Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2829 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17205/2015 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO G. LA LOGGIA 33, presso lo studio dell’avvocato SANDRO

FOLGARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO DI LORETO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASUR MARCHE – AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARISA BARATTINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/04/2015 R.G.N. 41/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato DI LORETO PAOLO;

udito l’Avvocato BARATTINI MARISA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 27 aprile 2015 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da C.M. volto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare a lui intimato dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche in data 24 settembre 2012 nonchè accolto la domanda riconvenzionale dell’Azienda al pagamento di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine dell’ente.

La Corte territoriale – in sintesi e per quanto qui rileva – ha ritenuto che non fosse stato violato il principio della immutabilità della contestazione disciplinare; che il momento dell’acquisizione di comportamenti punibili da parte dell’amministrazione non fosse la data (23.5.2012) della esecuzione presso gli uffici dell’ASUR della perquisizione e del sequestro penale o della notifica del provvedimento ex art. 247 c.p.p., bensì l’ordinanza del GIP d’irrogazione della misura cautelare di cui l’Azienda aveva avuto copia il 30 maggio 2012, per cui non risultavano decorsi i termini di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis; che sussisteva la prova dei fatti di truffa e peculato contestati al C.; che la diffusione di notizie giornalistiche sui tali fatti addebitati al C. con riferimento alle attività istituzionali del dipendente pubblico aveva danneggiato l’immagine dell’ente.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.M. con cinque motivi. Ha resistito con controricorso ASUR Marche – Azienda Sanitaria Unica Regionale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè con il secondo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alle medesime disposizioni di legge. Si contesta come apparente, perplessa o incomprensibile la motivazione dei giudici di merito che hanno considerato, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la conclusione del procedimento disciplinare che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, fissa “alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione”, la conoscenza del provvedimento di inflizione della misura cautelare e non la precedente data del 23 maggio 2015 “in cui all’ASUR Marche è stato notificato il decreto di sequestro e perquisizione emesso dalla Procura della repubblica di Pesaro nei confronti dello stesso C., contestualmente tratto i n arresto”.

I motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento.

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, nella parte che qui interessa, stabilisce che “la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora”.

E’ evidente che l’accertamento in fatto della “data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione” è indagine sulla quaestio facti, cioè sulla ricostruzione della vicenda storica che ha dato origine alla controversia, demandata alla competenza esclusiva del giudice del merito (in analoga fattispecie v. Cass. n. 17304 del 2016). Essa non è sindacabile in sede di legittimità al di fuori dei ristretti limiti imposti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014. Nella specie la Corte territoriale ha plausibilmente escluso che il termine di decadenza per la conclusione del procedimento disciplinare potesse decorrere dalla notificazione di un decreto di perquisizione e sequestro che è atto diretto all’amministrazione al fine di notiziare la medesima dell’esecuzione del provvedimento nei suoi locali.

Inoltre questa Corte (v. Cass. n. 24157 e n. 20733 del 2015) ha affermato che l’art. 55-bis, al comma 4, nella parte che riguarda l’avvenuta acquisizione della notizia dell’infrazione, si riferisce non a qualsiasi ufficio dell’amministrazione ma soltanto all’ufficio per i procedimenti disciplinari e/o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. E’ stato osservato che il dato letterale richiama soltanto l’ufficio per i procedimenti disciplinari e il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ed è stato anche rilevato che la scansione del procedimento stesso richiede necessariamente un’individuazione certa ed oggettiva del dies a quo. Individuazione impossibile, ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio o persona dell’amministrazione, magari anche privi di veste formale e di protocollazione. La contraria opinione, inoltre, collide con la ratio della fissazione d’un termine finale entro cui concludere il procedimento, che è quella di far sì che il dipendente non vi resti assoggettato per un tempo indefinito. Ciò significa che, se esigenze di certezza sono a base della tutela del dipendente, le medesime esigenze vanno rispettate, per irrinunciabile simmetria, anche avuto riguardo alla posizione dell’Amministrazione, il che non può avvenire se non individuando in modo certo ed oggettivamente verificabile il dies a quo da cui far decorrere il termine in discorso. Nè va trascurato che il valore costituzionale di regole che assicurino il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) risulterebbe vulnerato da un’interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo, in ipotesi, anche a notizie informali o comunque pervenute ad uffici periferici di amministrazioni di grandi dimensioni.

Più di recente (Cass. n. 17304 del 2016), ribadito l’indirizzo, si è aggiunta l’ulteriore considerazione che la conoscenza della notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti, per essere correlata ad una serie di attività da realizzarsi dall’organo nella sua istituzionale consistenza, postula un’attività di ufficializzazione, anche attraverso un autonomo sistema di formale protocollazione, che è propria dell’Ufficio nel suo complesso, nella sua veste istituzionale, che prescinde dalle attività effettuate e/o ricevute dai singoli componenti dell’organo, sia esso individuale o collegiale, restando irrilevante la conoscenza acquisita non dall’Ufficio in sè ma dai suoi componenti.

Pertanto nella specie è del tutto irrilevante in sè la circostanza che il provvedimento giudiziale di sequestro e perquisizione fosse stato notificato “all’ASUR Marche”, essendo invece necessario, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, che “la notizia dell’infrazione” pervenisse ai soggetti qualificati identificati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, come interpretato da questa Corte.

2. Con il terzo motivo si denuncia violazione del principio dell’immutabilità della contestazione disciplinare e del principio della corrispondenza fra la fattispecie contestata in sede di attivazione del procedimento disciplinare e quella addotta a sostegno del licenziamento, in riferimento all’art. 13, comma 8, del CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale del 19 aprile 2014, dell’art. 7 del regolamento in materia di procedimenti disciplinari adottato da ASUR Marche e dell’art. 24 Cost.. Si lamenta che, attraverso il riferimento alle disposizioni della contrattazione collettiva, l’Azienda avrebbe contestato al lavoratore la ricorrenza di una fattispecie ed irrogato invece il licenziamento per un’altra.

Il motivo, così come formulato, è inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Il requisito di natura contenutistica (v. Cass. SS. UU. n. 28547 del 2008), previsto espressamente quale condizione di ammissibilità, per essere assolto postula che chi fonda il ricorso per cassazione su uno o più documenti ha l’onere di indicare nell’atto “il contenuto rilevante del documento stesso” (Cass. n. 17168 del 2012). Invero questa Corte ha avuto modo di chiarire che “l’onere di specificazione non concerne solo il cd. contenente, cioè il documento o l’atto processuale come entità materiale, ma anche il cd. contenuto, cioè quanto il documento o l’atto processuale racchiudono in sè e fornisce fondamento al motivo di ricorso. Sotto questo profilo l’onere di indicazione si può adempiere trascrivendo la parte del documento su cui si fonda il motivo o almeno riproducendola indirettamente in modo da consentire alla Corte di cassazione di esaminare il documento o l’atto processuale proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo, sì da scongiurare un inammissibile soggettivismo della Corte nella individuazione di quella parte del documento o dell’atto su cui il ricorrente ha inteso fondare il motivo” (in termini: Cass. n. 22303 del 2008; conformi: Cass. n. 2966 del 2011; Cass. n. 15847 del 2014; Cass. n. 18024 del 2014).

Poichè parte ricorrente dubita che vi fosse corrispondenza tra contestazione disciplinare e fatto posto a fondamento del provvedimento espulsivo, come invece accertato dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto riportare nel corpo del motivo il contenuto di tali documenti, senza limitarsi a sommari e lacunosi riferimenti che non consentono a questa Corte di effettuare la verifica richiesta, tanto più che il controricorso deduce che l’amministrazione avrebbe contestato i “comportamenti dettagliatamente descritti nell’allegata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro di applicazione delle misure cautelari e da intendersi qui interamente riportati”.

Mancando nel motivo la “specifica indicazione” dei documenti su cui si fonda, nei sensi espressi dagli orientamenti di legittimità innanzi richiamati, il medesimo risulta inammissibile, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il fondamento sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative mediante accesso diretto agli atti del giudizio di merito (tra le tante: Cass. n. 8569 del 2013; Cass. n. 3158 del 2003; Cass. n. 12444 del 2003; Cass. n. 1161 del 1995).

3. Con il quarto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 115, 116 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 111 e 24 Cost.”, lamentando che i giudici del merito abbiano ritenuto provati i fatti addebitati, pur avendo il C. sempre negato di averli commessi e pur avendo egli patteggiato la pena in sede penale.

Con tale censura si sollecita nella sostanza, nonostante la diversa veste formale attribuita al motivo dall’istante, una indagine di merito sulla prova dei fatti addebitati al dipendente, indagine sicuramente preclusa dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in base al quale, come già innanzi esposto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto delle ragioni poste a base del decisum. La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori. La doglianza si pone, dunque, al di fuori dell’area di rilevanza del vizio sostanzialmente denunciato in essa.

4.- Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e art. 24 Cost., riguardo l’accoglimento della domanda riconvenzionale dell’ASUR di condanna del lavoratore a titolo di risarcimento del danno all’immagine dell’ente. Ci si duole che il “documento n. 15” del fascicolo della controparte in primo grado recasse unicamente la dicitura “copia articoli di giornale”, “senza minimamente specificare di quali quotidiani si tratti ed a quale data si riferiscano”; si contesta dunque l’irritualità della produzione e di non aver accettato il contraddittorio sugli stessi, con conseguente “nullità della relativa domanda riconvenzionale”.

Il motivo, oltre ad incorrere nei medesimi vizi di autosufficienza circa il contenuto degli atti richiamati di cui al paragrafo precedente, è privo di fondamento atteso che l’eventuale irritualità nell’indice dei documenti, che attengono alla prova dei fatti dedotti, non può certo determinare la nullità della domanda giudiziale.

5. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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