Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28296 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. III, 11/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7468/2019 proposto da:

A.G., ammesso al gratuito patrocinio, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BRESCIA 25, O VIA SIRTE 28, presso lo

studio dell’avvocato ALFREDO SCIALO’, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO PETRILLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI

46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA ANNA AMORETTI, FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7656/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. ed in totale riforma della decisione del Giudice di Pace di Napoli n. 7556/2018 – con la quale, previa qualificazione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., era stata accolta la opposizione proposta da A.G. avverso la cartella di pagamento, per l’importo di Euro 2779,20 notificatagli in data 16.10.2014 in quanto ritenuta viziata per omessa notifica dei verbali di accertamento infrazione alle norme del C.d.S. – riteneva che in relazione ai motivi dedotti nell’atto introduttivo, si vertesse in tema di opposizione di merito ex lege n. 689 del 1981, in quanto rivolta a contestare il corretto esercizio del potere di accertamento della violazione e quindi lo stesso diritto di credito vantato dal Comune di Napoli, con la conseguenza che la stessa, dovendo essere proposta nelle forme del rito del lavoro e nei tempi prescritti dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, era da considerare tardiva in quanto l’atto di opposizione era stata depositato in data 19.12.2014 oltre il termine di gg. 30 stabilito a pena di decadenza. Aggiungeva il Giudice di appello la infondatezza della eccezione di inammissibilità dell’atto di appello, in quanto, pur essendo stato proposto nella forma della citazione anzichè del ricorso ex art. 434 c.p.c., era stato tempestivamente depositato in data 27.11.2015, nel termine semestrale lungo ex art. 327 c.p.c., dalla pubblicazione in data 28.4.2015 della sentenza del Giudice di Pace impugnata, occorrendo tener conto del periodo di sospensione feriale dei termini ai sensi dell’art. della L. 7 ottobre 1969, n. 742.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da A.G. con ricorso affidato a tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi il Comune di Napoli ed Agenzia Entrate Riscossione, quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i motivi di ricorso principale vengono dedotti i seguenti asseriti vizi di legittimità della sentenza di appello:

– vizio di “error in judicando” in quanto l’arresto delle SS.UU. n. 22080/2017 che ha enunciato il principio secondo cui “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del C.d.S., ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” risultava contrastato da successivo orientamento contrario formatosi nelle sezioni semplici (viene richiamata la ordinanza di Corte Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7066 del 21/03/2018)

– vizio di “error in judicando” avendo il Giudice di appello qualificato il ricorso introduttivo soltanto come opposizione di merito alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, mentre tra i motivi era stata dedotta anche la decadenza dal diritto di credito per tardiva iscrizione dell’importo a ruolo, e tale vizio, conformemente a quanto statuito dalle SS.UU. n. 22080/2017, poteva essere dedotto solo con la opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c..

– vizio di “error in judicando” avendo omesso il Giudice di appello di rilevare il precedente giudicato esterno: la cartella di pagamento avrebbe infatti dovuto essere annullata in quanto la pretesa sanzionatoria fatta valere dall’ente creditore era stata irrogata con precedente verbale di constatazione di analoga infrazione (esercizio abusivo del servizio di parcheggio auto), che era stato annullato con sentenza passata in giudicato.

In subordine il ricorrente chiede di essere autorizzato al mutamento del rito o ad essere rimesso in termini ex artt. 153,294 e 439 c.p.c..

I motivi di ricorso principale sono tutti infondati od inammissibili.

Del tutto errata è l’affermazione secondo cui i principi affermati nell’arresto di Corte cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 abbiano subito confutazioni o siano stati disattesi dalle successive sentenze emesse dalle Sezioni semplici di questa Corte (peraltro, in ipotesi, venendo a disattendere il disposto di cui all’art. 374 c.p.c., comma 3).

E’ appena il caso di rilevare che la successiva decisione richiamata nel ricorso (Corte Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7066 del 21/03/2018) non concerne la materia della opposizione alla esecuzione e non affronta in alcun modo la questione della demarcazione tra il rimedio oppositorio ex art. 615 c.p.c., ed invece la opposizione al provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa (già disciplinato ai sensi della L. n. 689 del 1918, artt. 22 e 23 e quindi dal D.Lgs. 1 gennaio 2011, n. 150, artt. 2,6 ed 8), atteso che in quella causa veniva in rilievo la controversia relativa ad opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione delle norme del C.d.S., vertendo la questione in diritto esclusivamente sull’impossibilità della autorità competente di procedere immediatamente alla contestazione immediata dell’illecito: la Corte in quel caso ha affermato che il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall’art. 201 C.d.S. (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con la L. n. 120 del 2010, art. 36) salvo che ricorra l’ipotesi prevista dall’ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile, ipotesi del tutto residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all’attività dell’Amministrazione.

La questione sollevata circa l’errore qualificatorio commesso dal Tribunale, richiede una premessa. Dalla motivazione (paragr. 6) dell’arresto delle SS.UU. n. 22080/2017, emerge che il richiamo al precedente di cui a Cass. 5279/2002 in cui veniva esaminata la questione della decadenza dell’Amministrazione dalla tempestiva formazione del ruolo, e la conseguente denuncia di tale vizio con la opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., risultava funzionale a fondare la statuizione secondo cui il rimedio della opposizione alla esecuzione può essere utilizzato esclusivamente per fare valere vizi del titolo esecutivo determinati da fatti successivi al compiuto e valido perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Ipotesi (quella della preesistenza di un titolo esecutivo già validamente insorto) che viene recisamente esclusa, con riferimento al diritto patrimoniale derivante dalla irrogazione della sanzione amministrativa per violazione di norme del C.d.S., le volte in cui il titolo esecutivo, nella specie stragiudiziale, non può essersi formato per violazione delle regole di fattispecie in quanto: a) il verbale di constatazione infrazione od accertamento, non sia stato notificato nel termine previsto; b) sia invalida e non sanata la notifica del predetto verbale (ibidem, in motivazione paragr. 4.3).

In tutti questi casi non si ha un valido titolo esecutivo, in relazione al quale possano venire in rilievo nuovi fatti sopravvenuti “modificativi od estintivi” del diritto, perchè la notifica del verbale di accertamento viene configurata dal T.U. n. 285 del 1992, art. 201, comma 5, succ. mod., come elemento costitutivo dello stesso diritto di credito (ibidem, in motivazione, paragr. 7.1), dunque qualsiasi contestazione non può che necessariamente procedere “a monte” dello stesso diritto di credito relativo alla sanzione pecuniaria (ed a maggiore ragione a monte della formazione del titolo esecutivo stragiudiziale, non essendo neppure astrattamente configurabili “vizi” o “fatti” sopravvenuti alla formazione del titolo da denunziare con una opposizione ad una – inesistente – esecuzione ex art. 615 c.p.c.), ed allora non può che rivestire la forma e la funzione propria della opposizione di merito alla sanzione amministrativa pecuniaria, già disciplinata della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e, dopo la riforma semplificazioni, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, rimanendo pertanto assoggettata ai termini di decadenza previsti per tale opposizione, proprio perchè la denuncia della mancata od insanabilmente invalida notifica del verbale di accertamento infrazione, evidenziando la stessa insussistenza della insorgenza del credito, viene “ex se” ad esaurire qualsiasi ulteriore contestazione nel merito dell’accertamento impugnato.

In tal senso la censura di “tardiva iscrizione a ruolo”, pur svolta nell’atto di opposizione proposto dall’ A., risulta priva di rilevanza ai fini della qualificazione giuridica dell’atto introduttivo, qualora da ritenere assorbita nella contestazione attinente al merito – e dunque riconducibile esclusivamente alla opposizione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7 – concernente la omessa notifica degli atti necessari presupposti (verbali di accertamento dell’illecito). A diversa conclusione si potrebbe pervenire qualora, dall’esame del contenuto dell’atto introduttivo di opposizione, emergesse che la eccezione di decadenza dal diritto per omessa tempestiva iscrizione a ruolo dell’importo fosse stata formulata in via meramente subordinata all’affermazione della esistenza del diritto di credito. Tuttavia occorre osservare che anche la censura volta a contestare la qualificazione giuridica dell’atto di opposizione introduttivo della lite, sull’assunto difensivo per cui l’ A. aveva contestato oltre la omessa notifica del verbale di accertamento anche la decadenza dell’ente locale dall’esercizio del diritto di credito, per tardiva iscrizione della somma a ruolo, deve ritenersi inammissibile, per difetto di completa descrizione del fatto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente, infatti, non ha trascritto il contenuto dell’atto di opposizione, che neppure risulta indicato tra i documenti sui quali il ricorso per cassazione si fonda ex art. 369 c.p.c., così impedendo a questa Corte, da un lato di apprezzare quali argomenti in diritto fossero stati svolti a sostegno della dedotta decadenza, e dall’altro di verificare l’effettivo ritardo in cui sarebbe incorso l’ente creditore nella iscrizione a ruolo dell’importo relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria. Risulta, infatti, del tutto inconferente il riferimento normativo indicato, nel ricorso per cassazione, dall’ A. a fondamento della censura (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 153 – legge finanziaria 2008) non contenendo la norma alcuna previsione di “termini di decadenza” entro i quali il credito per sanzioni pecuniarie, irrogate dall’ente locale per violazione delle norme del C.d.S., doveva essere “iscritto a ruolo” (la norma, infatti, dispone la introduzione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, comma 35 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e tale disposizione si limita a regolare la competenza degli agenti della riscossione, in relazione a ruoli anteriori alla data di acquisto da parte della neocostituita Riscossione s.p.a. di una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società Concessionarie del servizio nazionale di riscossione, impedendo il “recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”). Tenuto conto che giusta i rinvii operati dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 206, comma 1, L. n. 689 del 1981, art. 27 e dal comma 1 di tale disposizione “alle norme previste per la esazione delle imposte dirette”, è appena il caso di osservare che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 13, che prescriveva il “termine per la formazione e l’invio dei ruoli all’intendenza” è stato abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37 e che del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (che prevedeva termini di decadenza per la iscrizione a ruolo) è stato abrogato del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 ter, lett. a), n. 1), convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.

In ogni caso il motivo difetta anche del requisito ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che prescrive la puntuale individuazione del documento sul quale la censura si fonda, non fornendo il ricorrente alcun riscontro documentale alla mera allegazione secondo cui l’importo preteso dall’ente creditore sarebbe stato iscritto a ruolo nel 2014 (altro è, infatti, la data di iscrizione a ruolo, altro invece la data della notifica della cartella di pagamento).

Manifestamente inammissibile è poi la eccezione di giudicato esterno, non avendo neppure indicato il ricorrente gli estremi della sentenza passata in giudicato e comunque, anche infondata in quanto, come sembra emergere dal ricorso, la mera identità della norma che prevede la astratta fattispecie illecita applicata nei diversi giudizi, non comporta per ciò stesso identità dell’accertamento compiuto in relazione all’oggetto della controversia, venendo in questione plurime e distinte condotte violative della stessa norma, commesse in tempi diversi.

Infondata è anche la istanza volta ad ottenere una rimessione in termini per la proposizione di tempestiva opposizione di merito a sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7. Ed infatti l’allegato incolpevole affidamento asseritamente riposto dal difensore nella interpretazione fornita dalla giurisprudenza secondo cui sarebbe stata proponibile “alternativamente” la opposizione a provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa e la opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., non trova alcun riscontro nella evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, come emerge dalla stessa sentenza resa a Sezioni Unite n. 22080/2017, laddove viene, invece, richiamato un consolidato indirizzo che riconduceva alla opposizione di merito L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, anche la deduzione dei vizi relativi alla mancata od invalida notifica del provvedimento irrogativo di sanzione, a fronte del quale soltanto due sentenze, n. 4814 del 2008 e n. 29696 del 2011, avevano prospettato (peraltro la prima, distinguendo tra vizio di nullità e vizio di inesistenza della notifica del verbale di accertamento) la percorribilità del rimedio ex art. 615 c.p.c.. Orbene, di fronte a due sole sentenze (al tempo della proposizione dell’atto di opposizione), rispetto ad uno stabile orientamento, poi condiviso e ribadito anche dalle Sezioni Unite del 2017, rimane allora evidentemente esclusa la ipotesi di un affidamento tutelabile della parte su di una pregressa e costante applicazione della norma processuale, venendo piuttosto in questione la scelta libera e consapevole affidata al difensore, quale esperto del diritto cui la parte si rivolge, di optare per l’uno o l’altro rimedio offerto dall’ordinamento, in base a criteri qualificatori dell’azione che bene possono essere sindacati ed eventualmente ritenuti non corretti dal Giudice adito.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, rimanendo assorbito l’esame del motivo di ricorso incidentale condizionato dedotto da Agenzia Entrate Riscossione.

Le spese del giudizio sono poste a carico della parte ricorrente principale soccombente e sono liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (Delib. Consiglio Ordine Avvocati Napoli in data 15 gennaio 2019, prot. 339), la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, qualora dovuto, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente principale al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Comune di Napoli in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, ed in favore di Agenzia Entrate Riscossione in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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