Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28295 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28295 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 21176-2007 proposto da:
SAIT SOCIETA’ ADRIATICA INVESTIMENTI TURISTICI SRL in
proprio e per conto della Società incorporante
0.V.T.I. SRL e EDILTUR in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso lo studio
dell’avvocato LAURITA LONGO LUCIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato TONIOLO CLAUDIO giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

MINISTERO

ECONOMIA

E

FINANZE,

AMMINISTRAZIONE

Data pubblicazione: 18/12/2013

- intimati –

avverso la sentenza n. 894/2006 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 26/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20.4-26.5.2006, la Corte d’Appello di

alla SAIT S.r.1 le tasse di concessione governativa sull’iscrizione
della società nel registro delle imprese, per alcune annualità, oltre
interessi ex lege n. 29/61, ed ritenuto intervenuta la decadenza
triennale per altra annualità in riferimento alla ricezione
dell’istanza di rimborso, non avendo la contribuente documentato
la data della relativa spedizione.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la
Società contribuente, nei confronti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, che non ha depositato controricorso. Con
ordinanza del 19.12.2012 è stata disposta l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’impugnazione è inammissibile. 2. L’ordinanza con cui è
stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, ritualmente
comunicata alla ricorrente (in cancelleria, non essendo il
domiciliatario stato più trovato all’indirizzo indicato e non
avendo provveduto a comunicare il nuovo; cfr. Cass. n. 17086 del
2008) è stata pronunziata in considerazione del fatto che -essendo
l’Agenzia delle entrate succeduta a titolo particolare al Ministero
dell’economia e delle finanze nel diritto controverso, a far tempo
dal 1.1.2001, e quindi nel corso del giudizio susseguente

i

Venezia ha condannato il Ministero delle Finanze a rimborsare

NTE DA
A SENSI.
i
MATI:

all’appello, notificato il 30.9.1999, proposto dall’Amministrazione
finanziaria – si è formato “un litisconsorzio processuale tra la
stessa e l’Agenzia, con la conseguente necessità d’integrazione del

quest’ultima, titolare effettiva del diritto controverso, alla quale,
altrimenti, il giudicato non sarebbe opponibile (cfr. Cass S.U. n.
3118/2006, e Cass. n. 13149 del 2008 e richiami in essa
contenuti).
3. Non avendo la ricorrente provveduto ad integrare il
contraddittorio, notificando ricorso ed ordinanza all’Agenzia delle
entrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ex art
331, cpv., cpc. 4. Non va provveduto sulle spese, in assenza di
attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

!L

L. n

Dir 2D 43

contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cpc” nei confronti di

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