Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28287 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28287 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 30138-2008 proposto da:
TRIGGIANI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato
CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, rappresentata e difesa
dall’avvocato BIA RAFFAELE giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO AGENZIA DELLE
ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 18/12/2013

- controricorrente nonchè contro

CHIAPPERINI RAFFAELE;
– intimato –

sul ricorso 1194-2009 proposto da:

ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato
ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
DODARO FRANCESCO SILVIO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2, TRIGGIANI
MARIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 90/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 15/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il n. r.g. 1194/09 ricorrente l’Avvocato
DODARO che nulla osserva;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il n. r.g. 30138/08 inammissibilità del ricorso in
subordine rigetto, per il n. r.g. 1194/09
accoglimento per guanto di ragione del ricorso.

CHIAPPERINI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in

R.G. 30138/08 + 1194/09
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 90/01/07, depositata il
15.11.2007, accoglieva parzialmente l’appello proposto da Chiapperini Raffaele avverso la
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 9/13/06, determinando il valore del
terreno oggetto dell’atto di compravendita tra lo stesso appellante (compratore) e Triggiani Maria

Triggiani Maria che nel giudizio di primo grado e in appello aveva proposto solamente atto di
intervento volontario, non notificato a tutte le parti.
Proponevano autonomi ricorsi per cassazione entrambi i contribuenti deducendo, Triggiani Maria,i
seguenti motivi:
a) violazione falsa applicazione degli articoli 14, 23,54 D.Igs 546/1992, con riferimento all’art. 331
c.p.c., in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c., rilevando come, essendo intervenuta nel giudizio di
primo grado, proponendo ritualmente autonoma istanza di annullamento dell’atto impugnato e da
ritenersi parte necessaria anche nel giudizio di impugnazione;
b) violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, degli articoli 14, 23,54 D.Igs 546/1992, con
riferimento all’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c., rilevando come la parte diversa
dall’appellante deve costituirsi in giudizio, ai sensi dell’art. 54, comma uno, D.Igs 546/ 1992
depositando presso la segreteria della commissione adita apposito atto di controdeduzioni,
contenente l’appello incidentale, nei modi è termini di cui all’art. 23 D.lgs 546/92;
c) violazione e falsa applicazione degli articoli 14, 23,54 comma secondo D.Igs 546/1992, con
riferimento all’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e 4, c.p.c., rilevando come con l’atto di
controdeduzioni l’appellata abbia ritualmente proposto appello incidentale, essendo anche
litisconsorte necessario nel giudizio di secondo grado, senza che sia necessaria, a pena di
inammissibilità, la notificazione alle altre parti dell’appello;
d) violazione e falsa applicazione degli articoli 112,100 13,114 c.p.c., 51,52 d.p.r. 131/ 1986 in
relazione all’art. 360, n. 3 e 4, c.p.c., lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato avendo la CTR, a fronte della domanda di annullamento dell’atto di
rettifica e liquidazione impugnato dalle parti, contenente l’accertamento del maggior valore del
bene oggetto di compravendita, proceduto alla rideterminazione equitativa del valore del bene, pur
in mancanza di richiesta concorde delle parti;
e) violazione e falsa applicazione degli articoli 51,52 d.p.r. 131/ 1986, in relazione all’art. 360, n.
tre, c.p.c. non essendosi la CTR attenuta ai criteri dettati dall’art. 51 d.p.r. 131/ 1986, avendo
erroneamente calcolato la “media aritmetica dei valori” reciprocamente indicati dalle parti
1

(venditrice), nella misura di C 382. 985,00. Dichiarava invece inammissibile l’appello proposto da

f) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
quale la determinazione del valore del terreno compravenduto in base alla media aritmetica dei
valori„ in relazione all’art. 360, n. cinque, c.p.c.
Chiapperini Raffaele deduceva i seguenti motivi:
a) violazione degli articoli 112,113,114, c.p.c., 51,52 d.p.r. 131/ 1986, in relazione all’art. 360, n. tre
e quattro, c.p.c. rilevando come la sentenza impugnata, a seguito di una domanda di annullamento
dell’avviso di rettifica e di liquidazione concernente l’accertamento del maggior valore del bene

della concorde richiesta delle parti;
b) violazione e falsa applicazione degli articoli 51,52 d.p.r. 131/ 1986, in relazione all’art. 360, n.
tre, c.p.c. non essendosi la CTR attenuta ai criteri dettati dall’art. 51 d.p.r. 131/ 1986, avendo
erroneamente calcolato la “media aritmetica dei valori” reciprocamente indicati dalle parti,
ritenendo peraltro tale media “un’equa misura di riferimento”, anziché attenersi ai parametri indicati
nel citato art. 51;
c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in
relazione all’art. 360, n. cinque, c.p.c.,

stante la determinazione del valore del terreno

compravenduto determinato in base alla media aritmetica dei valori;
d) violazione e falsa applicazione dell’art. 51 d.p.r. 131/ 1986, in relazione all’art. 360, n. tre,
rilevando come non fosse possibile applicare nella fattispecie il metodo comparativo che prevede il
ricorso a più atti come parametro di riferimento;
L’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso nel solo giudizio avverso Triggiani Maria
2. Vanno, preliminarmente, riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni
avverso la medesima sentenza.
Le censure formulate dai due ricorrenti sono in parte comuni e in parte autonome.
I primi tre motivi di ricorso di Triggiani Maria, essendo logicamente connessi, vanno trattati
unitariamente.
Il diritto dell’interventore in primo grado ad autonoma impugnazione in grado di appello sussiste
qualora sia ravvisabile, ai sensi dell’art. 100 c.p.c, un interesse concreto ed attuale ad
impugnare, in ragione del contenuto pregiudizievole, per l’interessato, della sentenza emessa (cfr
Cass. 19 ottobre 2012 n. 17950)
Nella fattispecie sussiste l’interesse ad impugnare da parte della venditrice l’avviso di rettifica e
liquidazione relativo all’imposta di registro che ridetermina, oltre che per il compratore, anche per
la stessa, destinataria del medesimo atto, il valore del terreno oggetto dell’atto di compravendita tra
Chiapperini Raffaele (compratore) e Triggiani Maria (venditrice)
2
,

oggetto di compravendita, aveva invece determinato equitativamente il valore del bene in mancanza

Nel processo tributario, ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, solo l’appello
principale, che è l’impugnazione proposta per prima, va notificato alle altre parti per poi essere
depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi, mentre
l’appello incidentale, vale a dire l’impugnazione proposta successivamente, va solo depositato
insieme alle controdeduzioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22023 del 13/10/2006;Cass.

Sez. 5,

Sentenza n. 15009 del 25/06/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8785 del 04/04/2008).

presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, non essendo necessaria la relativa
notificazione alle altre parti.
Deve, quindi essere cassata, con riferimento a Triggiani Maria, l’impugnata sentenza, senza
necessità di rinvio, potendo essere decise nel merito, ai sensi del’art. 384 c.p.c. le relative ulteriori
questioni, venendo non su accertamenti di fatto ma su questioni giuridiche, in parte comuni,
peraltro, all’altro ricorrente Chiapperini Raffaele, così come sarà evidenziato.
Il quarto motivo di ricorso di Triggiani Maria e il primo di Chiapperini Raffaele sono comuni e
vanno disattesi.
Il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione-annullamento”, bensì come
un giudizio di “impugnazione-merito”, in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto
impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva
dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale,
peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo
impugnato e, dall’altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente
(Sez. 5, Sentenza n. 21759 del 20/10/2011)
Il quinto e sesto motivo formulati da Triggiani Maria e il terzo e quarto dedotti da Chiapperini
Raffaele vanno esaminati congiuntamente essendo in parte identici e in parte logicamente connessi.
La Ctr ha evidenziato che il parametro scelto dall’Ufficio costituisca “utile riferimento” ai fini della
determinazione del valore e ha specificato, in relazione al valore da attribuire che “non può essere
considerato assolutamente inedificabile…né può essere ritenuto con edificabilità piena, non
condizionata e non limitata, come pure l’Ufficio ammette, adottando una “valutazione che abbia un
ragionevole legame col valore venale” e, ancorchè abbia impropriamente fatto riferimento a
“un’equa misura di riferimento” ha determinato, sulla base dei criteri indicati, il valore del bene
parzialmente edificabile, in € 8.86 al mq., ritenendo che potesse corrispondere alla media aritmetica
dei valori indicati dalle parti, proprio in forza delle caratteristiche evidenziate, individuando il
valore intermedio in forza delle diverse caratteristiche del terreno.
Anche l’ultimo motivo dedotto dal Chiapperini è infondato.
3
,,

Va, quindi, rilevata la ritualità dell’appello incidentale proposto da Triggiani Maria, depositato

L’art. 51 D.p.r. 131/1986 non prevede l’obbligo dell’Uffici di indicare più atti di riferimento e,
anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha esteso alla
materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’obbligo di
motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante
l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le
specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del
diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale

Peraltro l’Ufficio ha rilevato la non esatta corrispondenza dell’atto utilizzato quale parametro
rilevando la diversa notevole estensione dei due fondi (rispettivamente mq 37.583, quello oggetto di
rettifica e mq 5.953 il terreno a confronto rilevando come “in genere il prezzo unitario di un bene è
inversamente proporzionale alla quantità…” evidenziando che il terreno in questione “non è fronte
strada e quindi con minore accessibilità…al momento della vendita era affittato a coltivatore diretto
con prevedibile difficoltà in merito al sollecito rilascio (le quali influiscono sul prezzo) e con
possibile esercizio della prelazione agraria.., versava in stato di abbandono al momento della
vendita ….non è stato acquistato da acquirente confinante, maggiormente interessato e propenso ad
accettare un prezzo maggiore pur di venirne in possesso…è stato offerto in vendita tramite agenzia,
in assenza di una specifica richiesta di acquirente interessato… Sono questi elementi che associati ai
condizionamenti normativi (destinazione dell’area a verde …vincoli espropriativi con riserva
pubblica di intervento, …limiti di cubatura, vincoli storici paesaggistici …”, determinando il valore
del terreno tenendo conto di tali n.si fattori e non, quindi, solo automaticamente.
3. In conclusione previa riunione dei ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso di
Triggiani Maria, cassa l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
merito, ex art. 384 c.p.c., conferma il valore dell’immobile determinato dalla Commisisone
Tributaria Regionale. Rigetta il ricorso di Chiapperini Raffaele
Stante la reciproca soccombenza relativamente a Triggiani Maria, e la mancata attività difensiva
con riferimento a Chiapperini Raffaele appare equo compensare, in relazione alla prima, le spese
dell’intero giudizio e in relazione al secondo, le spese relative al giudizio di legittimità.
PQM
Riunisce i ricorsi, accoglie parzialmente il ricorso di Triggiani Maria, cassa l’impugnata sentenza e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., conferma il valore
dell’immobile determinato dalla Commisisone Tributaria Regionale.
Rigetta il ricorso di Chiapperini Raffaele;

4

successiva fase contenziosa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6914 del 25/03/2011).

Dichiara compensate con riferimento a Triggiani Maria le spese dell’intero giudizio e in relazione a
Chiapperini Raffaele le spese relative al giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 6.11.2013

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