Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28286 del 11/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5643-2015 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA
SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1154/2014 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 03/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/10/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
Fatto
RILEVATO
che:
C.C. ha proposto tredici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1154/22/14 del 3 luglio 2014 con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Iva, Ires ed Irap 2005 notificatogli dall’agenzia delle entrate in esito a PVC della Guardia di Finanza attestanti sottofatturazione ed operazioni di trasferimento realizzate in evasione Iva (c.d. frodi carosello).
Ha resistito con controricorso l’agenzia delle entrate.
Con istanza 11 dicembre 2018 quest’ultima ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3; ciò a seguito di conforme comunicazione PEC della direzione provinciale di Vicenza, attestante l’avvenuta definizione agevolata della controversia tributaria in questione mediante integrale versamento di quanto a tale titolo dovuto, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017.
La disposizione da ultimo citata dispone: “8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018 (…).
10. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Nel caso in esame la controversia risulta definita con il regolare versamento del dovuto, come dichiarato dalla stessa amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
La Corte:
V.to il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, conv. in L. n. 96 del 2017;
dichiara estinto il processo;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020