Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28289 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28289 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 10490/08 proposto da:
Merck Sharp & Dohme Italia S.p.A., in persona del suo
consigliere delegato Leone Mario, domiciliata in Roma,
Via Boezio n. 16, presso lo Studio degli Avv.ti
Raffaello Lupi e Claudio Lucisano, che la rappresentano
e difendono anche disgiuntamente, giusta delega a
margine del ricorso;

– ricorrente –

%zsg?
contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 18/12/2013

legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 58/33/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 6
novembre 2007;

udienza del 6 novembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Gianna Maria De Socio, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso in via
principale per il rigetto del ricorso ed in subordine
per l’accoglimento per quanto di ragione.

FATTO

Con l’impugnata sentenza n. 58/33/07, depositata il 6
novembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, rigettato l’appello della contribuente Merck
Sharp & Dohme Italia S.p.A., confermava la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.
147/29/2006 che aveva rigettato il ricorso della
ridetta contribuente avverso l’avviso di accertamento
n. RCD0305011856; col quale avviso, l’Ufficio
recuperava a tassazione IRPEG costi per complessivi C
6.749.069,00 ed IRAP per complessivi C 346.645,00,
oltre sanzioni e accessori ex lege.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

La CTR giudicava,

sotto vari profili,

che la

contribuente non avesse assolto l’onere di dimostrare
il diritto alla deduzione dei costi in parola.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

1.

Col primo motivo di ricorso, la contribuente

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.,
deducendo, in particolare, che la CTR aveva omesso di
pronunciare sulla legittimità dell’avviso che, in
contrasto coll’art. 7 1. 27 luglio 2000, n. 212, non
aveva allegata la parte del PVC della G.d.F. relativa
ai costi dall’Amministrazione ritenuti indeducibili,
cui l’avviso aveva fatto rinvio

per relationem.

Il

quesito sottoposto era: “se l’art. 7, comma l, 1. n.
212 del 2009, sull’obbligo degli atti richiamati

per

relationem, renda obbligatoria l’allegazione degli atti
richiamati nel provvedimento, indipendentemente dalla
conoscenza o meno che ne abbia avuto la parte privata”.
Il motivo è infondato.
Come evidenzia la trascrizione del quesito, il vizio in
realtà denunciato consiste in un

error in iudicando,

addebitandosi alla CTR di non aver fatto conseguire la
declaratoria di nullità dell’avviso a cagione della
mancata allegazione del PVC. Sennonché, a riguardo,
deve rammentarsi la giurisprudenza di questa Corte che
è sempre stata costante nell’affermare il principio

3

DIRITTO

secondo cui non è necessario allegare all’avviso la
documentazione in esso richiamata quando questa sia
conosciuta dal contribuente; e, come anche ammesso nel
trascritto quesito, la contribuente conosceva il PVC
per averlo ricevuto (Cass. sez. trib. n. 13930 del
2011; Cass. sez. trib. n. 25721 del 2009).

preventivamente ai rimanenti altri pel suo carattere
logico giuridico preliminare, la contribuente censurava
la sentenza a’ sensi de//’art. 360, comma l, n. 4,
c.p.c. per aver la CTR completamente omesso di
pronunciare “sulla presunta indebita deduzione di quote
di ammortamento”. Il quesito era però: “se le spese
pluriennali che non si riferiscono a beni appartenenti
all’impresa in base a quanto risulta dal combinato
disposto dell’art. 52 TUIR e dell’art. 2424, comma l,
lett. b) 17, c.c., possano essere valutate in base al
criterio generale previsto dall’art. 2426, par. 2)
c.c.; in virtù del quale «il costo delle
immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui
durata è limitata nel tempo deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in
relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione e se, inoltre, le spese per migliorie sui
predetti beni (successivamente acquistati dall’impresa)
possano considerarsi inerenti, in base all’ampia
interpretazione pacificamente attribuita all’allora
art. 75 TUIR, secondo cui possono essere considerati
inerenti tutti i costi che si riferiscono all’attività

4

2. Col sesto motivo di ricorso, ma da esaminarsi

di impresa e quindi anche quelli che siano da
considerarsi funzionali all’attività d’impresa anche se
in proiezione futura>>”.
Il motivo è inammissibile.
In effetti, come evidenzia la trascrizione del quesito,
nessun vizio di omessa pronuncia vien censurato.

il quesito denuncia in realtà un

error in iudicando,

peraltro in modo astratto, cioè senza specifico
riferimento alla fattispecie concreta, ciò che non
permette alla Corte alcun tipo di esercizio
nomofilattico (Cass. sez. III n. 2095 del 2013; Cass.
sez. III n. 17705 del 2012).
3. Col complesso quarto motivo di ricorso, ma da
esaminarsi preventivamente ai rimanenti altri pel suo
carattere logico giuridico preliminare, la contribuente
censurava la sentenza dapprima a’ sensi dell’art. 360,
comma l, n. 4, c.p.c. per “illegittimo ampliamento
della materia del contendere con riferimento alla
normativa sui prezzi di trasferimento intragruppo”;
oltreché, in secondo luogo, a’ sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa
applicazione dell’art. 76 d.p.r. 22 dicembre 1986, n.
917, nel testo applicabile

ratione temporis,

“specificatamente menzionato nella sentenza in modo
assolutamente non pertinente, in quanto la motivazione
dell’atto di accertamento non ne faceva assolutamente
riferimento; se ne ricava quindi una palese violazione
dell’art. 112 c.p.c.”. Il quesito di diritto formulato

5

Piuttosto, in contrasto con quanto indicato in rubrica,

era: “è illegittimo disconoscere in base alla normativa
sul valore normale servizi documentati e rispondenti
alla prassi commerciale senza alcuna specifica
argomentazione a sostegno, e senza alcun esame di
specifiche categorie di costi né indicazione dei
parametri di riferimento per determinare che i servizi

Il motivo è inammissibile perché, come reso evidente
dalla trascrizione del quesito, si censura non tanto
una violazione di legge, bensì “la mancanza di
argomentazione a sostegno”, cioè un vizio motivazionale
da far valere a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. I
4178 del 2007).
4. Col quinto motivo di ricorso, ma da esaminarsi
preventivamente ai rimanenti altri pel suo carattere
logico giuridico preliminare, la contribuente censurava
la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c. per “Estemporaneo riferimento all’indeducibilità
delle spese per consumi privati e comunque
extraimprenditoriali in relazione all’allora art. 75
d.p.r. n. 917 del 1986”, spiegando, a riguardo, che la
tematica della deduzione di costi per finalità private,
introdotta dalla CTR, era “palesemente irrilevante”,
allargatrice “della materia del contendere”. Il quesito
proposto era: “E’ illegittima la sentenza che
giustifica una ripresa a tassazione di spese per
servizi commerciali asseritamente non documentati con
estemporanee affermazioni riguardanti le spese

6

in questione fossero totalmente privi di valore”.

suscettibili di uso personale o familiari del
contribuente, circostanze che esulano completamente dal
caso di specie”.
Il motivo è inammissibile perché, in violazione
dell’art. 366, comma l, n. 4 c.p.c., oltreché in
violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non indica quale

addebitata alla CTR;, in effetti, si è censurata non
una statuizione, bensì una semplice argomentazione,
svolta

ad abundantiam,

che, eventualmente, sarebbe

stata censurabile, unicamente, quale vizio
motivazionale a sostegno di una affermazione di
esistenza o di inesistenza di un fatto decisivo e
controverso (Cass. sez. Il n. 8497 del 2012; Cass. sez.
III n. 12988 del 2010).
5. Col terzo motivo di ricorso, ma da esaminarsi
preventivamente al rimanente ultimo pel suo carattere
logico giuridico preliminare, la contribuente censurava
la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 3,
c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art
2697 c.c., deducendo, in particolare, di non aver mai
contestato di esser onerata della prova della
deducibilità dei costi, bensì, invece, di aver) di
averla assolta, nonostante il contrario, apodittico
avviso espresso dalla CTR; apodittico avviso che,
secondo la contribuente, implicava violazione dell’art.
2697 c.c., e, che, altresì, era da ritenersi
“palesemente immotivato”. L’argomentazione del motivo
terminava con la richiesta, rivolta a questa Corte, di

7

sia l’errore interpretativo o la falsa applicazione

cassare la sentenza “in base ai seguenti principi di
diritto”: “Illegittimità di un recupero a tassazione
globale e cumulativo di tutte le spese per servizi
intercompany,

conformi a criteri di comune esperienza,

in presenza di evidenze concrete e documentate, esibite
sin dalla fase procedimentale, e idoneità di tale

assenza di contestazioni, neppure «a campione», di
specifiche spese di parte”.
Il motivo è infondato perché, come la trascrizione del
“quesito” rende evidente, in realtà la contribuente
denuncia che la CTR non abbia correttamente apprezzato
le prove documentali “esibite”; laddove, come noto, a
questa Corte non è consentito alcun vaglio di
concludenza della prova (Cass. sez. III n. 4366 del
2013; Cass. sez. III n. 3562 del 2013).
6. Col secondo motivo di ricorso, la contribuente
censurava sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c. per insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia,
lamentando che la sentenza consistesse semplicemente in
“un confusionario accostamento di frasi stereotipe”
ecc.
Il motivo è inammissibile perché, in violazione
dell’art. 366 bis c.p.c., manca del prescritto momento
di sintesi del fatto decisivo e controverso (Cass. sez.
III n. 4782 del 2013; Cass. sez. III n. 4353 del 2013).
P.Q.M.

8

documentazione aziendale a legittimare la deduzione, in

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorreàte i
rimborsare alla resistente Agenzia delle Entrate le
spese processuali, queste liquidate in E 20.000,00 a
titolo di compenso, oltre a spese prenotate.
Così_ deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 6 novembre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA