Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2829 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1963-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SAS IN FALLIMENTO, M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 124/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 12/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 124/44/12 pubblicata il 12 ottobre 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 228/44/11 con la quale erano stati accolti i ricorsi riuniti proposti dalla C.G.M. Elettronica s.a.s. e dal socio accomandatario M.G. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori ricavi per l’anno d’imposta 2005 per 194.214,00 con conseguenti maggiori imposte e relative sanzioni per la società ed il socio;

la Commissione tributaria regionale, modificando la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento impugnato in quanto emesso prima che il contraddittorio arrivasse al termine e senza dar conto delle ragioni giustificative dello scostamento dai risultati dello studio di settore addotte dalle parti in sede di contraddittorio;

l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione ritualmente notificato avverso tale sentenza articolato su due motivi;

la C.G.M. Elettronica s.a.s. e M.G., dichiarati falliti nelle more del giudizio, non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la controversia trova soluzione per ragioni di mero rito, rilevate d’ufficio, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso;

la controversia ha ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento, con i quali nei confronti della suddetta società di persone sono stati rideterminati maggiori ricavi (a fini II.DD. IVA ed IRAP) per l’anno 2005, nonchè nei confronti del socio M.G., maggiori redditi di partecipazione (ai fini IRPEF ed Addizionale regionale) per lo stesso anno 2005;

dal ricorso in questa sede, ove si riportano ampi stralci degli avvisi di accertamento, risulta pacifico che accanto all’accomandatario M.G., era socio della s.a.s. anche C.G.A. (socio accomandante), che non risulta evocato in giudizio, nè in primo grado nè in secondo grado;

le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815);

per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nel caso in specie il socio C.G.A.) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con cassazione delle sentenze di merito e rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Milano, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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