Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28286 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 04/11/2019), n.28286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3397/2015 proposto da:

FLORGARDEN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

P.V., in proprio e quale legale rappresentante della

FLORGARDEN S.R.L., domiciliati ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato VITTORIO

PERRIA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI DIREZIONE TERRITORIALE LAVORO

SASSARI, in persona del legale rappresentante pro tempore

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 922/2013 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

il 07/06/2013 R.G.N. 3977/2011;

avverso l’ordinanza n. 37/2014 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 9/06/2014 R.G.N.

37/2014.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il Consigliere relatore.

Fatto

RILEVA

che la Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – con ordinanza in data 6 – 9 giugno 2014 ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.,

dichiarava inammissibile l’appello proposto da FLORGARDEN s.r.l. e da

P.V. avverso la sentenza n. 922 pubblicata il 7 giugno 2013, con

la quale era stata respinta dal locale giudice del lavoro l’opposizione

contro l’ordinanza – ingiunzione n. 510 dell’11 ottobre 2011,

notificata il successivo giorno 17, proposta dagli stessi come da atto

depositato il 15 novembre 2011, nei confronti della Direzione

Provinciale del Lavoro di Sassari;

avverso detta sentenza, unitamente all’anzidetta

declaratoria di inammissibilità, non notificata, hanno proposto ricorso

per cassazione FLORGARDEN S.r.l. e la sig.ra P.V., come da atto

in data 22 gennaio 2015, affidato a due motivi, cui ha resistito il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DIREZIONE TERRITORIALE

del LAVORO di Sassari (già Direzione Provinciale del Lavoro) mediante

controricorso del 10 marzo 2015 (notificato presso la cancelleria di

questa Corte, domicilio eletto nel anzidetto ricorso, come indicato

anche nella relativa procura speciale in calce allo stesso, laddove si

dichiarava peraltro di voler ricevere le comunicazioni di rito

all’indirizzo p.e.c. ivi indicato);

comunicati tempestivi avvisi di rito, il Pubblico

Ministero in sede non ha presentato requisitoria con le sue conclusioni e

le parti non hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione al diritto di difesa e al giusto processo, nonchè al contraddittorio; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115,116 e 246 c.p.c., nonchè art. 2697 c.c.

– motivazione contraddittoria e/o gravemente insufficiente – violazione

dei principi giurisprudenziali affermati da questa Corte;

al riguardo si è sostenuto che i giudici di appello, in buona

sostanza, avrebbero considerato corretta la sentenza impugnata nella

parte in cui aveva ritenuto fondato l’accertamento sulla sola ed

esclusiva base del verbale ispettivo e delle sole dichiarazioni rese

dagli informatori agli ispettori, “per giunta, neppure esplicitamente

indicate nel verbale: tutti atti e documenti mai confermati in

tribunale, nè dagli ispettori, nè da coloro che erano stati assunti a

sommarie informazioni”. Ciò aveva comportato una gravissima lesione al

proprio diritto di difesa, sia in primo che in secondo grado, poichè

giudicanti avevano fatto strame dei principi regolatori del processo e

dei relativi oneri probatori, spettanti questi ultimi alla pubblica

amministrazione. Peraltro, l’efficacia fidefaciente ex art. 2700 c.p.c.,

riguardava soltanto la provenienza del sottoscrittore e le

dichiarazioni a lui rese dagli altri e i fatti attestati come avvenuti

in sua presenza o da lui compiuti, efficacia probatoria privilegiata

perciò non inerente ai verbali circa l’intrinseca veridicità delle

dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale durante la propria

ispezione, le quali, secondo parte ricorrente, per poter rilevare a fini

probatori dovevano essere confermate in giudizio dalle persone che le

avevano rese, non essendo sufficienti le dichiarazioni invocate nel

verbale redatto dal pubblico ufficiale. In sostanza, secondo parte

ricorrente, riguardo alle ulteriori circostanze di fatto che il pubblico

ufficiale segnali di avere accertato per averle apprese de relato o in

seguito ad ispezioni documenti, la legge non attribuisce al verbale

alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice.

Pertanto, dal momento che le dichiarazioni degli informatori e i loro

nominativi non erano indicati nei verbali e in ogni caso neppure erano

in alcun modo ascrivibili a circostanze direttamente apprese dei

pubblici ufficiali nel corso dell’operazione di ispezione, bensì a fatti

precedenti meramente riferiti da soggetti presenti in loco, sia il

Tribunale che la Corte d’Appello avevano chiaramente errato

nell’interpretare la giurisprudenza di legittimità dagli stessi

richiamata, finendo per fare il contrario di quello che il precedente

giurisprudenziale citato vietava, cioè attribuire fede privilegiata

all’intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori.

L’asserita attendibilità privilegiata delle dichiarazioni rese dai

lavoratori in occasione dell’ispezione era stata l’unico elemento

invocato dai giudici aditi a sostegno delle proprie decisioni, dal

momento che non esistevano altri elementi di prova che potessero

corroborarne l’attendibilità. Peraltro, l’esigenza di istruzione della

controversia emergeva anche dai documenti prodotti da parte opponente,

dai quali si evinceva che il sig. C. non era un dipendente della

società, ma che egli collaborava con la moglie, la quale a sua volta

svolgeva attività di lavoro autonomo per la stessa opponente FLORGARDEN.

Ciò che integrava quantomeno indizi circa la diversa natura dei

rapporti giuridici tra la società, il C. e la M., tanto più che

l’illecito avrebbe dovuto essere attribuito a quest’ultima, la quale era

la reale fruitrice delle prestazioni lavorative rese dal marito “in

nero” (“con buona pace dell’asserita attendibilità dei due coniugi

“disinteressati””). Lo stesso Ministero si era offerto di provare la

fondatezza dell’ordinanza ingiunzione opposta e del verbale ispettivo

con le opportune allegazioni istruttorie, sicchè l’attendibilità delle

dichiarazioni supinamente attestata dai giudici di merito andava

debitamente compiutamente e valutata a seguito dell’assunzione delle

prove testimoniali dedotte dalle parti o quantomeno in base ai documenti

all’uopo prodotti. Nè occorreva una querela di falso, posto che il

verbale, come già ricordato, non faceva piena prova circa le

dichiarazioni ivi assunte, appunto fino a querela di falso.

Per altro verso, la Corte territoriale si era limitata a dichiarare

che la ricchezza di precisazioni e la conformità delle risposte

escludeva che i denuncianti fossero testi inattendibili o comunque

interessati ai sensi dell’art. 246 c.p.c..

Tuttavia, il fatto che tra gli informatori figurassero anche gli stessi

C. e M., chiaramente interessati alla condanna della società

opponente, nonchè altri lavoratori in causa con la stessa rendeva

chiaramente manifesta l’estrema fragilità di quelle dichiarazioni, che

invece la Corte d’Appello aveva ritenuto dotate di rilevante

attendibilità e credibilità. A tal proposito parte ricorrente ha

richiamato alcune pronunce di questa Corte, tra le quali la n. 10545 del

9 maggio 2007 e la n. 12739 del 29 maggio 2006.

Pertanto, era stato gravemente leso il diritto di difesa di essi

opponenti, laddove era stato in particolare del tutto omesso di prendere

in considerazione il principio fondamentale in forza del quale le prove

devono essere assunte durante il processo nel contraddittorio tra le

parti con le garanzie derivanti dalla direzione del procedimento davanti

al giudice.

Quanto, poi, alla rilevata omissione di specifica censura in ordine

alla mancata ammissione della prova orale richiesta in primo grado,

parte ricorrente ha ribadito che gli oneri probatori circa la fondatezza

dell’ordinanza ingiunzione gravavano sul Ministero, che in sede di note

conclusionali aveva omesso la riproposizione delle richieste

istruttorie formulate con la sua memoria difensiva, con conseguente

rinuncia alle stesse.

Tutto ciò considerato, era evidente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dei principi fondamentali del giusto processo espressi dalla Costituzione;

con il secondo motivo parte ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.c.

(? c.p.c. ?), in relazione alla L. 23 aprile 2002, n. 73, art. 3, comma

3 e successive modifiche ed integrazioni. Infatti, il giudice di primo

grado aveva omesso ogni concreta motivazione circa la sussistenza dei

requisiti caratteristici della subordinazione del rapporto di lavoro al

fine dell’applicazione delle sanzioni contestate. In particolare,

l’asserita continuità del rapporto con l’inserimento nell’organizzazione

aziendale, l’osservanza di un orario fisso predeterminato da

rispettare, la retribuzione fissa predeterminata con difetto di ogni

rischio di impresa nonchè l’asserita sottoposizione alle direttive di

Ca.Fr. e Vi. concretizzavano affermazioni rimaste prive di

qualunque riscontro probatorio, tra cui anche le dichiarazioni

acquisite dagli ispettori;

tanto premesso, va in primo luogo ricordato come il giudice adito

-rilevato in via preliminare che nell’ambito del procedimento di

opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione parte attrice in senso

sostanziale deve ritenersi quella opposta cui per l’effetto è devoluto

l’onere probatorio ex art. 2697 c.c.,

secondo la citata giurisprudenza, mentre compete all’opponente, che

assume formalmente la veste di parte convenuta, la prova dei fatti

impeditivi ed estintivi – avesse osservato che nel caso di specie a

sostegno dei fatti contestati con l’ordinanza impugnata

l’amministrazione resistente aveva prodotto, tra le altre, le

dichiarazioni rese in sede ispettiva da A.R. e da

F.V.. Costoro avevano confermato che C.G. e M.S.

avevano lavorato alle dipendenze della società FLOGARDEN fin dal 2007,

mentre parte ricorrente aveva contestato che il C. avesse prestato la

sua attività di lavoro in nero presso Garden Center FLORGARDEN s.r.l.,

opponente, dal 24 aprile 2007 al 4 settembre 2008 come commesso addetto

alla vendita, laddove in effetti costui non aveva mai prestato attività

di lavoro alle dipendenze della società prima del settembre dell’anno

2008. Il primo giudicante aveva evidenziato come A.R. avesse

dichiarato ai verbalizzanti, in data 28 marzo 2011, che C.G. e

M.S. prestavano la loro attività professionale di maestri

fiorai per la Florgarden sin dal 2007, a tempo pieno e per l’intero

orario di apertura al pubblico, allo stesso modo di altri colleghi, dal

lunedì al sabato e a turno pure la domenica, essendo stati addetti alla

vendita e al confezionamento dei fiori, nonchè alla cassa e alla

predisposizione di preventivi per i matrimoni. Inoltre, nel 2009, anno

in cui i dipendenti, tra i quali pure il C. e la M., con

contratto full time erano stati costretti a passare al part-time, di

fatto avevano continuato a lavorare con lo stesso orario a tempo pieno

in precedenza osservato. Tali fatti erano stati confermati anche con le

dichiarazioni rese il 29 marzo 2011 da F.V.. Lo stesso

C.G. il 18 gennaio 2011 aveva dichiarato di aver lavorato presso il

Garden Center di Florgarden sito in (OMISSIS) dal 27 aprile 2007 al 30

settembre 2009, precisando che dall’aprile 2007 sino al 4 ottobre 2008

aveva lavorato per l’anzidetta società in nero, mentre dall’ottobre 2008

era stato assunto con contratto a tempo pieno, laddove poi dal mese di

aprile 2009 la società aveva modificato il contratto da tempo pieno a

tempo parziale, ma che egli di fatto aveva continuato a lavorare a tempo

pieno e a percepire la retribuzione corrispostagli in precedenza, con

la parte eccedente il part-time in contanti e fuoribusta, unitamente

alla sua compagna M.. Parimenti, M.S. in data 18

gennaio 2011 aveva dichiarato di aver lavorato presso il Garden Center

denominato Florgarden s.r.l. ai primi di marzo dell’anno 2007 sino al 30

settembre 2009, precisando che da marzo 2007 al dicembre 2008 aveva

operato per la suddetta società come lavoratrice autonoma con partita

i.v.a., mentre a dicembre 2008 era stata assunta come dipendente a tempo

pieno e indeterminato, lavorando tutti i giorni dal lunedì alla

domenica secondo gli orari indicati e con un giorno di riposo

settimanale non necessariamente ricadente nella domenica. Da aprile 2009

la società aveva poi modificato il contratto da tempo pieno a tempo

parziale, ma che di fatto aveva continuato a lavorare con gli stessi

orari full time percependo la medesima retribuzione, ma con la parte

eccedente il part-time fuoribusta in contanti. Secondo il giudice di

primo grado, pertanto, le dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori

agli ispettori nel corso degli accertamenti, come da allegati in atti,

avevano dato pieno riscontro la tesi sostenuta la parte opposta circa la

sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il C.G. e la

Florgarden Srl. Nella valutazione complessiva degli acquisiti elementi

non poteva prescindersi dalle anzidette dichiarazioni, anche se poi i

lavoratori non erano stati escussi come testi in udienza. Richiamava la

giurisprudenza (Cass. sezioni unite n. 12545 del 1992),

secondo cui l’efficacia probatoria delle dichiarazioni acquisite nel

corso dell’accertamento ispettivo faceva fede fino a querela di falso

per le attività che il pubblico ufficiale dichiarava di aver compiuto o

che erano state compiute in sua presenza, ovvero delle dichiarazioni al

medesimo rese in sede di accertamento. Tale efficacia probatoria

privilegiata, tuttavia, non assisteva l’intrinseca veridicità delle

dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, le quali però erano da

considerare in assoluto dotate di un grado di attendibilità

privilegiata, perchè rese senza preavviso e perciò più genuine e

sincere, in quanto non inquinate dalla volontà di favorire il proprio

datore di lavoro. Detta attendibilità privilegiata, inoltre, era da

considerare ulteriormente rafforzata in presenza di dichiarazioni

contenenti una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai

tempi e alle modalità con le quali l’attività lavorativa risultava in

concreto svolta, le quali non potevano che confortare tale valutazione.

Pertanto, secondo il Tribunale, erano perfettamente ravvisabili nei

rapporti di lavoro concernenti C.G. e M.S. gli

elementi presuntivi della subordinazione: continuità del rapporto e

inserimento nell’organizzazione aziendale, orario di lavoro fisso e

predeterminato da rispettare con l’obbligo di chiedere l’autorizzazione

per eventuali assenze, retribuzione fissa predeterminata evidenziante la

mancanza di un rischio d’impresa, la sottoposizione alle direttive di

Ca.Fr. e Vi.. Quindi, l’opponente doveva ritenersi tenuta

a provvedere, nel corso dei rapporti di lavoro oggetto di

contestazione, agli obblighi di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 dello stesso anno, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, convertito con modifiche in L. n. 248 del 2006, D.L. n. 510 del 1996, art. 9 bis, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 608 del 1996, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, nonchè al D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, come sostituito dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, comma 1. Pertanto, la sanzione pecuniaria comminata era da considerarsi legittima;

la Corte d’Appello, quindi, nel confermare l’anzidetta pronuncia

mediante declaratoria di inammissibilità dell’interposto gravame, ha

osservato che l’impugnazione non aveva ragionevole probabilità di essere

accolta, visto che con un unico articolato motivo parte appellante si

era doluta dell’efficacia probatoria attribuita dal tribunale alle

dichiarazioni rese agli ispettori, i cui verbali erano stati prodotti in

giudizio, trattandosi di dichiarazioni scritte provenienti da terzi,

raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistiti dall’efficacia di

cui all’art. 2700 c.p.c., quanto alla circostanza della loro

effettuazione, richiamando inoltre Cass. lav. 17 agosto 2004 n. 16055, nonchè 6 settembre 2012n. 14965,

secondo la quale il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente

previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è

attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui

trae origine, in particolare mediante allegazione delle dichiarazioni

rese da terzi, restando comunque liberamente valutabile dal giudice in

concorso con altri elementi probatori. Nello stesso senso, si era

pronunciata Cass. 8 gennaio 2014 n. 166.

Dunque, il percorso motivazionale osservato dal primo giudicante era

conforme ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di

legittimità nella parte in cui aveva utilizzato a fini probatori

dichiarazioni rilasciate dalle persone informate sui fatti di causa agli

ispettori di lavoro in sede di accertamento, rilevando che – per quanto

i relativi verbali non potessero considerarsi assistiti da fede

privilegiata in ordine alla loro intrinseca veridicità – dette

dichiarazioni erano comunque dotate di una rilevante attendibilità,

perchè rese nell’immediatezza dell’ispezione. La loro credibilità non

andava, infatti, confusa con la fede privilegiata sino a querela di

falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua

presenza, valore questo che il tribunale non aveva attribuito affatto

alle dichiarazioni degli informatori, citandosi sul punto Cass. 19 aprile 2010 n. 9251, parimenti 6 giugno 2008n. 15073.

Quanto, poi, all’attendibilità dei soggetti assunti a verbale dagli

ispettori, la ricchezza di precisazioni e la conformità delle risposte

escludeva che i denuncianti C. – M. fossero inattendibili o

comunque interessati ai sensi dell’art. 246 c.p.c., citandosi sul punto Cass. 8 febbraio 2011 n. 3051,

circa l’esclusa incapacità a testimoniare che l’art. 246 codice di rito

ricollega non solo alla posizione di parte formale e sostanziale del

giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da

quella dedotta in giudizio da altro soggetto, nell’ambito del giudizio

tra ente previdenziale e parte datoriale. Infine, la Corte territoriale

ha osservato che gli appellanti non avevano proposto alcuna specifica

censura in ordine alla mancata ammissione della prova orale dagli stessi

dedotta in primo grado, nè avevano interesse a dolersi della mancata

ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte;

tanto premesso, il ricorso è inammissibile per tardività, a parte poi taluni difetti di autosufficienza e di specificità ex art. 366 c.p.c., nonchè carenza di doglianze censurabili in questa sede di legittimità ex art. 360 c.p.c.;

invero, parte ricorrente ha omesso di far presente se, come e

quando le sia stata comunicata l’anzidetta ordinanza n. 37 in data sei –

nove giugno 2014 della Corte d’Appello, pronunciata ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.,

essendosi limitata a dedurre l’omessa notificazione del provvedimento,

avendo però chiesto la notifica del ricorso per cassazione in data 22

gennaio 2015, cioè ben oltre il termine di giorni sessanta, pur

computando la sospensione feriale (secondo il testo della L. n. 742 del 1969, art. 1,

qui ratione temporis applicabile) dal primo agosto al 15 settembre

dell’anno 2014 (infatti, sommando 21 giorni di giugno, 31 di luglio e 8

di settembre, questi ultimi dal 16 incluso, il 60 giorno andava a

scadere martedì 23 settembre 2014, ultimo giorno feriale utile);

tale rilevante omessa allegazione rende pertanto il ricorso inammissibile (cfr. Cass. III civ. n. 20852 del 21/08/2018), poichè la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c.,

comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla

sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto

prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto

omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.,

opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione,

ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare

la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c.,

proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha

l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo

quest’ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la

mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del c.d. termine

lungo (in senso conforme, tra le altre, Cass. VI civ. – 3, ordinanza n. 2594 del 9/2/2016);

l’anzidetta rilevata tardività è assorbente rispetto anche alle

menzionate ulteriori lacune, che rendono anch’esse inammissibili il

ricorso, laddove peraltro la succitata seconda censura appare anche

nuova rispetto alle doglianze fatte valere (cfr. pagg. da 7 a 11 del

ricorso per cassazione) a suo tempo con l’interposto gravame (peraltro

infondate alla stregua di quanto, correttamente e motivatamente,

apprezzato e statuito dai giudici di merito in precedenza aditi. Cfr. a

tal riguardo, in part., Cass. lav. n. 16055 del 17/08/2004:

ai fini di accertare l’intervenuta violazione, da parte del datore di

lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento

degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei rapporti

di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le

dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da

pubblici ufficiali e come tali assistite dall’efficacia di cui all’art. 2700 c.c.,

quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore

quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti

dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali.

V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916 del 3/2/1996,

secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque

dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di

falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c.,

solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle

dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come

avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda

le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel

corso dell’inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre

indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno

un’attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova

contraria. Conforme Cass. n. 7095 del 1994. Cfr., inoltre, Cass. lav. n. 14965 del 6/9/2012,

secondo cui, in particolare, il rapporto ispettivo dei funzionari

dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di

falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi

da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal

giudice in concorso con gli altri elementi probatori. In senso analogo Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010. Parimenti, Cass. n. 15073 del 6/6/2008, conforme Cass. lav. n. 3525 del 22/02/2005. V. altresì Cass. lav. n. 4651 del 26/02/2009,

secondo cui nell’ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza

ingiunzione emessa dall’ispettorato provinciale del lavoro nei confronti

di un datore di lavoro, il lavoratore non è incapace di testimoniare, ex art. 246 c.p.c.,

quando l’oggettiva natura della violazione commessa ovvero la posizione

giuridica del lavoratore non gli consentano il conseguimento di

specifici diritti connessi all’oggetto della causa, sicchè, pur

attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una

sua pur potenziale pretesa sia inipotizzabile);

pertanto, il ricorso va disatteso, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese;

atteso l’esito negativo dell’impugnazione, sussistono i presupposti processuali di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Condanna le ricorrenti

al pagamento delle spese, che liquida a favore di parte controricorrente

nella misura di complessivi Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00), oltre

spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo

di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a

norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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