Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28294 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28294 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 18/12/2013

SENTENZA
sul ricorso n. 26059/09 proposto da:
Franceschetti Giulia, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Giulio Cesare n. 14, presso lo Studio
dell’Avv. Maria Teresa Barbantini Fedeli, che con gli
Avv.ti Giannantonio Altieri e Nicola Rigobello, anche
disgiuntamente, la rappresenta e difende, giusta delega
a margine del ricorso;

– ricorrente –

U<' 3 contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope P92. legis; - controricorrente - contro Ministero dell'Economia e delle Finanze; - intimato - Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 7 maggio 2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2013, dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta; udito l'Avv. Nicola Rigobello, per la ricorrente; udito l'Avv. dello Stato Gianna Maria De Socio, per la resistente; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con l'impugnata sentenza n. 38/08/2012, depositata il 7 maggio 2012, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, respinto l'appello della contribuente Franceschetti Giulia, confermava la decisione n. 87/02/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo che aveva rigettato il ricorso proposto dalla ridetta contribuente avverso l'avviso di liquidazione n. 20061T002116000; avviso, col quale l'Ufficio aveva dapprima revocato l'agevolazione stabilita dall'art. 7, 2 avverso la sentenza n. 38/08/12 della Commissione comma 2, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, disposizione per cui "Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto"; e per l'effetto aveva i I conseguentemente recuperato l'ordinaria imposta di registro relativamente all'acquisto a mezzo rogito registrato il 25 agosto 2006 di un terreno agricolo in Lendinara (RO) ed irrogato sanzioni. La CTR, ritenuto che il beneficio in parola potesse spettare esclusivamente all'imprenditore agricolo professionale (IAP) che al momento della registrazione dell'acquisto del terreno destinato al "compendio unico" fosse stato iscritto alla gestione separata presso l'INPS, accertato che la contribuente aveva chiesto l'iscrizione previdenziale soltanto dopo la notifica dell'impugnato avviso, giudicava corretto il recupero dell'ordinaria imposta da parte dell'Ufficio. La CTR statuiva poi che la contribuente non poteva chiedere giudizialmente un'agevolazione diversa da quella domandata in rogito e che in mancanza di "dubbio normativo" non potesse farsi luogo alla disapplicazione delle sanzioni. 3 trasferimento si applicano le disposizioni di cui Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre I tra di loro subordinati motivi. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. La contribuente si avvaleva della facoltà di depositare memoria. 1. A' sensi dell'art. 57, comma l, d.lgs. 300/99 - legge istitutiva delle Agenzie delle Entrate Ministero dell'Economia e delle Finanze ha perduto la legittimazione a stare in giudizio con decorrenza dal 1.1.2001 (Cass. 22992/10; Cass. 9004/07; Cass. 12075/04). Consegue, pertanto, la declaratoria di uhwir,r, a inammissibilità del ricorso siccome propostolrat ridetto Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2. Col primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza a' sensi dell'art. 360, comma l, n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, "Violazione dell'art. 12 preleggi: errata interpretazione sul piano del puro diritto da parte della sentenza impugnata della norma speciale di cui all'art. 7, comma l e 2, d.lgs. 99/2004 in tema di «compendio unico>>, in
rapporto all’impegno oggettivo e soggettivo previsto
dalla norma”; questo perché, secondo la contribuente,
la previsione contenuta all’art. 7, comma 2, d.lgs. n.
99 cit., per cui il riconoscimento del beneficio era
semplicemente subordinato all'”impegno” a costituire il
“compendio unico” ed a coltivarlo in qualità di
imprenditore agricolo professionale (IAP),

4

ad verba non

Diritto

implicava come necessaria la condizione che al momento
del rogito l’acquirente fosse già imprenditore agricolo
professionale (IAP) e quindi dovesse esser già iscritto
alla separata gestione previdenziale.
Il motivo è infondato.
Il trascritto art. 7, comma 2, d.lgs. n. 99 cit. non

della compravendita sia indispensabile per l’acquirente
essere imprenditore agricolo professionale (IAP)
iscritto presso la gestione separata INPS. In realtà la
norma in esponente è nel senso che per aver diritto
all’agevolazione in discorso l’acquirente deve, per un
periodo di almeno dieci anni decorrenti “dal
trasferimento”, sia costituire il “compendio unico” e
sia coltivarlo in qualità di imprenditore agricolo
professionale (IAP). E proprio la decorrenza del
decennio dal dì di registrazione del rogito, permette
di comprendere come la regola contenuta all’art. 7,
comma 2, d.lgs. n. 99 cit. sia piuttosto quella,
assolutamente diversa, per cui il contribuente decade
dal beneficio in caso di inottemperanza all’impegno
decennale di mantenere la destinazione del terreno nel
“compendio unico” ovvero in caso di inottemperanza
all’impegno decennale di coltivarlo come imprenditore
agricolo professionale (IAP). Ciò che, del resto, si
presenta coerente con quanto ulteriormente stabilito
dall’art. l, comma 4, 1. n. 99, cit. per cui
“All’imprenditore

agricolo

professionale

persona

fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed

5

esclude affatto che al momento della registrazione

assistenziale,

sono

altresì

riconosciute

le

agevolazioni tributarie in materia di imposizione
indiretta e creditizie stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso
della qualifica di coltivatore diretto”. E’ poi utile
osservare che l’interpretazione proposta dal

lettera della disposizione, si presenta altresì
irragionevole laddove non pone alcun termine sia
all’adempimento dell’impegno di destinare l’acquisto al
“compendio unico” e sia all’adempimento dell’impegno di
coltivarlo in qualità di imprenditore agricolo
professionale (IAP). E con ciò prestandosi a facili
evasioni d’imposta e contributive, come ben rappresenta
la concreta fattispecie pervenuta all’esame in cui solo
dopo la notifica dell’impugnato avviso di liquidazione
l’acquirente si è iscritta presso la gestione separata.
Deve da ultimo aggiungersi che il richiamo fatto dalla
contribuente a Cass. sez. trib. n. 20460 del 2011, e
contenuto nella rammentata memoria, la quale ha
statuito su di una pressoché identica agevolazione
chk
stabilita in relazione(“maso chiuso”, non si presenta
conferente. In effetti il “maso chiuso” costituisce
istituto affatto particolare, avente tratti
assolutamente unici, cosicché correttamente la cit.
giurisprudenza ha ricavato dalla specifica disposizione
di cui d.lgs. n. 228 del 2001, all’art. 5 bis d.lgs. 18
maggio 2001, n. 228 il differente principio ivi
enunciato.

6

ricorrente, oltre che essere contraria alla veduta

3.

Col secondo motivo di ricorso, la contribuente

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
in rubrica,

n. 3, c.p.c., deducendo,

“Violazione

dell’art. 6 d.lgs. 472/1997. Inapplicabilità delle
sanzioni per obbiettive condizioni d’incertezza sulla
portata

e

di

sull’ambito

applicazione

delle

Il motivo è infondato.
A riguardo deve esser evidenziato come l’incertezza
scriminante di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 472 – oltreché

ex art. 10, comma 3,

1. 27 luglio 2000, n. 212 – deve esser fatta consistere
in una situazione giuridica nella quale, la combinata
azione “di tutti i formanti del diritto”, da quelli
giurisprudenziali a quelli normativi, renda al giudice
oggettivamente impossibile stabilire con totale
sicurezza quale sia la effettiva regola da applicarsi
(Cass. sez. trib. n. 19638 del 2009; Cass. sez. trib.
n. 7765 del 2008).

E, in una prospettiva di

autosufficienza del motivo,

deve andare altresì

rilevato come la contribuente non abbia affatto
indicato i contrastanti formanti causanti l’oggettiva
incertezza in parola (Cass. sez. trib. n. 4031 del
2012; Cass. sez. trib. 22890 del 2006).
4.

Col terzo complesso motivo di ricorso,

la

contribuente ha censurato la sentenza a’ sensi
dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c., deducendo, in
rubrica, “Violazione della DGR Veneto n. 3470 del
5.11.2004 che prevede per il giovane senza qualifica

7

disposizioni richiamate col primo motivo”.

professionale la riduzione dell’imposta di registro
ipotecaria e catastale – omessa pronuncia, in ogni caso
ex

art.

112

c.p.c.”;

la

contribuente,

nell’illustrazione del motivo, oltre a denunciare che
la CTR aveva omesso di statuire sulla subordinata
richiesta di riconoscimento di altro beneficio fiscale,

perciò la CTR sarebbe stata tenuta a riconoscerlo.
Il denunciato vizio di omessa pronuncia, da esaminarsi
preventivamente pel suo carattere logico giuridico
preliminare, è infondato giacché la CTR ha invece
espressamente escluso che la contribuente potesse
invocare un’agevolazione diversa da quella qui

sub

“in quanto i poteri di accertamento e

ludice

valutazione del tributo si esauriscono nel momento in
cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono
rivivere,

sicché

la

decadenza

dall’agevolazione

concessa in quel momento preclude qualsiasi altro
accertamento sulla base di altri presupposti normativi
di fatto”. Quest’ultima statuizione conduce peraltro a
ritenere inammissibile il motivo con riferimento alla
denunciato vizio di violazione di legge, questo perché
il motivo non coglie la ratio decidendi dell’impugnata
sentenza, la quale non ha escluso che alla contribuente
spettasse in astratto un differente beneficio fiscale,
bensì

ha

escluso

la

che

contribuente

potesse

giudizialmente chiederlo dopo esser decaduta da quello
oggetto di lite (Cass. sez. n n. 10864 del 2012; Cass.
sez. trib. n. 23946 del 2011).

8

riteneva che quest’ultimo fosse realmente dovuto e che

;. In mancanza di sua costituzione, non debbono essere
liquidate spese a favore del Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Con riferimento all’Agenzia delle
Entrate, invece, le spese seguono la soccombenza della
contribuente e le stesse sono liquidate come in
dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a
rimborsare

all’Agenzia

processuali, liquidate in

delle

Entrate

le

spese

6.000,00 a titolo di

compenso, oltre a spese prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 6 novembre 2013

P.Q.M.

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