorte del diritto rinunciato non assume rilevanza alcuna nel caso di specie.

4. Anche il secondo motivo è privo di pregio.

La Corte d’Appello ha osservato, infatti, che, certamente non può essere sottratta alla P.A. la facoltà di valutare discrezionalmente se provvedere all’acquisizione sanante o se restituire il bene al privato, ma che neanche il privato cittadino può essere privato del diritto di scegliere tra la tutela restitutoria e quella risarcitoria, giacchè, accertata la presenza di un fatto illecito, esso dà luogo al diritto ad una tutela risarcitoria che può realizzarsi in forma specifica, con la restituzione del bene, o per equivalente monetario. Ebbene, nei caso di specie, la Corte territoriale ha deciso che il motivo di appello con cui il Comune di Rosolini lamentava la compressione del suo potere discrezionale di valutare, ai sensi dell’art. 42 bis, alla luce del bilanciamento degli interessi in conflitto, il persistente interesse pubblico all’acquisizione dell’area fosse infondato, negando che il potere della P.A. di adottare il provvedimento di acquisizione sanante precludesse sempre e comunque al privato di agire per il risarcimento del danno conseguente all’illegittima compressione del proprio diritto dominicale e all’autorità giudiziaria di statuire in merito, perchè l’improcedibilità della domande restitutorie o risarcitorie proposte dal privato può derivare esclusivamente dall’adozione del provvedimento di acquisizione sanante prima del formarsi del giudicato sul diritto alla restituzione del bene o al risarcimento del danno, escludendo, per contro, che l’astratta facoltà riconosciuta dall’art. 42 bis, possa condizionare la tutela giurisdizionale del diritto del proprietario danneggiato dal comportamento illegittimo dell’ente (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29466, a mente della quale il provvedimento di acquisizione non può essere adottato quando, formatosi un giudicato sulla illiceità del comportamento della P.A., sia stato accertato il conseguente diritto del privato al risarcimento del danno. Muovendo dai principi posti dalla sentenza n. 71 del 2015 della Corte Cost., circa il carattere non retroattivo del provvedimento acquisitivo e la conseguente sua preclusione in presenza di un giudicato restitutorio, deve escludersi che l’Amministrazione possa ancora esercitare il potere attribuitole dalla norma, o in presenza di un giudicato sull’assetto reale del bene, il quale ne abbia già stabilito l’avvenuto trasferimento a titolo originario in capo all’amministrazione espropriante, perciò rendendo priva di causa la successiva volontà provvedimentale di quest’ultima che deve fondarsi necessariamente su una precisa base legale e porsi quale “extrema ratio”, ovvero in presenza di un giudicato, anche, solo sulla illiceità dell’acquisizione del bene e sul diritto al risarcimento del danno per equivalente, ormai entrato a far parte del patrimonio del privato; cui adde Cass., Sez. Un., 05/06/2020, n. 10739, che, dopo aver equiparato il decreto di asservimento al provvedimento ablatorio di acquisizione sanante, il quale impedisce il risarcimento in forma specifica e gli effetti ripristinatori oggetto di domanda, salvo che non si sia formato il giudicato sul diritto alla restituzione del bene, conferma che, in conformità con i principi espressi dalla Corte Cost., con sentenza n. 71 del 2015, ove sopravvenga il provvedimento, si determina l’improcedibilità della domanda di restituzione e di risarcimento del danno, che siano ancora sub iudice; cfr. anche Cass. 05/06/2018, n. 14311; Cass. 31/05/2016, n. 11258).

Nel caso di specie, il Comune di Rosolini non ha mai contestato di avere posto in essere un comportamento illecito, occupando il bene e trasformandolo irreversibilmente, nè ha impugnato la statuizione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto pacifico che nella specie si fossero realizzati gli estremi della occupazione usurpativa in ragione dell’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica sul terreno di proprietà di F.G. in carenza assoluta di potere, stante l’assenza di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Deve ritenersi, quindi, che sulla ricorrenza di un fatto illecito meritevole di risarcimento in forma specifica o per equivalente si fosse formato il giudicato; di qui la correttezza delle conclusioni trattene dalla Corte d’Appello, perchè conformi alla giurisprudenza di questa Corte, e l’infondatezza delle censure del Comune anche sotto tale profilo. Nè va sottovalutata la circostanza che anche il secondo motivo di appello muova dalla stessa premessa del primo e cioè che la Corte d’Appello avesse ritenuto ricorrente non solo la dismissione unilaterale del diritto di proprietà di F.G., ma anche l’automatica acquisizione dello stesso da parte del Comune (p. 17 del ricorso).

5. Ne consegue il rigetto del ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico del Comune di Rosolini l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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