Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28288 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28288 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 22075-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3072

AZIENDA AGRICOLA BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO SS
in persona dei

soci Amministratori

e

legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato COLASANTI GIANNA, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 18/12/2013

difende unitamente agli avvocati FRANCO BONARDO,
CORRADO GUARNIERI con studio in TORINO VIA CONFIENZA
5 (avviso postale) giusta delega a margine;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 20/2008 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 10/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato COLASANTI
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

I

R.G. 22075 /2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 20//36/08, depositata il
10.q..2008, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n.
40/28/2006 che aveva annullato, nei confronti della Azienda Agricola Baima Besquet Marco e
Pierangelo s.s. l’avviso di irrogazioni sanzioni, a seguito di ispezione in data27.9.2004, ai sensi

La CTR riteneva di dare rilevanza,aderendo alla valutazione dei primi giudici, alla sentenza del
tribunale del lavoro di Torino in data 4 maggio 2006 e a affermato l’inesistenza del rapporto di
lavoro subordinato del dipendente in questione.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. due D.lgs 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c.
rilevando, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n. 130, il difetto di
giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici
finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in combinato disposto con
l’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c., rilevando come, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 144/2005, era onere del datore di lavoro produrre documentazione idonea a
provare che il lavoratore sorpreso a lavorare presso di lui non era suo dipendente;
b) contraddittorietà della motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360, n. cinque, c.p.c., con riferimento all’onere della prova della stipula di un contratto di
lavoro subordinato posto a carico dell’agenzia e non, invece, del datore di lavoro.
La società intimata si è costituita con controricorso.
11 ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso dell’Agenzia è infondato anche se occorre correggere la motivazione della sentenza
impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., in relazione al secondo e terzo motivo di
ricorso
In relazione al primo motivo„ va osservato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992,
art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla
giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari,
1

,7″

dell’art. 3 1. 73/2002, per l’impiego, di un lavoratore subordinato non iscritto nei libri obbligatori.

anche quando conseguano a violazione di disposizioni non aventi natura fiscale(quali quelle in
esame), la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U.
15846/2008).
Tuttavia la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale
– nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito
pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione,
sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35

del giudice tributario e la natura tributaria del rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008;
La questione sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni ex art. 3, comma
3,1.n. 73/2002 non è mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nei pregressi gradi di giudizio.
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione
qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di
legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del
giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un
comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando
acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.
329, comma 2 cod. proc. civ..
3. Gli ulteriori motivi di ricorso, stante la loro connessione logica, possono essere esaminati
congiuntamente.
Ancorché impropriamente la CTR abbia affermato la mancanza di prova, da parte dell’ufficio della
sussistenza contratto di lavoro subordinato relativamente al lavoratore questione, gravando onere
2

del 2006 e 395/2007, che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione

della prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio
dell’anno in cui è stata constatata la violazione, in forza della sentenza della Corte Costituzionale 12
aprile 2005 n. 144, sul datore di lavoro (cfr Cass. Sez. U, del 13/01/2010 n. 356), tuttavia ha
fondato il rigetto dell’impugnazione in forza della sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
in data 4 maggio 2006 che ha dichiarato l’inesistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la
società e il lavoratore, senza che l’Agenzia abbia formulato alcuna doglianza in ordine a tale
valutazione.

previdenziali, in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso,
sulla loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonché sui fatti che il medesimo
attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono, altresì, fornire utili elementi di
giudizio, liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di
aver desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui
vanno ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva, restando,
comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012),
Quindi, in concreto, i giudici d’appello hanno valutato gli elementi probatori offerti dalla società,
rilevando, con motivazione non illogica, come dalla sentenza prodotta emergeva la regolarità della
posizione del lavoratore.
Le eccezioni processuali formulate nel controricorso rimangono assorbite, dovendo essere
esaminate solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della
fondatezza del ricorso principale, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole
durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad
ottenere risposta nel merito.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
IL

2013

PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 6.11.2013

ONA

Il verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti

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