Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28293 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28293 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 10025/09 proposto da:
Di Gregorio Francesco Paolo, Di Gregorio Anna Maria, Di
Gregorio Vincenzo, Edil – Casa di galeone Giuseppe e C.
S.n.c., in persona del suo legale rappresentante
Galeone Giuseppe, G.F.M. Lavori S.r.l., in persona del
suo legale rappresentante, Paciolla Gianfrancesco,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Cosseria n. 2,

Data pubblicazione: 18/12/2013

rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Tarantini,
giusta delega in calce al ricorso;

0A.
– ricorrenti contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivam’ente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;
– resistente con atto di costituzione avverso la sentenza n. 12/28/08 della Commissione

Taranto, depositata il 10 marzo 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6 novembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 12/28/08, depositata il 10
marzo 2008, la Commissione Tributaria Regionale della
Puglia, sez. staccata di Taranto, accolto l’appello
dell’Ufficio, in riforma della decisione n. 138/04/01
della Commissione Tributaria Provinciale della stessa
città, respingeva il ricorso proposto dai contribuenti
G.F.M. Lavori S.r.l., Edil-Casa di Galeone Giuseppe e
C. S.n.c., Di Gregorio Francesco Paolo, Di Gregorio
Anna Maria e Di Gregorio Vincenzo, avverso l’avviso di
rettifica e liquidazione n. 941V003478 che aveva
rideterminato il valore di compravendita di un terreno
in Comune di San Giorgio Jonico (TA) dalle dichiarate £
600.000.000 alle accertate £ 1.337.626.000 e

2

Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di

conseguentemente recuperato la maggior imposta di
registro.
La CTR, respinta l’eccezione di nullità dell’impugnato
avviso sollevata per “difetto assoluto di motivazione”,
giudicando che bastasse che nell’avviso vi fosse
“l’enunciazione del prescelto criterio astratto in base

pur sempre con le specificazioni che si rendano in
concreto necessarie”, nel merito riteneva che l’Ufficio
avesse correttamente rettificato il valore del terreno
in parola in quanto edificabile perché ricadente nella
previsione del “piano regolatore generale” ed essendo
irrilevante che al momento della registrazione non
fossero stati approvati gli “strumenti urbanistici di
attuazione”.
Contro

la

sentenza

della CTR,

i

contribuenti

proponevano ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo
dichiarato scopo di partecipare all’udienza di
discussione.
Diritto
1.

Col primo complesso motivo

di

ricorso,

i

contribuenti censuravano la sentenza a’ sensi dell’art.
360, comma l, n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica,
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52
d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 2697 c.c.”;
questo perché, secondo i contribuenti, la CTR aveva
sbagliato a ritenere che l’Ufficio avesse provato il

3

al quale era stato determinato il maggior valore, ma

valore rettificato ed in quanto l’avviso e la stima UTE
mancavano di far riferimento ai “criteri previsti
dall’art. 51 del d.p.r. 131/1986”; il quesito
sottoposto era: “se, nel caso di specie, la stima UTE,
sulla quale è basato l’avviso di rettifica e
liquidazione impugnato, priva dei tassativi criteri,

ritenere motivata e/o provata la maggior pretesa
impositiva, come è dato di leggere nella impugnata
sentenza”.
Il motivo è inammissibile perché non coglie le rationes
decidendi

della sentenza, che pertanto non vengono

impugnate (Cass. sez. 11 n. 10864 del 2012; Cass. sez.
trib. n. 23946 del 2011). In effetti, la CTR ha
dapprima affermato che l’avviso era da ritenersi
motivato mercé la semplice “enunciazione” del criterio
astratto sulla cui scorta era stato rettificato il
valore del terreno e poi che l’Ufficio aveva
correttamente rettificato il valore del terreno in
quanto lo stesso era da considerarsi edificabile perché
inserito nel piano regolatore generale seppur in
mancanza di approvazione dei necessari strumenti
attuativi.
2. Col secondo complesso motivo di ricorso, i
contribuenti censuravano la sentenza, deducendo, in
rubrica, “Omessa motivazione su punti decisivi della
controversia ed in particolare omessa valutazione di
risultanze probatorie (certificato di destinazione
urbanistica)

ex art. 2697 c.c., ed omessa motivazione

4

previsti dall’art. 51 d. .r. 131/1986, possa far

in merito all’applicabilità dell’art. 4 ult. comma 1.
10/1977 ai terreni oggetto di controversia”; ad
illustrazione del motivo, i contribuenti lamentavano
come la CTR non avesse preso in considerazione “il
certificato rilasciato dal Comune di San Giorgio
Jonico”, da cui si sarebbe potuto facilmente ricavare

“zona bianca” in cui erano possibili solamente indici
costruttivi pari a quelli di una zona agricola; il
momento di sintesi era: “se, nel caso di specie, la CTR
abbia omesso di valutare, ai fini probatori, il
certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal
Comune di San Giorgio Jonico in data 28 maggio 2006
prot.

7887

e/o

abbia

omesso

di

pronunciarsi

sull’applicabilità ai terreni per cui è causa (c.d.
zona bianca) dell’art. 4, ult. co . della 1. 10/1977”.
Il motivo è inammissibile perché, in violazione
dell’art. 366

bis

c.p.c., nel momento di sintesi in

nessun modo viene indicato il fatto decisivo e
controverso che la CTR avrebbe affermato o negato
omettendo ogni spiegazione a riguardo (Cass. sez. un.
n. 20360 del 2007; Cass. sez. III n. 1303 del 2012).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente a
rimborsare

all’Agenzia

delle

processuali, queste liquidate in
compenso, oltre a spese prenotate.

5

Entrate

le

spese

4.000,00 a titolo di

che il terreno oggetto di controversia ricadeva in

A’

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 6 novembre 2013

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