Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28288 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2599/2012 R.G. proposto da:

D.R. rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Guglielmo Barzan e dall’avv. Giorgio Clementi con

domicilio eletto in Roma, presso lo studio di quest’ultimo alla via

Del Banco di Santo Spirito n. 3;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 67/10/11 depositata il 30/05/2011 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello del contribuente e quindi confermato la pronuncia della CTP di Pordenone che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2005 emessa a seguito di accertamento con adesione non perfezionatosi;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 5, 6, 10 e dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo il comportamento dell’Ufficio che invece avrebbe dovuto rendere edotto il contribuente delle avvertenze relative alla modalità di perfezionamento della procedura di accertamento con adesione;

– il motivo è sia inammissibile sia privo di fondamento;

– invero, per sostenere di non esser stato avvertito delle modalità con le quali andava azionata la procedura di accertamento con adesione di cui al d. Lgs. n. 218 del 1997 (e ciò a prescindere dall’assistenza di professionista della quale il ricorrente dichiara in ricorso – ultima riga di pag. 6 – di essersi avvalso, oltre che dell’esistenza nel nostro ordinamento di tal istituto da oltre vent’anni), era onere del ricorrente trascrivere in ricorso l’avviso di accertamento oggetto di quella procedura; solo in tal modo la Corte sarebbe stata messa in grado di verificare la presenza o meno di dette avvertenze nell’atto in parola;

– comunque, il motivo non ha fondamento;

– dello Statuto dei diritti del contribuenteL. n. 212 del 2000, art. 5, prevede certamente che “l’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L’amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti”; ma altrettanto certamente tal previsione si riferisce all’informazione che gli uffici devono trasmettere consentendo al contribuente, anche accedendo ad essi, di avere notizia in ordine alle disposizioni vigenti, in modo che la disciplina normativa sia conoscibile per chi chieda di conoscerla nella sua previsione generale ed astratta come confezionata dal Legislatore e interpretata nei provvedimenti di prassi (risoluzioni, circolari, interpelli) delle Agenzie fiscali; e in tal senso si rimanda nel testo dell’art. 5 in parola ai “testi” vigenti;

– l’art. 6 comma 2 del ridetto Statuto, poi, statuisce il dovere degli Uffici di “informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”; altrettanto chiaramente essa si riferisce alla situazione nella quale a fronte di un atto – si scrive infatti poco dopo “atti prodotti” – del contribuente diretto all’Erario, l’Ufficio rilevi un difetto di completezza, magari di allegazione di documenti, o di esattezza, quale la presenza di un errore; in tali casi, ben diversi dalla insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta di cui all’atto, l’Ufficio è tenuto a comportarsi secondo correttezza e buona fede avvertendo il contribuente per evitare che questi incorra in situazioni a sè sfavorevoli per meri inadempimenti formali; si tratta di situazioni del tutto diverse da quella per cui è processo;

– infine, l’art. 6 comma 3 statuisce che “l’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli”;

– orbene, in primo luogo va chiarito che tale previsione trova applicazione quanto alle dichiarazioni tributarie, e in generale alla fase di compliance (vale a dire nel rapporto tra Amministrazione e contribuente che dal punto di vista logico e cronologico è antecedente al controllo, fase meramente eventuale ed autonoma rispetto a quella dichiarativa, consistente nella trasmissione e ricezione di informazioni e dichiarazioni di volontà);

– secondariamente, va poi osservato come indipendentemente dalla presenza in atti e dalla corretta comprensione o meno da parte del contribuente delle “puntuali avvertenze” (pag. 6 riga n. 9 del ricorso per cassazione) alle quali si fa riferimento da parte del ricorrente, risulta dalla sentenza impugnata come nell’avviso di accertamento fossero effettivamente ben presenti le avvertenze, con riferimento proprio al profilo denunciato riguardante la necessaria presentazione della fideiussione (pag. 6 sesto capoverso della sentenza impugnata) prevista dalla legge – in ordine alla quale non è ammessa la mancata conoscenza

– quale elemento essenziale per il perfezionamento positivo della procedura di accertamento con adesione;

– e ancora, la disposizione di legge essenziale sul punto è l’art. 9 d. Lgs. n. 218 del 1997 (significativamente rubricato “perfezionamento della definizione) che nel testo ratione temporis vigente prevedeva con chiarezza che “la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (enfasi aggiunta), previsti dall’art. 8, comma 2”; la presenza della congiunzione “e” sopra evidenziata rende del tutto inequivoca la necessità che siano realizzate entrambe le condizioni, consistenti sia nel versamento della prima rata, sia nella prestazione della garanzia; diversamente non opera il perfezionamento de quo;

– e in tal senso, questa Corte si è ancora di recente espressa, confermando un orientamento del tutto consolidato (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2161 del 25/01/2019; Sez. 5, Sentenza n. 22510 del 02/10/2013; Sez. 5, Sentenza n. 13750 del 31/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 26681 del 18/12/2009), statuendo come ai fini del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura ma un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa, completandosi in tal modo la fattispecie del concordato; conseguentemente, quando essi difettino, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità;

– il secondo motivo di ricorso si incentra sulla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la CTR, con motivazione priva dei requisiti di legge, presunto che avendo il contribuente richiesto l’accesso a una procedura, lo stesso fosse stato necessariamente prima reso edotto di ogni modalità della medesima;

– il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni;

– quanto al primo profilo di inammissibilità, la stessa si fonda sul medesimo difetto di autosufficienza rilevato in occasione della disamina del primo motivo, al quale si fa qui mero rimando;

– il mezzo nondimeno è ulteriormente inammissibile perchè la CTR, come si desume dalla sentenza gravata, non ha fondato il rigetto dell’appello solo sulla considerazione presuntiva secondo la quale dal comportamento del ricorrente doveva desumersi che questi conoscesse le conseguenze del proprio operato (considerazione peraltro del tutto coerente con ogni massima di esperienza, dovendo ritenersi che secondo l’id quod plerumque accidit – chi ha un contrasto con l’Amministrazione finanziaria ed esercita attività professionale sia in grado di percepire la serietà della questione e i rischi che da una superficiale gestione della stessa possono derivare);

– infatti, il secondo giudice ha in concreto pure ritenuto che poichè le forme e modalità di perfezionamento dell’accertamento con adesione sono disciplinate dalla legge (pag. 2 quinto e sesto capoverso della sentenza di seconde cure), e poichè la legge si presume conosciuta dai consociati, non essendo la stessa legge stata osservata non possono essersi prodotti gli effetti invocati dal contribuente; sotto tal profilo la sentenza non risulta esser stata oggetto di censura in ricorso;

– conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019) ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza;

– conseguentemente, il ricorso va respinto;

– le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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