Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28288 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 04/11/2019), n.28288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10301/2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI

3, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA DONNINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMINE PERRONE CAPANO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 868/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 31/03/2017 R.G.N. 1373/2016.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10667/2016,

cassava la decisione della Corte di appello di Bari nella parte in cui

aveva ritenuto non specifica l’esigenza sostitutiva posta dalla s.p.a.

Poste Italiane a fondamento della stipulazione di contratto a termine e

rinviava la causa dinanzi alla stessa Corte, in diversa composizione,

ove veniva riassunta da C.S., che, con unico motivo in sede di

rinvio, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per

cassazione proposto da Poste Italiane per nullità della notifica e la

nullità della sentenza n. 10667/2016 della S.C., con declaratoria di

passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello cassata;

2. con sentenza del 31.3.2017, la Corte d’appello

di Bari rigettava la domanda proposta dal S. nei confronti di Poste,

rilevando che la sentenza di appello cassata all’esito del giudizio di

cassazione era eliminata dall’ordinamento e non poteva essere fatta

rivivere per effetto di provvedimento successivo: il giudizio

rescissorio non poteva che pervenire, pertanto, ad una pronuncia

“autonoma e distinta”, anche ove confermativa della soluzione della

sentenza cassata;

3. aggiungeva che, in ogni caso, le verifiche

relative alla ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione

erano demandate in via esclusiva alla Corte di cassazione, attraverso lo

strumento del giudizio di revocazione e non al giudice del rinvio, non

potendo ritenersi operante la regola della conversione

dell’invalidazione nella impugnazione dettata dall’art. 161 c.p.c.,

comma 1 (conversione della nullità in mezzo di impugnazione) e restando

esclusa la deduzione della nullità davanti al giudice del rinvio;

4. infine, doveva ritenersi assorbente il rilievo

che il ricorso per cassazione era stato notificato all’avv. Carmine

Perrone Capano, procuratore del C. costituito nel giudizio di

appello, ancorchè domiciliatosi quest’ultimo presso lo studio di altro

difensore, non officiato tuttavia della difesa, per effetto della

elezione contenuta nella sentenza notificata il 1.3.2011;

4.1. ciò induceva a supporre che la Cassazione

avesse ragionevolmente ritenuto valida la notifica del ricorso sulla

base del principio che la notifica dell’atto di impugnazione effettuata

al procuratore costituito in tale sua qualità equivaleva pienamente a

quella effettuata alla parte “presso il procuratore costituito” nei casi

in cui essa era prescritta dall’art. 330 c.p.c., comma 1 e che la notificazione eseguita a mani proprie del difensore restava valida sia perchè il predetto art. 330 c.p.c.,

comma 1, non conteneva una mera indicazione del luogo della

notificazione ma identificava nel procuratore il destinatario di essa,

in forza di una proroga “ex lege” dei poteri conferitigli con la procura

alle liti per il giudizio a quo, sia perchè detta notificazione

risultava eseguita nel rispetto dell’art. 138 c.p.c.;

4.2. tale norma consentiva la notificazione

mediante consegna della copia dell’atto nelle mani proprie del

destinatario ovunque lo stesso venisse trovato nell’ambito della

circoscrizione, principio da ritenersi applicabile non solo alle parti,

ma anche ai difensori delle stesse;

4.3. peraltro, non era stato dedotto che al

predetto difensore che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento fosse

stato revocato il mandato in data antecedente la notifica dell’atto;

5. nessuna altra argomentazione essendo stata

proposta in sede di rinvio, doveva pervenirsi al rigetto della domanda

attorea per infondatezza;

6. di tale decisione domanda la cassazione il

C., affidando l’impugnazione a due motivi, variamente articolati, cui

resiste, con controricorso, la società Poste Italiane;

7. in prossimità dell’udienza, a seguito della

morte dell’avv. Perone Capano Carmine, difensore del C., si

costituiva, con procura speciale apposta in calce alla memoria ex art.

380 bis c.p.c., l’avv. Vito Martire, facendo proprie le conclusioni del

ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va, in primo luogo, osservato che, nel giudizio di cassazione,

la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e

prima dell’udienza di discussione ed attestata dalla relata di notifica

dell’avviso di udienza, non determina la necessità di rinviare a nuovo

ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde

consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando

la parte stessa sia già a conoscenza di tale evento ed abbia (come

nella specie) rilasciato procura ad un nuovo difensore in calce alla

memoria ex art. 378 c.p.c. (cfr. Cass. 20.9. 2013 n. 21608 e, in termini, Cass. 19.10.2007 n. 22020);

1.2. la circostanza, poi, che detta procura sia invalida (per essere stata rilasciata in violazione dell’art. 83 c.p.c.,

comma 3), oltre a non comportare l’inammissibilità del ricorso,

consente di equiparare pienamente siffatta ipotesi a quella della parte

che, una volta ricevuta la predetta comunicazione di rinvio della causa a

nuovo ruolo per decesso del suo unico difensore, rimanga inerte e non

provveda alla nomina di un nuovo difensore, da cui consegue soltanto il

venir meno dei presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti

dall’art. 377 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. 22020/2007 cit.);

1.3. nella specie, essendo il giudizio iniziato anteriormente al

4.7.2009, deve ritenersi che la procura dovesse essere rilasciata con

atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente prima della novella di cui alla L. 9 giugno 2009, n. 69, art. 45,

comma 9, lett. a) e che quindi non sia valida la procura speciale

rilasciata in calce alla memoria; tuttavia, per quanto detto, non

ricorrono i presupposti per il rinvio a nuovo ruolo della causa (cfr.

anche Cass. 5.10.2018 n. 24589);

2. con il primo motivo, è dedotta violazione dell’art. 392 c.p.c. e art. 395 c.p.c.,

n. 4: si assume che la Suprema Corte abbia distinto il caso in cui il

giudizio sia deciso senza rinvio da quello con rinvio, rilevando che

solo nel primo caso sia ammesso il ricorso per revocazione, in quanto

nel secondo caso il vizio può essere dedotto solo nel processo di rinvio

(Cass. 16184/2011 e, negli stessi termini, Cass. 20393/2015);

2.1. si osserva che la sede deputata per la delibazione

dell’eccezione è il giudice del rinvio che avrebbe dovuto accertare la

nullità della notifica del ricorso per cassazione notificato dalla

società, evitandosi in tal modo un dispendio di attività processuali

connesso alla necessità di proporre il giudizio revocatorio anche in

cassazione;

3. con il secondo motivo, è denunziata violazione dell’art. 330 c.p.c.,

assumendosi che il C. aveva personalmente notificato la sentenza

resa dalla Corte di appello di Bari, eleggendo, nell’atto di

notificazione della stessa, domicilio presso lo studio dell’avv.

Giuseppe De Lucia, e che il ricorso introduttivo del giudizio di

cassazione, di cui il C. non aveva mai avuto formale e rituale

conoscenza, era stato, invece, notificato in data 21.4.2011 presso lo

studio dei procuratori costituiti nel giudizio di appello (avv.ti

Carmine Perrone Capano e Vito Martire);

3.1. si aggiunge che il dedotto vizio originario della notifica,

pur non integrando gli estremi della inesistenza, ma quelli della

nullità, era divenuto insanabile, potendo essere sanato solo attraverso

la richiesta tempestiva di un termine per la rinnovazione della

notifica, e si sostiene che la Corte di Cassazione sia incorsa in un

errore di fatto ritenendo che la notifica si fosse perfezionata; si

richiama consolidata giurisprudenza di legittimità in forza della quale

“l’art. 330 c.p.c.,

deve essere interpretato nel senso cha alla notificazione nei luoghi

indicati nella seconda ipotesi del comma 1, possa procedersi qualora

nell’atto di notificazione della sentenza non vi sia stata l’elezione di

domicilio. Con la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio

nell’atto di notificazione della sentenza, intendendo la parte indicare i

luoghi più idonei ai fini della conoscenza dell’eventuale impugnazione,

resta superata ogni altra precedente e diversa indicazione fatta per il

giudizio”;

4. il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni;

5. all’orientamento invocato dal ricorrente in ordine alla

proponibilità nel giudizio di rinvio dell’istanza di revocazione

proposta avverso la sentenza di cassazione in sede rescindente si

contrappone orientamento difforme secondo cui il vizio revocatorio

rispetto alla sentenza di cassazione non è deducibile dinanzi al giudice

del rinvio;

5.1. con pronuncia di questa Corte n. 10028 del 16.5.2016,

espressiva di principi cui questo Collegio ritiene di prestare piena

adesione, condividendone le argomentazioni, è stato affermato che “le

verifiche relative alla ammissibilità e procedibilità del ricorso per

cassazione sono demandare in via esclusiva alla Corte di cassazione il

cui eventuale errore potrebbe essere sindacato dalla stessa corte,

attraverso lo strumento del giudizio di revocazione e non certo, a parti

invertite, dal giudice del rinvio che in questo modo si arrogherebbe di

esercitare un controllo sull’attività processuale svolta dal giudice

rimettente”. E’ stato osservato come, a fronte di una pronuncia che

abbia esaminato nel merito il ricorso (nel caso di specie,

accogliendolo), debba presumersi che questa Corte abbia preliminarmente

verificato la notifica del ricorso al fini di verificare la rituale

costituzione del rapporto processuale, e l’abbia implicitamente ritenuta

regolare (in applicazione dell’art. 330 c.p.c.,

comma 1), per poi procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso e

che, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la

nullità della notificazione del ricorso per cassazione, se non rilevata

dalla Corte, non determina l’operatività della regola della conversione

dell’invalidazione nella impugnazione, dettata dell’art. 161 c.p.c.,

comma 1, restando pertanto esclusa, in considerazione della natura del

vizio, oltre la possibilità, ai sensi del comma 2 di tale norma, di una

autonoma “actio nullitatis”, la deduzione della nullità stessa davanti

al giudice di rinvio (cfr. Cass. 10028/2016 cit., con richiamo a Cass. n. 10187 del 1991);

5.2. conclusivamente, la nullità della notificazione del ricorso

per cassazione non rilevata in sede di legittimità non è soggetta al

principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione

di cui all’art. 161 c.p.c.

e, per l’effetto, non è deducibile in sede di giudizio di rinvio

conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non

rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del

processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. (cfr. Cass., 10028/2016 cit., Cass. n. 13512 del 2002 e, successivamente, Cass. n. 25184 dei 2011);

5.3. da ultimo, in tema di ricorso per revocazione delle pronunce

di cassazione con rinvio, la astratta ipotizzabilità della revocazione

per errore di fatto della sentenza di cassazione di accoglimento con

rinvio è stata ritenuta limitata alla sola eventualità che al giudice di

rinvio sia demandato l’esame di eccezioni, questioni e tesi difensive

che possano costituire oggetto di una sua nuova, libera ed autonoma

valutazione (cfr. Cass. 17.5.2018 n. 12046);

6. quanto alla dedotta violazione dell’art. 330 c.p.c., è sufficiente richiamare recente pronuncia di questa Corte (Cass. 24.10.2018 n. 27012), emessa proprio all’esito del giudizio di revocazione proposto dal C. anche in cassazione avverso la sentenza 10667/2016 in sede rescindente, che, intervenuta sulla specifica questione, è idonea a far venir meno l’interesse al presente giudizio;

6.1 in tale pronuncia è stato argomentato che “contrariamente a

quanto si asserisce da parte ricorrente, in realtà non è ravvisabile

alcun errore revocatorio, atteso che se questa S.C. non ha rilevato la

nullità di cui parla il ricorso in oggetto è perchè tale nullità non

esisteva e ciò alla stregua di consolidato orientamento

giurisprudenziale, con richiamo specificamente a Cass. N. 22582/2014, Cass. N. 17299/2005 e Cass. N. 1440/1990”;

6.2. in particolare, è stato ribadito il principio secondo cui “La

notificazione dell’atto di impugnazione effettuata al procuratore

costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata

alla parte “presso il procuratore costituito” nei casi in cui è

prescritta dall’art. 330 c.p.c.,

comma 1 – e cioè i casi in cui la parte non abbia dichiarato la

residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza

-, soddisfacendo l’una e l’altra forma di notificazione la esigenza che

l’atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite

del suo rappresentante processuale; sicchè la notificazione eseguita a

mani proprie del difensore resta valida, sia perchè il predetto art. 330 c.p.c.,

comma 1, non contiene una mera indicazione del luogo della

notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in

forza di una proroga “ex lege” dei poteri conferitigli con la procura

alla liti per il giudizio “a quo”, sia perchè detta notificazione

risulta eseguita nel rispetto dell’art. 138 codice di rito – secondo il

quale l’ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione

mediante consegna della copia dell’atto nelle mani proprie del

destinatario, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione alla

quale è addetto -, da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma

anche ai difensori delle stesse”;

6.3. in senso analogo è stato posto richiamo anche a Cass. n. 15326/2015, alla cui stregua “La regola stabilita dall’art. 138 c.p.c.,

comma 1, secondo cui l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la

notificazione mediante consegna nella mani proprie del destinatario,

ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una

delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio

della parte a mezzo di procuratore, l’unico destinatario delle

notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170 c.p.c.,

comma 1), sicchè, al fine della decorrenza del termine per

l’impugnazione, è valida anche la notifica della sentenza effettuata a

mani proprie del procuratore costituito, ancorchè in luogo diverso da

quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio”;

6.4. conclusivamente, è stato ritenuto che “correttamente in punto

di diritto questa S.C. non ha rilevato una nullità della notifica del

ricorso per cassazione per la semplicissima ragione che detta notifica

era – in realtà – valida, il che esclude a monte ed in radice che la

mancata pronuncia a riguardo possa supporsi o definirsi come errore, men

che meno come errore percettivo” (cfr., in tali termini, Cass. 27012/2018 cit.);

7. alla luce di tutte le esposte considerazioni, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del presente ricorso;

8. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

9. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate

in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali,

oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese

forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del

citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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