Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28294 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 07/11/2018), n.28294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19822/2017 proposto) da:

SPESSA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati KATIA GAVIOLI,

DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA’;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOVCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITANO, CARLA D’ALOISIO,

EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2017 della COME D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 30.1.2017, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato decaduta Spessa s.r.l. dai benefici di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, in ragione della tardività della richiesta di rimborso;

che avverso tale pronuncia Spessa s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1 (conv. con L. n. 17 del 2017), per avere la Corte territoriale esteso la disciplina della decadenza anche ai soggetti che intendevano fruire dei benefici di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, mediante richiesta di rimborso dei contributi e premi versati, nonostante si vertesse in specie in tema di ripetizione d’indebito e l’estensione analogica della decadenza dovesse considerarsi vietata ex art. 14 preleggi;

che, al riguardo, questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione delle domande di regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, a seguito della proroga dell’originario termine del 31.7.2004 da parte del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1 (conv. con L. n. 17 del 2007), si applica anche alle imprese abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione”, di cui all’art. 4, comma 90, cit., include tanto l’ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10% del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (cfr. Cass. n. 12603 del 2016, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 24988 del 2016 e 20740 del 2018);

che altrettanto consolidato è il principio secondo cui il termine in questione, benchè non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisce nondimeno un termine di decadenza di ordine pubblico, tutelando l’interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali, che a sua volta e correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati Europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione Europea per controllarne l’osservanza (cfr. Cass. n. 24933 del 2016, espressamente richiamata da Cass. n. 20740 del 2018, cit.);

che del pari consolidato è il principio secondo cui l’acclarata struttura unitaria del beneficio della regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, esclude che possano trovare in specie applicazione le disposizioni concernenti la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., giacchè in mancanza di (tempestiva) domanda di rimborso non può logicamente configurarsi alcun pagamento indebito, essendo la domanda amministrativa condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio (così, espressamente, Cass. nn. 24933 e 24998 del 2016);

che, sulla scorta dei superiori principi, si è precisato che i benefici disposti dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, per i soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del 1994, non sono soggetti alla riapertura dei termini prevista dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, atteso che tale disposizione concerne soltanto i beneficiari della regolarizzazione L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, vale a dire i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990 (cfr. Cass. nn. 24933 e 24988 del 2016, nonchè Cass. n. 20740 del 2018, già citi., che hanno espressamente disatteso il contrario avviso espresso da (;ass. un. 6685 e 6686 del 2015);

che, a seguito di ordinanza interlocutoria n. 6106 del 2018 di questa Sesta sezione civile, si è infine chiarito che su tale complessiva disciplina non hanno inciso le disposizioni di cui alla L. n. 205 del 2017, art. 1, commi 771-774, non avendo esse introdotto modifiche alla precedente normativa nè avendo la finalità di interpretarla autenticamente ma riferendosi alle sole imprese che non abbiano potuto ottenere tempestivamente la restituzione dei contributi o premi da esse versati in misura superiore al dovuto e per le quali però sussistano i requisiti definitivamente individuati dalla decisione della Commissione UE 2016/195 (Cass. nn. 20740 e 21708 del 2018);

che, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato; che le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, in ragione della straordinaria complessità della disciplina e, in specie, del ius superveniens che ha dato luogo all’ordinanza interlocutoria n. 6106 del 2018, cit.;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a eludo dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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