Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28293 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23837-2009 proposto da:

L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’,

rappresentata e difesa dall’avvocato COSTANZO UGO giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS), (già SAI – Società Assicuratrice

Industriale S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso

lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente incidentale –

e contro

L.M. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1007/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/08/2008; R.G.N. 1764/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con riferimento all’incidente stradale nel corso del quale il L. perse la vita, il Tribunale condannò il M.C. (proprietario della vettura investitrice) e la Fondiaria SAI al risarcimento del danno in favore dell’erede della vittima, L. M..

Appellata la sentenza sia da quest’ultima, sia dalla compagnia in via incidentale, la Corte d’appello di Catania l’ha parzialmente riformata quanto al danno patrimoniale, agli interessi ed alle spese di causa; ha, invece, respinto l’appello incidentale della compagnia.

La L. propone ricorso per cassazione attraverso due motivi.

Risponde con controricorso la Fondiaria SAI, che propone ricorso incidentale attraverso due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.

II ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per assoluta mancanza di quesiti, richiesti, appunto, a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (5 agosto 2008).

Infondato è il ricorso incidentale. Infatti, il primo motivo – che invoca il concorso di colpa della vittima per non avere indossato il prescritto casco protettivo – si infrange contro l’accertamento in fatto svolto nella sentenza impugnata, la quale spiega (con motivazione congrua e logica) che il L. subì un “gravissimo trauma all’emisoma sinistro, oltre che al capo, idoneo a procurare autonomamente la morte”.

Il secondo motivo censura la liquidazione del danno patrimoniale (riconosciuto dal giudice d’appello in riforma della prima sentenza), sostenendo che, per un verso, esiste la prova che la vittima era disoccupata, mentre, per altro verso, non v’è prova che la vittima ottemperasse ai propri obblighi di mantenimento in favore della figlia. Anche questo motivo è infondato, siccome la sentenza – assecondando quella giurisprudenza che, per il riconoscimento dei danni patrimoniali in favore dei congiunti di persona deceduta a causa di fatto illecito altrui, richiede che i medesimi siano stati privati di utilità economiche delle quali già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a godere in futuro – ha tenuto conto dell’obbligo di mantenimento in favore della figlia attribuito alla vittima in occasione del divorzio e questo contributo (“aspettativa di contribuzione minima, ma ineludibile”) ha preso a base di calcolo fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età della figlia stessa.

Si tratta di un ragionamento congruo e logico, sviluppato in assoluta aderenza con la giurisprudenza formatasi sul punto.

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile; quello incidentale deve essere respinto. Vanno interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale e rigetta l’incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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