Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28288 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18849/2009 proposto da:

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VICOLO DEL BUON CONSIGLIO 31, presso lo studio dell’avvocato

GALDI EDOARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ALESSANDRO

Cosimo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA IMMOBILIARE E TURISTICA DI RENATO BELANGER;

– intimata –

avverso la sentenza n. 214/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 30/07/2008, R.G.N. 130/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 19 febbraio 2007 il Tribunale di Udine accoglieva la domanda dell’Agenzia Immobiliare e Turistica di Renato Belanger che aveva convenuto in giudizio P.E., cui aveva concesso in locazione il 23 febbraio 2004 n. 12 appartamenti siti nella residenza (OMISSIS), per il periodo 1 maggio 2004-30 settembre 2004, dietro pagamento di un canone di Euro 43.900/00, da pagarsi, previo pagamento di Euro 5.000/00 entro il 10 maggio 2004, in due rate dalla complessiva somma di Euro 38.900/00 entro il 12 ottobre 2004 e che non erano state versate dal conduttore.

Su gravame del P., la Corte di appello di Trieste il 30 luglio 2008 confermava l’impugnata sentenza e condannava alle spese del grado.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il P., affidandosi a quattro motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata Agenzia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) il ricorrente deduce che il giudice dell’appello sarebbe incorso in un evidente error in procedendo avendo completamente omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione di difetto di legittimazione passiva “Che non ha nulla a che fare con il disconoscimento della sottoscrizione”.

La censura, corredata del relativo quesito, non coglie nel segno.

Di vero, il giudice dell’appello ha ritenuto la legittimazione passiva del P. su ben tre circostanze, che, a quanto sembra, non trovano idonea contestazione nella censura così come redatta ovvero:

a) mancata eccezione in termini chiari ed univoci di non essere il P. titolare dell’agenzia “Compravendita Immobiliare”, quanto di essere semplicemente estraneo al contratto per non averlo mai sottoscritto;

b) riconoscimento, successivo, con mutamento di “strategia difensiva” della scrittura, tentando di accreditare la tesi di “avere firmato in segno di semplice ricevuta del documento”, mentre la sottoscrizione è chiaramente apposta in calce al documento nella parte inerente al conduttore e, quindi, con accettazione di tutte le clausole contrattuali;

c) copia del contratto, sottoscritta dalla figlia del P., E., che sarebbe stata prodotta tardivamente perchè già formata al tempo del giudizio di primo grado e perchè restava rilevante la copia sottoscritta dal P. ed azionata nel giudizio (v. p. 6 sentenza impugnata).

Ne consegue che il ricorso, sotto questo profilo, va respinto.

2.-Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1388, 1460 c.c., art. 1575 c.c., n. 1, artt. 1705 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in estrema sintesi, il ricorrente lamenta che titolare dell’agenzia “Immobiliare Compravendita” era la figlia E., per cui una volta ritenuto che egli era un mandatario senza rappresentanza aveva tutto il diritto di eccepire ai sensi dell’art. 1460 c.c. il mancato adempimento del B. dell’obbligazione di consegnare i 12 appartamenti il giorno 1 maggio 2004 come espressamente stabilito nella scrittura del 23 febbraio 2004.

Anche questa censura va disattesa.

Infatti, contrariamente a quanto in essa si assume, il giudice dell’appello:

a) ha ritenuto che la eccezione di inadempimento riferita alla mancata consegna delle chiavi non fosse inserita nella deduzione di non aver mai ricevuto in affitto dall’Agenzia del B. i 12 appartamenti di cui al contratto del 23 febbraio 2004, rinvenendo nella memoria difensiva di primo grado solo la tesi della sua estraneità al rapporto:

b) a fronte dell’iniziale disconoscimento della scrittura, la mancata consegna delle chiavi non aveva alcun senso in quanto significava anche non avere ricevuto la materiale consegna degli appartamenti, ma non in conseguenza dell’inadempimento di controparte, quanto perchè “il contratto non gli apparteneva”;

c) l’eccezione di inadempimento della controparte era tardiva.

Peraltro, il giudice dell’appello ha anche sottolineato che la qualifica (come mera ipotesi) del P. quale mandatario senza rappresentanza della figlia è stata ritenuta perchè egli ha poi riconosciuto di avere sottoscritto l’ atto e in quanto tale gli effetti dell’atto comunque si riproducevano nella sua sfera patrimoniale, come da giurisprudenza di questa Cortese non già nella sfera patrimoniale del mandante, per cui è il mandatario ad essere obbligato nei confronti dell’altro contraente, anche se il contratto coinvolga interessi esclusivamente propri del mandante e l’altro contraente non ignori l’esistenza di quest’ultimo (v. Cass. n. 9289/01).

3.-Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1571 c.c., art. 1575 c.c., nn. 1 e 3, art. 1325 c.c., nn. 1 e 4, art. 1350 c.c., n. 13, art. 1418 c.c.; della L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 3, art. 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il Collegio osserva quanto segue.

Il ricorrente lamenta che erroneamente sia stata ritenuta tardiva la produzione in giudizio del contratto di locazione sottoscritto dal B. e dalla P.E., perchè essa non era in possesso del P., per cui la prestazione del locatario, essendosi ritenuto perfezionato il contratto con la produzione in giudizio, diveniva impossibile avendo lo stesso contratto perso la propria causa giuridica.

Questa deduzione contrasta con l’argomentare del giudice dell’appello, il quale non ha ritenuto perfezionatosi il contratto con la produzione in giudizio, ovvero in epoca successiva alla sottoscrizione della scrittura, ma che il contratto fosse stato sottoscritto da lui come mandatario senza rappresentanza della propria figlia, con una firma apposta in calce al documento nella parte riservata al conduttore dalla figlia.

Peraltro, prima di mutare strategia difensiva, con il successivo riconoscimento della sua sottoscrizione, lo stesso P. aveva dedotto che il contratto fosse stato sottoscritto dalla figlia.

Il che esclude in modo certo che il contratto si fosse perfezionato con la produzione in giudizio e induce al rigetto della censura.

4.-Con il quarto motivo ( violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4 e del combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 3 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346 e del combinato disposto di cui all’art. 1418 c.c. e art. 1422 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe respinto la eccezione di nullità del contratto, per mancato incontro del consenso determinato dalla mancata sottoscrizione da parte del B., in quanto la sua postuma produzione in giudizio, sebbene tardiva, avrebbe consentito il perfezionamento del contratto di locazione, per cui una volta prodotta il 3 febbraio 2006 essa andava necessariamente registrata a pena di nullità.

Questa, in estrema sintesi, la censura.

Al riguardo, va osservato circa il difetto di sottoscrizione da parte del B., ovvero la mancanza di forma scritta desumibile ex art. 1350 c.c., n. 13 e art. 1418 c.c., per cui la nullità sarebbe rilevabile di ufficio (p. 21 ricorso), che il giudice dell’appello, preso atto che il B. non lo aveva sottoscritto, conformandosi a giurisprudenza di questa Corte, che richiama e che in questa sede va ribadita (Cass. n. 2826/00; Cass. n. 9543/02), ha spiegato come, una volta che lo stesso B. lo aveva prodotto, doveva ritenersi espressa la volontà da parte sua di avvalersene.

Circa, poi, il fatto che il contratto con il B. avrebbe dovuto essere registrato e non lo è stato, va affermato che la L. n. 311 del 2004, art. 1 (legge finanziaria del 2005) non è applicabile al caso in esame, essendo il contratto de quo del febbraio 2004.

Va, inoltre, osservato che la mancata registrazione obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 3, fino all’entrata in vigore della legge finanziaria non determinava la nullità del contratto.

Pertanto, il quesito di diritto non è conferente e sotto questo profilo formale la censura diventa inammissibile, oltre che infondata.

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, ma nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA