Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28293 del 11/12/2020
Cassazione civile sez. III, 11/12/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 11/12/2020), n.28293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29259/2019 proposto da:
M.A.I., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso
dall’avv.to Danilo Lombardi,
(danilolombardi.pec.ordineavvocatisiena.it) con studio, giusta
procura speciale allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv.to Claudio Miglio, in Roma via Po n. 24;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto n 20122/2019 depositato il 22.7.2019 del Tribunale
di Roma Sezione Specializzata Immigrazione;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.
Fatto
RILEVATO
che:
1. M.A.I., proveniente dall'(OMISSIS), ricorre con regolamento di competenza, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la propria incompetenza, declinandola in favore della Sezione specializzata Immigrazione del Tribunale di Firenze (nella cui circoscrizione aveva sede la struttura o il centro dove il richiedente era ospitato, situato nel territorio di Siena), in relazione al ricorso da lui presentato avverso la decisione del Ministero degli Interni di trasferirlo in (OMISSIS), decisione impugnata con riferimento alle sue precarie condizioni di salute, essendo affetto da un grave disturbo psichiatrico oltre che da patologia ortopedica.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente “atto di costituzione” chiedendo di poter partecipare, ex art. 370 c.p.c., comma 1, alla eventuale udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. e bis) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 3 e 3 bis.
1.1 Lamenta, al riguardo, che il Tribunale non aveva tenuto conto del principio di diritto, ormai consolidato con il quale era stato affermato, in sede di legittimità, che la decisione spettava alla sezione specializzata territorialmente competente in relazione al luogo dove si trovava l’autorità che aveva emesso il provvedimento, e cioè l’Unità Dublino, priva di una articolazione diffusa sul territorio e situata, quindi, presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento delle Libertà Civili Immigrazione ed Asilo, situato a Roma.
1.2. Da ciò conseguiva, in thesi, che il Tribunale di Roma Sezione Specializzata Immigrazione doveva ritenersi competente per tutti i procedimenti D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 3, in applicazione del combinato disposto del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3.
2. Il Collegio osserva che la controversia ha per oggetto un regolamento di competenza che, ex art. 380 ter c.p.c., deve essere deciso dalla sezione Sesta – terza, previa richiesta al P.G. delle conclusioni scritte.
3. Si impone, pertanto, un rinvio a nuovo ruolo previa trasmissione del fascicolo alla sezione Sesta – 3.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia a nuovo ruolo e dispone la trasmissione del fascicolo alla sezione Sesta – 3, per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020