Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28292 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. III, 11/12/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 11/12/2020), n.28292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28115/19 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato a Milano, v. Raffaele

Bertieri n. 1, presso l’avvocato Leonardo Bardi, che lo difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 6.9.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.M., cittadino (sedicente, in quanto privo di documenti) guineano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Il ricorso oggi in esame non indica quali fatti dedusse l’odierno ricorrente a fondamento della domanda di protezione internazionale, limitandosi a riferire genericamente di aver avanzato la propria domanda nei gradi di merito “in ragione della oggettiva pericolosità del proprio paese di origine, anche considerata l’assoluta indisponibilità di reti di protezione familiare e sociale”. Dalla sentenza impugnata si apprende che l’odierno ricorrente dedusse di aver lasciato la Guinea perchè timoroso della vendetta dei genitori di un bambino da lui investito ed ucciso, per di più appartenente alla etnia (OMISSIS), rivale di quella cui lui apparteneva ((OMISSIS)).

2. Con sentenza 6.9.2020 la Corte d’appello di Milano, confermando l’ordinanza di primo grado, rigettò tutte le domande dell’odierno ricorrente. Ritenne la Corte d’appello che il gravame fosse innanzitutto generico, nella parte in cui addebitava al tribunale di aver trascurato fatti e circostanze e prove.

Osservò al riguardo la Corte d’appello che il ricorrente non aveva in alcun modo spiegato quali fossero le circostanze di fatto, le istanze istruttorie e gli elementi probatori che il tribunale avrebbe trascurato o disatteso. La Corte d’appello aggiunse poi che lo status di rifugiato non potesse essere concesso perchè il richiedente non aveva nemmeno prospettato di essere vittima di una persecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2; la protezione sussidiaria non potesse essere concessa, poichè il richiedente non risultava esposto ad alcun pericolo di condanna a morte o trattamenti degradanti; la protezione umanitaria, infine, non poteva essere concessa perchè non vi era alcuna certezza nemmeno sul fatto che il richiedente davvero provenisse dalla Guinea; in ogni caso il richiedente non aveva prospettato alcuna profilo di vulnerabilità idonee a giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari nè lo svolgimento in Italia di attività lavorativa, da solo, poteva ritenersi circostanza idonea a rilascio del suddetto permesso.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.M. con ricorso fondato su due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, a causa della totale mancanza dell’esposizione dei fatti di causa: ed in particolare delle circostanze poste a fondamento della domanda, dell’esito del giudizio di primo grado, dei motivi di gravame.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

3. L’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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