Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28291 del 18/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28291 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 24673/08 proposto da:
De Gregorio Carlo e Radici S.a.s. di Bergantini
Annalisa, domiciliati in Roma, Via della Giuliana n.
26, rappresentati e difesi dall’Avv. Stefania Fraioli,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
39q0
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
legis;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 18/12/2013
avverso la sentenza n. 104/37/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 18
ottobre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6 novembre 2013, dal Consigliere Dott.
udito Stefania Fraioli, per i ricorrenti;
udito l’Avv. dello Stato Gianna Maria De Socio, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
Con l’impugnata sentenza n. 104/37/07, depositata il 18
ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, in riforma della decisione n. 167/05/05 della
Commissione
Tributaria
Provinciale
di
Viterbo,
rigettava il ricorso proposto dai contribuenti Becker
Liliana, Radici S.a.s. di Becker Liliana e C., De
Gregori Carlo e Bergantini Annalisa, avverso gli avvisi
di liquidazione n. 2004/37394 e n. 2004/37397 coi quali
l’Ufficio, previa revoca del beneficio di cui all’art.
33, comma 3, 1. 23 dicembre 1988, n. 388, a causa della
mancanza
di
piani
urbanistici
particolareggiati
regolarmente approvati, recuperava l’ordinaria imposta
2
Ernestino Bruschetta;
di registro relativamente all’acquisto di un terreno
edificabile.
Contro la sentenza della CTR, i contribuenti De Gregori
Carlo e Radici S.a.s. di Bergantini Annalisa
proponevano ricorso per cassazione affidato a tre
motivi.
I motivi di ricorso distintamente censurano la sentenza
per “violazione dell’art. 8, comma l e 2, 1. 765/1967”,
oltreché per “violazione dell’art. 28, comma 5, nn ° da
1 a 5” ed infine per “violazione dell’art. 28, comma
in sostanza, coi prefati motivi, i contribuenti
hanno sostenuto che al momento della registrazione del
rogito d’acquisto il terreno era inserito in piano
urbanistico particolareggiato “di fatto”.
Sennonché tutti i motivi mancano del prescritto quesito
di diritto o momento di sintesi con la conseguenza che,
a’ sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile
temporis, il
ratione
ricorso deve esser dichiarato
inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come
in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i
ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla
resistente Agenzia delle Entrate le spese processuali,
queste liquidate in 2.000,00 per compensi, oltre a
spese prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
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