Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28294 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24268-2009 proposto da:

N.D. (OMISSIS), P.B.

(OMISSIS), in proprio e nella qualità di genitori esercenti

la potestà parentale sul figlio minore Pa.Ti.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 20, presso

lo studio dell’avvocato SCICCHITANO ROSARIO, che li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

T.S. (OMISSIS), NI.KA.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato SCAPPATICCI MARIA LUCIA,

rappresentate e difese dall’avvocato NOVELLA PAOLO; COMUNE

TAGLIACOZZO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato SCAPPATICCI MARIA LUCIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SABATINI DOMENICO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 586/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/09/2008; R.G.N. 61/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato ROSARIO SCHICCHITANO;

udito l’Avvocato PAOLO NOVELLA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 29 novembre e 4 dicembre 2000 P.B. e N.D., in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore Ti., convenivano in giudizio il Comune di Tagliacozzo gli agenti di polizia municipale Ni.

K. e T.S. esponendo che le due agenti in un rapporto inviato al Comando dei VVUU del Comune avevano erroneamente individuato nel loro figlio Ti. l’autore dell’incendio di un cestino per l’immondizia, attribuendone la responsabilità ai genitori per omessa vigilanza. Aggiungevano che i fatti narrati erano suscettibili di integrare il reato di calunnia ed avevano cagionato loro notevole discredito. Ciò premesso, chiedevano che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni loro procurati. In esito al giudizio il Tribunale di Avezzano rigettava la domanda. Avverso tale decisione proponevano appello il P. e la N. ed in esito al giudizio la Corte di Appello di L’Aquila rigettava l’impugnazione con sentenza depositata in data 17 settembre 2008. Avverso la detta sentenza P. e N. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrato da memoria. Resistono con controricorso il Comune di Tagliacozzo, la Ni. e la T.. Il collegio ha infine raccomandato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, articolata dai ricorrenti sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697, 2043 e 2729 c.c. nonchè sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria oltre che erronea, si fonda sulla considerazione che il giudice di merito, ad onta della pertinenza e della concludenza dei mezzi istruttori richiesti dagli attori, avrebbe erroneamente rigettato la relativa richiesta di ammissione ritenendo fondamentale a tal fine il decreto penale di archiviazione emesso dal GIP in sede penale, trascurando che non può riconoscersi efficacia vincolante extrapenale ai provvedimenti assunti fuori del dibattimento. Hanno quindi concluso il motivo di impugnazione con tre distinti quesiti cumulativi: 1) dicano i giudici della Suprema Corte se l’esercizio dell’azione civile presupponga L ‘assunzione dei mezzi di istruzione probatoria, ove finalizzati ad evidenziare la fondatezza della azione stessa ed al fine di rendere i giudici di merito in grado di conoscere i presupposti dei fatti di causa, da valutare ex artt. 115, 116 c.p.c.”; 2) “Dicano i Giudici se in presenza di un atto che possa costituire un mero argomento di prova lo stesso sia relazionare, ai fini della compiuta decisione, ai mezzi di prova nella disponibilità delle parti: Se ciò poi sia da valutare ai fini dell’art. 116 c.p.c. ai fini del libero convincimento del Giudice”; 3) “Dicano i giudici se siano ammissibili mezzi di prova per contrastare documenti dai quali si possano al più dedurre argomenti di prova”. Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento agli artt. 345 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 221 c.p.c. e art. 51 c.p.) nonchè della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa la pronuncia sulla richiesta di mezzi istruttori – la Corte territoriale – così scrivono i ricorrenti – avrebbe sbagliato nel ritenere la necessità della proposizione della querela di falso al fine di escludere il valore probatorio degli atti pubblici al rapporto redatto dalle due vigili, trascurando che non si trattava invece di un atto idoneo a far fede fino a querela di falso in quanto le due vigili riferivano fatti che non erano avvenuti in loro presenza. Hanno quindi concluso il motivo di impugnazione con tre distinti quesiti cumulativi: 1) Hanno quindi concluso il motivo di impugnazione con tre distinti quesiti cumulativi: 1) ” dicano i giudici se l’atto proveniente da un p.u.

abbia fede solo per quanto attestato essere avvenuto in presenza dello stesso ovvero se sia da ritenersi tale anche per quanto indirettamente appreso”; 2) “Dicano i giudici se facciano fede fino a querela di falso le dichiarazioni contenute in un atto pubblico riferite da soggetti non identificati”; 3) “Dicano i giudici se per adempiere un dovere istituzionale sia necessario e sia consentito, senza una concreta e diretta verifica da parte dei Pubblici Ufficiali, riportare nell’atto pubblico espressioni di per sè diffamatorie e delle quali gli stessi non ne abbiano avuto occasione di oggettivo riscontro”.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per svariate ragioni.

In primo luogo, per la mancanza di esposizione del fatto, avendo il ricorrente provveduto solo a trascrivere pag. 2 a pag. 30 del ricorso una volta l’intero svolgimento del processo e 2 volte il dispositivo della sentenza impugnata, nonchè interi brani dell’atto introduttivo del giudizio di appello in violazione dei principi affermati da Sezioni unite n. 16628 del 2009 e da Cass. 6279 del 2011, in tema di “sommaria esposizione dei fatti di causa”, che è necessariamente connotata da sintesi narrativa.

In secondo luogo, perchè i quesiti multipli formulati con riferimento ad entrambe le censure non sono ammissibili (così Cass. n. 547/08, Cass. n. 1906/08).

In terzo luogo, con riferimento specifico ai vizi motivazionali lamentati, deve rilevarsi che nè l’uno nè l’altro profilo, attinente al vizio motivazionale, risulta accompagnato dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Onde l’inammissibilità dei detti profili di doglianza. Infine, i quesiti formulati con riferimento alle violazioni di legge non soddisfano i requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c. in quanto non solo non contengono le informazioni necessarie a consentire una risposta utile alla definizione della controversia ma si esauriscono in generici interpelli della S.C. E ciò, nonostante il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il quesito di diritto, quindi, “deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. (Cass., ord. n. 19769/08; Cass. n. 4856/09). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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