Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28295 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24800-2009 proposto da:

R.S. (OMISSIS), D.V.L.

(OMISSIS), D.V.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio

dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato DELLO RUSSO NICCOLO’ ALESSANDRO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

C.V., T.P., C.N., AXA

ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

AXA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del Dirigente –

Procuratore speciale dott. Ra.Ma., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FALETTI GIANCARLO giusta delega in

atti;

– ricorrente incidentale –

contro

R.S. (OMISSIS), D.V.A.

(OMISSIS), D.V.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI N.73, presso lo

studio dell’avvocato DEL VECCHIO ARNALDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato DELLO RUSSO NICCOLO’ ALESSANDRO giusta delega in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

C.V., T.P., C.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 645/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/06/2009; R.G.N. 645/2009.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con riferimento al sinistro stradale nel quale aveva perso la vita il D.V., il Tribunale di Bari, ritenuto che l’incidente era da attribuirsi all’esclusiva responsabilità del guidatore della vettura nel quale la vittima era trasportata, condannò C.V. (conducente), C.N. (proprietario del veicolo) e l’assicuratrice UAP al risarcimento dei danni in favore degli eredi della vittima.

La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della prima sentenza, ritenne che il sinistro era da attribuirsi per il 70% alla responsabilità del C. e per il resto a quella del T. (conducente dell’autocarro con il quale era avvenuto lo scontro).

Propongono ricorso per cassazione gli eredi della vittima attraverso quattro motivi. Resiste con controricorso la AXA Ass.ni, che propone ricorso incidentale attraverso un solo motivo. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO PRINCIPALE. Il primo motivo – attraverso il quale è censurato il punto della sentenza in cui è stato escluso il risarcimento per danno esistenziale – è infondato, essendosi la Corte barese adeguata al principio sancito da Cass. SU n. 26972/08, secondo cui il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale, deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Dunque, il giudice, rilevato che la vittima era vissutO solo cinque ore in stato di coma senza riprendere conoscenza, ha correttamente escluso il menzionato risarcimento.

Il secondo motivo – che censura il vizio della motivazione circa i parametri di riferimento adottati per la liquidazione del danno non patrimoniale ed, in particolare, circa la personalizzazione dei danni stessi – è infondato, in quanto la sentenza (cfr. in particolare pag. 20) procede alla liquidazione attraverso l’adozione delle “tabelle milanesi” e la puntuale personalizzazione della liquidazione stessa.

Infondato è anche il terzo motivo – che censura il vizio della motivazione in ordine al danno patrimoniale – siccome nessuna contraddizione è dato riscontrare nel ragionamento del giudice che, per un verso ha ritenuto spettante al genitore quel risarcimento (essendo rimasto accertato che la giovane vittima era stata vista “presso l’officina del padre nei pomeriggi durante il periodo scolastico e durante le vacanze, per dare una mano al genitore”) , ma, per altro verso, rileva che l’istante ha proposto sul punto un appello affatto generico, nel quale non ha specificato perchè la somma già riconosciuta dal primo giudice dovesse essere considerata inadeguata.

Infondato è il quarto motivo, in quanto il giudice ha fornito congrua e logica motivazione in ordine alla parziale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito.

IL RICORSO INCIDENTALE. Occorre innanzitutto rilevare che risulta assorbita l’eccezione di giudicato avanzata dalla compagnia nella premessa del suo controricorso.

Inammissibile è il motivo del ricorso incidentale, attraverso cui la compagnia censura il punto della sentenza in cui è avvenuta la ripartizione di responsabilità tra conducenti. Esso, infatti, neppure espone le ragioni per le quali sarebbe stata violata la legge e sarebbe stata resa un motivazione viziata (così come il motivo è formalmente intestato), ma si risolve nello svolgimento di alcune questioni di fatto tendenti a conseguire dalla Corte di legittimità una diversa valutazione degli esiti probatori.

In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011 II Presidente i Cons. Spirito est.

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