Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28297 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 04/11/2019), n.28297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30151-2018 proposto da:

U.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCIANO GIUSEPPINA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2615/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 25/5/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale in ordine alle istanze avanzate da U.M. nato in NIGERIA il 3/1/1989, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano di essere fuggito dal proprio paese in quanto aveva ricevuto minacce da alcuni uomini omosessuali che avevano incendiato la sua casa. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria negando l’esistenza di una grave minaccia correlata alla situazione di violenza nel paese di origine.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto la Corte di Appello di Milano, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria senza acquisire informazioni aggiornate sulla situazione politica e sociale del paese.

Il ricorso è fondato in ordine al primo motivo e deve essere accolto.

La Corte ha ritenuto che le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili, sia pure nell’ambito dell’onere probatorio cd. attenuato in quanto il racconto reso era generico, contraddittorio, lacunoso e privo di qualsiasi riscontro e pertanto, stante la non credibilità della narrazione della vicenda personale resa dal ricorrente, doveva escludersi l’esistenza di una situazione di pericolo legata alla situazione individuale dell’istante.

La inattendibilità delle dichiarazioni, tuttavia, non è idonea ad escludere la protezione sussidiaria con riguardo alla sussistenza nella zona di provenienza del ricorrente di una fattispecie sussumibile nella previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la cui natura oggettiva prescinde dalla ritenuta non credibilità della vicenda individuale riferita dal richiedente protezione; sicchè, ove (come nella specie la stessa Corte di merito dà atto a pag. 3) lo straniero abbia allegato la sussistenza nel proprio territorio di origine di fenomeni di violenza indiscriminata, in situazione di conflitto interno o internazionale, sussiste il dovere del giudice di merito di accertare la ricorrenza di tale fattispecie, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (cfr Cass.n. 17069/18; n. 11312/19).

Al contrario non risulta accertato nella sentenza impugnata, sulla base di siti accreditati a norma dell’art. 8 citato, che non vi sono situazioni critiche di sicurezza e di ordine pubblico nel paese di provenienza del ricorrente o un conflitto di livello tale da comportare per i civili il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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