Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28292 del 18/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28292 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 25149/08 proposto da:
Giopato Francesco, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Sardegna n. 38, presso lo Studio dell’Avv.
Francesco Di Giovanni, che anche disgiuntamente cogli
Avv. Giorgio Bressan e Roberta Cacco, lo rappresenta e
difende, giusta delega in calce al ricorso;
— ricorrente —
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contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
legis;
ope
Data pubblicazione: 18/12/2013
- controricorrente avverso la sentenza n. 26/20/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 25
ottobre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Ernestino Bruschetta;
udito Francesco Di Giovanni, per il ricorrente;
udito l’Avv. dello Stato Gianna Maria De Socio, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per … del
ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 26/20/07, depositata il 25
ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma
della decisione n. 85/01/05 della Commissione
Tributaria Provinciale di Treviso, respingeva il
ricorso del notaio rogante Giopato Francesco avverso
l’avviso di liquidazione n. AVL1Q05024006859 col quale
l’Ufficio, revocato il beneficio del pagamento
dell’aliquota ridotta stabilito dall’art. 33, comma 3,
1. 23 dicembre 2000, n. 388 in relazione all’acquisto
di terreni edificabili inseriti in piano
particolareggiato, recuperava l’ordinaria imposta di
registro.
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udienza del 6 novembre 2013, dal Consigliere Dott.
La CTR, ritenuto che al momento di registrazione del
rogito d’acquisto il terreno risultava inserito in un
piano particolareggiato divenuto inefficacie per
decorso del termine decennale a’ sensi degli artt. 16,
comma 5; 17, comma 1, 1. 17 agosto 1942, n. 1150,
statuiva che correttamente l’Ufficio aveva revocato
ratio
del beneficio doveva farsi consistere in un incentivo
alla urbanizzazione del aree inserite nel piano
particolareggiato. Incentivo che perciò non poteva
spettare in caso di inefficacia, anche per sopravvenuta
“decadenza” ultradecennale, del piano
particolareggiato.
Contro la sentenza della CTR, il notaio proponeva
ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto
Il ricorrente censurava la sentenza deducendo, in
rubrica, “Violazione e falsa applicazione di norme di
diritto in relazione al combinato disposto dell’art. 16
Legge Urbanistica e dell’art. 33 1. 23 dicembre 2000,
n. 388”. Questo perché, atteso che
ex art. 16 1. n.
1150 cit. le prescrizioni urbanistiche del piano
particolareggiato rimanevano vincolanti anche dopo
dieci anni dalla sua approvazione, la CTR aveva errato
nel ritenere inefficace il ridetto piano
particolareggiato e quindi non dovuto il beneficio
dallo stesso dipendente di cui all’art. 33, comma 3, 1.
n. 388 cit. Tanto più, concludeva il ricorrente, che le
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l’agevolazione. Secondo la CTR, in effetti, la
opere
di
urbanizzazione
previste
dal
piano
particolareggiato erano state completate entro il
decennio. Il quesito sottoposto era in effetti: “se il
terzo comma dell’art. 33 1. 388/2000 si applichi solo
ai trasferimenti effettuati entro il decennio di
efficacia dello Strumento Attuativo o si applichi anche
Attuativo scaduto, ma attuato ed ultimato entro il
termine decennale di efficacia”.
Il motivo è infondato.
Invero occorre chiarire che la causa del beneficio in
parola è quella di agevolare economicamente
l’acquirente, nella sostanza riducendo i costi di
attuazione dei piani particolareggiati mediante
l’applicazione dell’aliquota ridotta (Cass. sez. VI n.
5933 del 2013; Cass. sez. VI n. 13173 del 2012). Piani /
particolareggiati che ovviamente non possono attuarsi
quando siano divenuti inefficaci per decorso del
termine decennale
ex
art. 16 1. 1150 cit., con la
conseguente perdita di funzione del beneficio. Una
inefficacia che non viene meno per la circostanza, pure
stabilita dall’art. 16 1. 1150 cit., che chi costruisce
è comunque tenuto a rispettarne le prescrizioni
edilizie. In sintesi, può riassumersi che il beneficio
ex art. 33, comma 3, l. n. 388 cit. è predisposto per
dar luogo ad un abbattimento dei costi di attuazione
del piano particolareggiato. Cosicché in mancanza di
quest’ultimo, nel caso nostro sub specie di intervenuta
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ai trasferimenti di lotti effettuati a Strumento
inefficacia dello stesso,
l’agevolazione mai può
riconoscersi.
2. Nella considerazione che il richiamato orientamento
giurisprudenziale si è consolidato dopo la proposizione
del ricorso, debbono farsi consistere ragioni che
inducono la Corte a compensare integralmente le spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le
spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 6 novembre 2013
processuali.