Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28288 del 04/11/2019
Cassazione civile sez. lav., 04/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 04/11/2019), n.28288
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10301/2018 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI
3, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA DONNINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARMINE PERRONE CAPANO;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 868/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 31/03/2017 R.G.N. 1373/2016.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10667/2016,
cassava la decisione della Corte di appello di Bari nella parte in cui
aveva ritenuto non specifica l’esigenza sostitutiva posta dalla s.p.a.
Poste Italiane a fondamento della stipulazione di contratto a termine e
rinviava la causa dinanzi alla stessa Corte, in diversa composizione,
ove veniva riassunta da C.S., che, con unico motivo in sede di
rinvio, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per
cassazione proposto da Poste Italiane per nullità della notifica e la
nullità della sentenza n. 10667/2016 della S.C., con declaratoria di
passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello cassata;
2. con sentenza del 31.3.2017, la Corte d’appello
di Bari rigettava la domanda proposta dal S. nei confronti di Poste,
rilevando che la sentenza di appello cassata all’esito del giudizio di
cassazione era eliminata dall’ordinamento e non poteva essere fatta
rivivere per effetto di provvedimento successivo: il giudizio
rescissorio non poteva che pervenire, pertanto, ad una pronuncia
“autonoma e distinta”, anche ove confermativa della soluzione della
sentenza cassata;
3. aggiungeva che, in ogni caso, le verifiche
relative alla ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione
erano demandate in via esclusiva alla Corte di cassazione, attraverso lo
strumento del giudizio di revocazione e non al giudice del rinvio, non
potendo ritenersi operante la regola della conversione
dell’invalidazione nella impugnazione dettata dall’art. 161 c.p.c.,
comma 1 (conversione della nullità in mezzo di impugnazione) e restando
esclusa la deduzione della nullità davanti al giudice del rinvio;
4. infine, doveva ritenersi assorbente il rilievo
che il ricorso per cassazione era stato notificato all’avv. Carmine
Perrone Capano, procuratore del C. costituito nel giudizio di
appello, ancorchè domiciliatosi quest’ultimo presso lo studio di altro
difensore, non officiato tuttavia della difesa, per effetto della
elezione contenuta nella sentenza notificata il 1.3.2011;
4.1. ciò induceva a supporre che la Cassazione
avesse ragionevolmente ritenuto valida la notifica del ricorso sulla
base del principio che la notifica dell’atto di impugnazione effettuata
al procuratore costituito in tale sua qualità equivaleva pienamente a
quella effettuata alla parte “presso il procuratore costituito” nei casi
in cui essa era prescritta dall’art. 330 c.p.c., comma 1 e che la notificazione eseguita a mani proprie del difensore restava valida sia perchè il predetto art. 330 c.p.c.,
comma 1, non conteneva una mera indicazione del luogo della
notificazione ma identificava nel procuratore il destinatario di essa,
in forza di una proroga “ex lege” dei poteri conferitigli con la procura
alle liti per il giudizio a quo, sia perchè detta notificazione
risultava eseguita nel rispetto dell’art. 138 c.p.c.;
4.2. tale norma consentiva la notificazione
mediante consegna della copia dell’atto nelle mani proprie del
destinatario ovunque lo stesso venisse trovato nell’ambito della
circoscrizione, principio da ritenersi applicabile non solo alle parti,
ma anche ai difensori delle stesse;
4.3. peraltro, non era stato dedotto che al
predetto difensore che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento fosse
stato revocato il mandato in data antecedente la notifica dell’atto;
5. nessuna altra argomentazione essendo stata
proposta in sede di rinvio, doveva pervenirsi al rigetto della domanda
attorea per infondatezza;
6. di tale decisione domanda la cassazione il
C., affidando l’impugnazione a due motivi, variamente articolati, cui
resiste, con controricorso, la società Poste Italiane;
7. in prossimità dell’udienza, a seguito della
morte dell’avv. Perone Capano Carmine, difensore del C., si
costituiva, con procura speciale apposta in calce alla memoria ex art.
380 bis c.p.c., l’avv. Vito Martire, facendo proprie le conclusioni del
ricorso per cassazione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. va, in primo luogo, osservato che, nel giudizio di cassazione,
la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e
prima dell’udienza di discussione ed attestata dalla relata di notifica
dell’avviso di udienza, non determina la necessità di rinviare a nuovo
ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde
consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando
la parte stessa sia già a conoscenza di tale evento ed abbia (come
nella specie) rilasciato procura ad un nuovo difensore in calce alla
memoria ex art. 378 c.p.c. (cfr. Cass. 20.9. 2013 n. 21608 e, in termini, Cass. 19.10.2007 n. 22020);
1.2. la circostanza, poi, che detta procura sia invalida (per essere stata rilasciata in violazione dell’art. 83 c.p.c.,
comma 3), oltre a non comportare l’inammissibilità del ricorso,
consente di equiparare pienamente siffatta ipotesi a quella della parte
che, una volta ricevuta la predetta comunicazione di rinvio della causa a
nuovo ruolo per decesso del suo unico difensore, rimanga inerte e non
provveda alla nomina di un nuovo difensore, da cui consegue soltanto il
venir meno dei presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti
dall’art. 377 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. 22020/2007 cit.);
1.3. nella specie, essendo il giudizio iniziato anteriormente al
4.7.2009, deve ritenersi che la procura dovesse essere rilasciata con
atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente prima della novella di cui alla L. 9 giugno 2009, n. 69, art. 45,
comma 9, lett. a) e che quindi non sia valida la procura speciale
rilasciata in calce alla memoria; tuttavia, per quanto detto, non
ricorrono i presupposti per il rinvio a nuovo ruolo della causa (cfr.
anche Cass. 5.10.2018 n. 24589);
2. con il primo motivo, è dedotta violazione dell’art. 392 c.p.c. e art. 395 c.p.c.,
n. 4: si assume che la Suprema Corte abbia distinto il caso in cui il
giudizio sia deciso senza rinvio da quello con rinvio, rilevando che
solo nel primo caso sia ammesso il ricorso per revocazione, in quanto
nel secondo caso il vizio può essere dedotto solo nel processo di rinvio
(Cass. 16184/2011 e, negli stessi termini, Cass. 20393/2015);
2.1. si osserva che la sede deputata per la delibazione
dell’eccezione è il giudice del rinvio che avrebbe dovuto accertare la
nullità della notifica del ricorso per cassazione notificato dalla
società, evitandosi in tal modo un dispendio di attività processuali
connesso alla necessità di proporre il giudizio revocatorio anche in
cassazione;
3. con il secondo motivo, è denunziata violazione dell’art. 330 c.p.c.,
assumendosi che il C. aveva personalmente notificato la sentenza
resa dalla Corte di appello di Bari, eleggendo, nell’atto di
notificazione della stessa, domicilio presso lo studio dell’avv.
Giuseppe De Lucia, e che il ricorso introduttivo del giudizio di
cassazione, di cui il C. non aveva mai avuto formale e rituale
conoscenza, era stato, invece, notificato in data 21.4.2011 presso lo
studio dei procuratori costituiti nel giudizio di appello (avv.ti
Carmine Perrone Capano e Vito Martire);
3.1. si aggiunge che il dedotto vizio originario della notifica,
pur non integrando gli estremi della inesistenza, ma quelli della
nullità, era divenuto insanabile, potendo essere sanato solo attraverso
la richiesta tempestiva di un termine per la rinnovazione della
notifica, e si sostiene che la Corte di Cassazione sia incorsa in un
errore di fatto ritenendo che la notifica si fosse perfezionata; si
richiama consolidata giurisprudenza di legittimità in forza della quale
“l’art. 330 c.p.c.,
deve essere interpretato nel senso cha alla notificazione nei luoghi
indicati nella seconda ipotesi del comma 1, possa procedersi qualora
nell’atto di notificazione della sentenza non vi sia stata l’elezione di
domicilio. Con la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio
nell’atto di notificazione della sentenza, intendendo la parte indicare i
luoghi più idonei ai fini della conoscenza dell’eventuale impugnazione,
resta superata ogni altra precedente e diversa indicazione fatta per il
giudizio”;
4. il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni;
5. all’orientamento invocato dal ricorrente in ordine alla
proponibilità nel giudizio di rinvio dell’istanza di revocazione
proposta avverso la sentenza di cassazione in sede rescindente si
contrappone orientamento difforme secondo cui il vizio revocatorio
rispetto alla sentenza di cassazione non è deducibile dinanzi al giudice
del rinvio;
5.1. con pronuncia di questa Corte n. 10028 del 16.5.2016,
espressiva di principi cui questo Collegio ritiene di prestare piena
adesione, condividendone le argomentazioni, è stato affermato che “le
verifiche relative alla ammissibilità e procedibilità del ricorso per
cassazione sono demandare in via esclusiva alla Corte di cassazione il
cui eventuale errore potrebbe essere sindacato dalla stessa corte,
attraverso lo strumento del giudizio di revocazione e non certo, a parti
invertite, dal giudice del rinvio che in questo modo si arrogherebbe di
esercitare un controllo sull’attività processuale svolta dal giudice
rimettente”. E’ stato osservato come, a fronte di una pronuncia che
abbia esaminato nel merito il ricorso (nel caso di specie,
accogliendolo), debba presumersi che questa Corte abbia preliminarmente
verificato la notifica del ricorso al fini di verificare la rituale
costituzione del rapporto processuale, e l’abbia implicitamente ritenuta
regolare (in applicazione dell’art. 330 c.p.c.,
comma 1), per poi procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso e
che, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la
nullità della notificazione del ricorso per cassazione, se non rilevata
dalla Corte, non determina l’operatività della regola della conversione
dell’invalidazione nella impugnazione, dettata dell’art. 161 c.p.c.,
comma 1, restando pertanto esclusa, in considerazione della natura del
vizio, oltre la possibilità, ai sensi del comma 2 di tale norma, di una
autonoma “actio nullitatis”, la deduzione della nullità stessa davanti
al giudice di rinvio (cfr. Cass. 10028/2016 cit., con richiamo a Cass. n. 10187 del 1991);
5.2. conclusivamente, la nullità della notificazione del ricorso
per cassazione non rilevata in sede di legittimità non è soggetta al
principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione
di cui all’art. 161 c.p.c.
e, per l’effetto, non è deducibile in sede di giudizio di rinvio
conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non
rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del
processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. (cfr. Cass., 10028/2016 cit., Cass. n. 13512 del 2002 e, successivamente, Cass. n. 25184 dei 2011);
5.3. da ultimo, in tema di ricorso per revocazione delle pronunce
di cassazione con rinvio, la astratta ipotizzabilità della revocazione
per errore di fatto della sentenza di cassazione di accoglimento con
rinvio è stata ritenuta limitata alla sola eventualità che al giudice di
rinvio sia demandato l’esame di eccezioni, questioni e tesi difensive
che possano costituire oggetto di una sua nuova, libera ed autonoma
valutazione (cfr. Cass. 17.5.2018 n. 12046);
6. quanto alla dedotta violazione dell’art. 330 c.p.c., è sufficiente richiamare recente pronuncia di questa Corte (Cass. 24.10.2018 n. 27012), emessa proprio all’esito del giudizio di revocazione proposto dal C. anche in cassazione avverso la sentenza 10667/2016 in sede rescindente, che, intervenuta sulla specifica questione, è idonea a far venir meno l’interesse al presente giudizio;
6.1 in tale pronuncia è stato argomentato che “contrariamente a
quanto si asserisce da parte ricorrente, in realtà non è ravvisabile
alcun errore revocatorio, atteso che se questa S.C. non ha rilevato la
nullità di cui parla il ricorso in oggetto è perchè tale nullità non
esisteva e ciò alla stregua di consolidato orientamento
giurisprudenziale, con richiamo specificamente a Cass. N. 22582/2014, Cass. N. 17299/2005 e Cass. N. 1440/1990”;
6.2. in particolare, è stato ribadito il principio secondo cui “La
notificazione dell’atto di impugnazione effettuata al procuratore
costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata
alla parte “presso il procuratore costituito” nei casi in cui è
prescritta dall’art. 330 c.p.c.,
comma 1 – e cioè i casi in cui la parte non abbia dichiarato la
residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza
-, soddisfacendo l’una e l’altra forma di notificazione la esigenza che
l’atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite
del suo rappresentante processuale; sicchè la notificazione eseguita a
mani proprie del difensore resta valida, sia perchè il predetto art. 330 c.p.c.,
comma 1, non contiene una mera indicazione del luogo della
notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in
forza di una proroga “ex lege” dei poteri conferitigli con la procura
alla liti per il giudizio “a quo”, sia perchè detta notificazione
risulta eseguita nel rispetto dell’art. 138 codice di rito – secondo il
quale l’ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione
mediante consegna della copia dell’atto nelle mani proprie del
destinatario, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione alla
quale è addetto -, da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma
anche ai difensori delle stesse”;
6.3. in senso analogo è stato posto richiamo anche a Cass. n. 15326/2015, alla cui stregua “La regola stabilita dall’art. 138 c.p.c.,
comma 1, secondo cui l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la
notificazione mediante consegna nella mani proprie del destinatario,
ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una
delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio
della parte a mezzo di procuratore, l’unico destinatario delle
notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170 c.p.c.,
comma 1), sicchè, al fine della decorrenza del termine per
l’impugnazione, è valida anche la notifica della sentenza effettuata a
mani proprie del procuratore costituito, ancorchè in luogo diverso da
quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio”;
6.4. conclusivamente, è stato ritenuto che “correttamente in punto
di diritto questa S.C. non ha rilevato una nullità della notifica del
ricorso per cassazione per la semplicissima ragione che detta notifica
era – in realtà – valida, il che esclude a monte ed in radice che la
mancata pronuncia a riguardo possa supporsi o definirsi come errore, men
che meno come errore percettivo” (cfr., in tali termini, Cass. 27012/2018 cit.);
7. alla luce di tutte le esposte considerazioni, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del presente ricorso;
8. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
9. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate
in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali,
oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese
forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del
citato D.P.R..
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019