Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28285 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 22/12/2011), n.28285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.T.V. (OMISSIS), F.D.T.R.

N. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato PATTI SALVATORE LUCIO, che

li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

NAVALE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), (d’ora innanzi, breviter

Navale), in persona del Procuratore Speciale, Sig.ra Dott.ssa

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

SCROFA 64 – ST LEG ZUNARELLI, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

CELLAMARE, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTI SILVIA giusta

delega in atti;

– controricorrente –

contro

IMPERATORE TRAVEL SRL (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

IMPERATORE TRAVEL SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico sig. P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato COLUMBA DOMENICO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTORANO ORLANDO

giusta delega in atti;

– ricorrenti incidentali –

e contro

D.T.V. (OMISSIS), NAVALE ASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS), F.D.T.R.N. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 506/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/04/2009; R.G.N. 2566/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato PATRIZIA GIANNINI per delega;

udito l’Avvocato ANSELMO BARONE per delega;

udito l’Avvocato DOMENICO COLUMBA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I coniugi D.T. ( V. e R.N.), che avevano acquistato, per entrambi, due distinti pacchetti turistici per trascorrere quindici giorni di vacanza ad (OMISSIS), e avevano pagato l’intero corrispettivo, non li utilizzavano a causa della malattia di V., sopravvenuta nell’imminenza del primo viaggio e nell’imminenza del secondo, organizzato subito dopo che il primo non era andato a buon fine.

I D.T. convenivano in giudizio la società Imperatore Travel srl (tour operator) e la Navale Assicurazioni Spa (che aveva garantito la rinuncia del viaggiatore per motivi imprevedibili, quali la malattia improvvisa, con un scoperto del 20 % sul corrispettivo di recesso o penale, previa detrazione delle voci escluse dalla garanzia, quali costi di gestione pratica, spese varie, quota assicurativa) chiedendo: a) la condanna della Imperatore ai rimborso dell’intera somma versata (Euro 6.828,00, oltre accessori), previo riconoscimento della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (artt. 1256 e 1463 cod. civ. e del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 86, lett. d)) e della vessatorità della clausola contrattuale che prevede la garanzia della società Navale; b) in via alternativa, ritenere valido il contratto tra gli attori e la Imperatore e operativa la polizza, ma dichiarare la vessatorietà e l’inefficacia della limitazione della garanzia con lo scoperto del 20% e condannare la Navale a pagare l’intero importo della penale (Euro 5.566,40) e la Imperatore alla residua somma (Euro 1.261,60) rispetto all’importo complessivo pagato.

Nel corso del giudizio gli attori accettavano dalla Navale, come acconto, la somma di Euro 4.928,00, corrispondente, secondo la società di assicurazione, all’importo dovuto per la garanzia assicurativa, tenuto conto dello scoperto del 20% e delle voci sottratte alla garanzia.

Con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, gli attori, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni dell’atto di citazione, precisavano le stesse chiedendo – ricevuta dalla Navale la somma di Euro 4.928,00 – il rimborso della somma restante di Euro 638,00, rispetto a quella versata di Euro 5.566,00, a carico delle società in solido o separatamente; tali conclusioni, erano riportate nella comparsa conclusionale.

Nella contumacia della Imperatore, il Tribunale rigettava ogni domanda nei confronti della Navale e condannava la Imperatore a versare ai D.T. la somma di Euro 1.900,00 (pari alla differenza tra l’intero importo pagato dai D.T. alla Imperatore e quanto rimborsato ai D.T. dalla Navale).

2. La Corte di appello di Firenze (sentenza del 15 aprile 2009), decidendo l’appello principale della società Imperatore e quello incidentale dei D.T., ai fini che ancora rilevano:

a) dichiarava inammissibile, per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342 cod. proc. civ., l’appello incidentale dei D.T.;

b) accoglieva parzialmente l’appello principale della Imperatore, rigettando ogni domanda concernente il pacchetto turistico acquistato da D.T.R.N.;

c) rigettava l’appello principale nella parte in cui la Imperatore pretendeva il pagamento della penale (importo pattuito) rispetto a V.;

d) accoglieva parzialmente l’appello principale della Imperatore, riconoscendo il vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado, e ritenendo dovuto dalla Imperatori a D.T.V. l’importo limitato a Euro 638,00.

3. Avverso la suddetta sentenza i D.T. propongono ricorso per cassazione con tre motivi.

Le società intimate resistono con controricorso. La Imperatore propone ricorso incidentale con sei motivi, esplicati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La decisione ha per oggetto i ricorsi riuniti proposti avverso la stessa sentenza.

2. L’esame delle censure segue l’ordine logico. Pertanto, si esamineranno:

– i primi quattro motivi del ricorso incidentale, volti a censurare la sentenza nella parte in cui riconosce la non imputabilità a V. del fatto sopravvenuto che impedì la partenza;

– il terzo motivo del ricorso principale, relativo al mancato riconoscimento del fatto sopravvenuto non imputabile al coniuge ( R.);

– il quinto motivo del ricorso incidentale concernente la condanna della Imperatore nonostante la accettazione, da parte dei D.T., di quanto rimborsato dall’Assicurazione;

– il primo motivo del ricorso principale, volto a far affermare che a Imperatore avrebbe dovuto essere condannata ad una maggiore somma;

– il secondo motivo del ricorso principale concernente l’appello dei D.T., ritenuto inammissibile, nei confronti della Assicurazione;

– il sesto motivo del ricorso incidentale, volto a contestare la somma cui il giudice ha condannato la Imperatore.

3. I primi quattro motivi del ricorso incidentale censurano quella parte della sentenza che, confermando quella di primo grado, aveva riconosciuto l’impossibilità sopravvenuta, per malattia, di D.T.V. ad utilizzare la prestazione convenuta nell’acquisto dei due pacchetti turistici.

I primi due deducono insufficiente e contraddittoria motivazione per aver ritenuto il recesso di V. giustificato: nonostante nella giurisprudenza il venir meno della finalità turistica sia collegata ad eventi negativamente incidenti sull’interesse creditorio, tali, da farlo venire meno del tutto; tali, da vanificare la finalità di vacanza; facendo riferimento alla documentazione medica senza nemmeno esaminarla; senza prendere in considerazione: il carattere temporaneo dell’impedimento; la circostanza che lo stesso V. si era recato in agenzia al quinto giorno di malattia per prenotare il secondo viaggio e conosceva la propria patologia.

Con il terzo e quarto motivo si censura la stessa parte della sentenza, deducendo: la violazione degli artt. 1206, 1207 e 1464 cod. civ., non avendo il giudice valutato la natura temporanea di comuni indisposizioni fisiche, anche in riferimento alla durata bisettimanale dei viaggi (terzo); in subordine (quarto), la violazione degli artt. 1175, 1375, 1256 cod. civ., non avendo dato il giudice rilievo al profilo della responsabilità precontrattuale del contraente ai fini della addebitabilità allo stesso del mancato godimento, conoscendo il proprio stato di salute, soprattutto rispetto al secondo viaggio.

3.1. I motivi sono tutti inammissibili.

Anche quando deduce violazioni di legge, in realtà, la ricorrente censura la sentenza sotto il profilo motivazionale e prospetta, sia pure rilevando contraddizioni motivazionali, solo un diverso apprezzamento, a se favorevole, dei fatti e delle prove, chiedendo inammissibilmente alla Corte un riesame del merito.

Invece, la Corte ha rigettato l’appello con motivazione sufficiente, anche se sintetica, completa e immune da vizi logici, all’esito della valutazione delle prove documentali in ordine all’impossibilità per D.T.V. di usufruire delle vacanze programmate.

Il quarto motivo, poi, ha il carattere della novità, non emergendo dalla decisione e non essendo neanche stato dedotto se la questione posta rientrava tra le questioni controverse sulle quali il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi.

4. Con il terzo motivo del ricorso principale si censura la parte della sentenza che ha rigettato ogni domanda rispetto all’acquisto dei pacchetti turistici da parte di R.N., la quale non aveva usufruito della vacanza organizzata per la sopravvenuta malattia del marito.

Si deduce la violazione dell’art. 86, lett. d) del codice di consumo, secondo il quale l’obiettiva finalità vacanziera del contratto verrebbe meno anche nei confronti della moglie, per il sopraggiungere della malattia del marito che le impedisca di effettuare la vacanza che i coniugi si erano determinati a trascorrere insieme, con conseguente giustificazione del recesso di questa.

4.1. Il motivo va rigettato.

La Corte di merito ha rigettato la domanda della moglie confinando nell’ambito dei motivi interni e personali (progettazione della vacanza con il marito, poi impossibilitato) le ragioni della mancata utilizzazione dei pacchetti turistici; motivi inidonei e irrilevanti rispetto alla oggettiva impossibilità di utilizzazione della prestazione convenuta.

In tal modo, ha correttamente fatto applicazione della giurisprudenza di legittimità, che ha valorizzato la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, non imputabile al creditore, quando questa è tale da vanificare la finalità di vacanza, distinguendola dalle finalità ulteriori che inducono a stipulare un contratto, quali motivi personali (Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958, Cass. 24 luglio 2007, n. 16315, cfr. motivazione).

5. Il quinto motivo del ricorso incidentale censura la sentenza, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nella parte in cui comporta la condanna della Imperatori al pagamento in favore dei coniugi nonostante l’accettazione del rimborso da parte della Assicurazione.

5.1. Il profilo è inammissibile sulla base della giurisprudenza della Corte, secondo la quale i vizi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – salvo che non investano diversi fatti controversi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi, non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonchè insufficiente e, ancora contraddittoria; con la conseguenza, che è onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta essere rimessa al giudice. (Cass. 25 gennaio 2011 n. 1747; Cass. 30 marzo 2010, n. 7626; Cass. 19 gennaio 2010, n. 713, in motivazione).

6. Con il primo motivo del ricorso principale si censura la parte della sentenza che, in accoglimento dell’appello principale della Imperatori (per ultra petizione sulla domanda avanzata dai D. T., come quantificata in sede di precisazione delle conclusioni), ha ravvisato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e ridotto l’importo riconosciuto da primo giudice.

Si deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) sul fatto decisivo dell’interpretazione della domanda attorea, per non aver il giudice dato rilievo alla volontà ricavabile dagli atti processuali, da cui risulterebbe l’interesse degli attori di mantenere le richieste iniziali, e aver, invece, dato peso ad una omissione letterale delle conclusioni.

6.1. Il motivo è inammissibile.

La censura non è pertinente rispetto alla ratio della decisione impugnata.

Nel decisum viene in rilievo non una omissione nella precisazione delle conclusioni rispetto alla domanda iniziale, ma un quid pluris, nel senso di una diversa quantificazione; tanto è vero che in appello gli attori (attuali ricorrenti principali) si erano difesi affermando che la diversa quantificazione fosse dovuta a errore materiale.

Inoltre, l’esplicazione del motivo riporta il richiamo (nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5 e nella comparsa conclusionale) alle conclusioni dell’atto di citazione e non riporta la somma precisa, il minor importo che costituisce il quid pluris valutato dal giudice, con conseguente difetto di autosufficienza. Infine, si deduce come difetto di motivazione un error in procedendo.

7. Con il secondo motivo del ricorso principale, si censura la parte della sentenza che ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, l’appello incidentale proposto dai D.T. nei confronti della Navale. Si deduce la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, essendo, invece, i motivi di appello specifici.

7.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e difetto di autosufficienza.

Infatti, nella parte esplicativa, sono sintetizzati i motivi di appello incidentale ma non le parti della sentenza di primo grado censurata, nè risulta la finalizzazione dell’appello incidentale rispetto alla decisione impugnata con appello. In sostanza, la Corte non è messa in grado di comprendere la censura alla sentenza di primo grado, in relazione alla quale solo potrebbe valutarsi la specificità o meno dei motivi di appello.

8. Con il sesto motivo del ricorso incidentale la Imperatore censura la sentenza per contraddittorietà della motivazione laddove, pur rigettando le domande della moglie, condanna il tour operator al residuo, anche nei suoi confronti, rispetto a quanto corrisposto dall’Assicurazione.

8.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità e determinatezza della censura. Invero non risulta allegato, nella parte esplicativa del ricorso e nel momento di sintesi che lo conclude, che la somma dovuta dalla Imperatore sia riferibile anche alla moglie e non solo al marito. Tanto anche in considerazione del fatto, risultante dallo stesso svolgimento del processo riportato nella prima parte del controricorso con ricorso incidentale della Imperatore, che i D.T., nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado avevano chiesto alla Imperatore, quale somma residua per i due coniugi, un importo (Euro 1.261,60) pari circa al doppio di quello riconosciuto dal giudice di appello dopo aver rigettato ogni domanda della moglie.

9. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Le spese sono integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale;

invece, seguono la soccombenza nei rapporti tra i ricorrenti principali e l’Assicurazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese processuali del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale; condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore di Navale Assicurazioni Spa.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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