Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28293 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4737/2018 proposto da:

A.P., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati GAETANO IROLLO, MARIA ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

GEMEAZ ELIOR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE, 109,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROSSI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ADELAIDE MANGANARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8370/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/12/2017 r.g.n. 1188/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Napoli, pronunziando in

sede di reclamo, ha confermato il rigetto della domanda di

A.P. intesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento

intimatole in data 16.7.2014 dalla Gemeaz Elior s.p.a..

1.1. Per quel che ancora rileva, il giudice del

reclamo, premesso che in data 1.7.2015 la Gemeaz Elior s.p.a., azienda

esercente attività di ristorazione e distribuzione pasti presso le mense

scolastiche, aveva comunicato alla dipendente l’avvio di una procedura

di mobilità ai sensi della L. n. 223 del 1991,

a causa della perdita del servizio di refezione scolastica del Comune

di Napoli (Municipalità VIII) – presso cui la lavoratrice prestava la

propria opera -, rendendole noto la possibilità di lavoro a tempo

indeterminato, con orario part time, presso il Centro Cottura di Napoli,

che, in risposta, la lavoratrice, con fax del 4.7.2014, aveva

rappresentato di avere, in data 17.6.2015, presentato alla competente

sede INPS istanza per la richiesta di congedo parentale a far data dal

1.10.2015 rifiutando allo stato la proposta lavorativa, che con

raccomandata a.r. in data 15.7.2015 la società, preso atto del rifiuto

della proposta lavorativa, aveva comunicato il recesso dal rapporto di

lavoro in ragione della intrapresa procedura di mobilità, ha escluso la

nullità del licenziamento in quanto la descritta sequenza cronologica

escludeva che il recesso datoriale potesse ricollegarsi alla istanza di

congedo parentale, ulteriormente evidenziando che tale recesso era stato

intimato nell’ambito di una procedura di mobilità, originata dalla

perdita dell’appalto delle mense scolastiche, procedura in ordine alla

correttezza della quale la lavoratrice non aveva avanzato alcuna

censura.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto

ricorso A.P. sulla base di due motivi; la parte intimata ha

resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 55, comma 6 e della L. n. 604 del 1966, art. 5, in relazione all’art. 3 Cost..

Premesso che la società era a conoscenza della presentazione della

istanza di congedo, censura la sentenza impugnata per avere configurato

come giustificato motivo di licenziamento il presunto rifiuto opposto

alla nuova offerta di lavoro formulata dalla Gemeaz Elior s.p.a..

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza in relazione agli artt. 2727,2247,2697,2729 c.c., artt. 111 e 24 Cost. e all’art. 421 c.p.c..

Premesso di avere, in seconde cure, reiterato la istanza di prova orale

su circostanze che assume destinate a dimostrare che il recesso

datoriale era causalmente collegato alla presentazione della istanza di

congedo parentale, censura la mancata ammissione della prova orale sul

punto.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di

pertinenza delle doglianze sviluppate con la ricostruzione in fatto e le

ragioni in diritto che sorreggono la decisione.

3.1. La sentenza impugnata, sulla base della successione

cronologica degli eventi – comunicazione alla dipendente, in data

1-72015, dell’avvio di una procedura di mobilità e contestuale offerta

alla medesima di un posto di lavoro part time, risposta in data 4.7.2015

via fax della lavoratrice con la quale rendeva noto alla società di

avere presentato il 17.6.2015 alla competente sede INPS richiesta di

congedo parentale a far data dalla ripresa dell’attività lavorativa il

1.10.2015 e rifiutava allo stato la proposta di modifica del rapporto di

lavoro, ulteriore comunicazione via fax in data 8.7.2015 con la quale

la A. trasmetteva copia dell’istanza di congedo parentale

presentata all’INPS, raccomandata del 14.7.2015 con la quale la società

comunicava il recesso dal rapporto – ha escluso che il licenziamento

della lavoratrice si ponesse in connessione causale con la presentazione

della istanza di congedo parentale neppure nota alla società all’atto

dell’invio della prima comunicazione.

3.2. Tale accertamento non risulta validamente incrinato dalle

censure sviluppate con il primo motivo le quali non individuano, ai

sensi dell’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 5, alcuno specifico fatto storico, di rilevanza decisiva,

il cui omesso esame avrebbe inciso sulla esclusione del nesso di

causalità tra licenziamento e presentazione della istanza di congedo.

Parte ricorrente si limita, infatti, a prospettare una differente

ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda alla stregua della

quale, poichè la offerta di un nuovo posto di lavoro da parte della

società avrebbe avuto efficacia a decorrere dalla ripresa dell’attività

scolastica, in coincidenza con il periodo di congedo straordinario

richiesto dalla lavoratrice, il rifiuto dalla stessa opposto non poteva

configurare giustificato motivo di licenziamento essendo il recesso

datoriale nullo in quanto irrogato in costanza di concessione del

congedo straordinario. Gli assunti della società ricorrente in fatto ed

in diritto risultano privi di pregio alla luce della ricostruzione

fattuale della vicenda operata dalla sentenza impugnata che smentiscono

la tesi della protratta efficacia della proposta di lavoro part time e

del fatto che il licenziamento intimato si inscriveva nell’ambito di una

procedura di mobilità in relazione alla quale la Corte di merito, con

affermazione rimasta incontestata, ha evidenziato che la lavoratrice non

aveva avanzato alcuna doglianza.

3.3. Una volta escluso il nesso di causalità tra licenziamento e

istanza di congedo parentale, la sentenza in diritto è conforme al

disposto del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54,

comma 6, che, a differenza della ipotesi di violazione del divieto di

licenziamento di cui ai commi 1 e 2, collegati al fatto oggettivo dello

stato di gravidanza e dell’età del bambino, sanziona con la nullità il

licenziamento solo ove lo stesso si ponga in relazione causale con la

domanda o la fruizione in concreto del congedo in questione.

4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

4.1. La prova articolata e non ammessa dal giudice di merito appare

priva di decisività al fine di una diversa ricostruzione fattuale della

vicenda. In particolare il capo c) della prova articolata, vertente

sulla circostanza che la società, agli inizi del mese di giugno 2015,

aveva verbalmente comunicato alla dipendente la volontà di trattenerla

al lavoro preferendola ad altri in lista di mobilità, a patto che questa

non rinnovasse la domanda di congedo parentale, oltre ad essere

generico si rivela ininfluente per l’assorbente considerazione che il

recesso datoriale si colloca nell’ambito di una procedura di mobilità la

cui correttezza, come accertato dalla Corte di merito con affermazione

rimasta incontestata, non era stata in alcun modo posta in discussione

dalla lavoratrice.

5. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

6. Sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla

rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi

professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella

misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello

stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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