Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28285 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28285 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai numeri 5540 e 7866 del ruolo generale
dell’anno 2007, rispettivamente proposti
da
Agenzia delle entrate, in persona del ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente contro
Sorrentino Luigi, rappresentato e difeso, giusta mandato
a margine del controricorso, dagli avvocati Emiliano
Sorrentino e Carlo Srubek Tomassy, elettivamente
domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, alla via
Caio Mario, n. 27
-controricorrente e ricorrente incidentaleRG n. 5540/2007 e 7866/07
Angelina-Maria errino

re

Data pubblicazione: 18/12/2013

Papinu 2 di I i

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Friuli Venezia-Giulia, sezione l°, depositata in data 5
dicembre 2006, n. 101/1/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

D’Ascia e per il contribuente l’avv. Carlo Srubek Tomassy;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso principale, assorbito quello incidentale
Fatto
L’avv. Luigi Sorrentino, procuratore sportivo, ricevette due
avvisi di accertamento, concernenti rispettivamente Iva, Irper ed
Irap per gli anni d’imposta 1999 e 2000.
Scaturivano, gli avvisi, dalla mancata dichiarazione di redditi
derivanti da compensi ottenuti dai giocatori di calcio Vlikoia
Dragan e Molinari Morris, a fronte delle prestazioni di procuratore
sportivo svolte e dalla indebita deduzione dalla base imponibile ai
fini Iva delle somme percepite dalla società Parma A.C. a titolo di
rimborso delle anticipazioni dal contribuente

sostenute per

l’acquisto dei diritti alle prestazioni del giocatore Serie Anthony,
non essendo state, le spese, anticipate in nome e per conto della
società.
L’avv. Sorrentino impugnò gli avvisi, ma la Commissione
tributaria provinciale, previa riunione, respinse i ricorsi, con
sentenza, che la Commissione tributaria regionale ha ribaltato per i
profili in esame (con esclusione, dunque, precisa la decisione, dei
<>), sostenendo, quanto al primo rilievo, concernente i
compensi ottenuti dai giocatori di calcio, che l’esame dei relativi
contratti evidenzia l’estraneità del contribuente ai rapporti ivi
regolati, là dove, in relazione al secondo rilievo, inerente al

rimborso delle anticipazioni mostra che esse sono state trattate alla
stregua dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
numero 633/72, dovendo, per conseguenza, essere escluse dalla
base imponibile ai fini iva.
L’Agenzia delle entrate ricorre per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo, afferente soltanto
a questo secondo rilievo.
Il contribuente replica con controricorso, spieuando

tltic

ricorso incidentale.
Entrambe le parti depositano memorie ex articolo 378 c.p.c.
Diritto
/.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in

quanto afferenti alla medesima sentenza.
2.-Carente d’interesse è l’eccezione pregiudiziale proposta dal
contribuente in ordine all’inesistenza della notifica del ricorso. in
quanto avvenuta presso domicilio diverso da quello eletto.
2.1.-È principio ormai comunemente recepito quello secondo
cui l’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre
quando essa sia stata eseguita in modo assolutamente non previsto
dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico
dell’istituto, come accade quando la consegna dell’atto avvenga a
persona ed in luogo non riferibili al destinatario e non vi sia stata
una qualsiasi consegna dell’atto da notificare.
RG n. 5540/2007 e 7866/07
Angelina-Maria Perrin

rimborso delle anticipazioni, che il fatto stesso dell ‘av cnuto

Pdgiird

4

Il

Si configura invece la nullità della notificazione quando.
nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in
tema o di individuazione delle persone legittimate a ricevere la
consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna ele\ e
essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente

avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione
(Cass. 18 luglio 2008, n. 19985; Cass. 12 maggio 2011, n. 10464).
Sul punto, si è specificato, anche la notifica del ricorso per
cassazione al codifensore costituito della parte appellata, privo della
qualità di domiciliatario della medesima per il giudizio di appello,
deve ritenersi nulla e non inesistente, poiché il professionista presso
cui la notifica dell’atto risulta compiuta è pur sempre un difensore
costituito del destinatario, con la conseguenza che tale nullita
senz’altro sanata ove quest’ultimo si costituisca in giudizio (Cass.
20 gennaio 2006, n. 1108).

2.2.-In particolare, ha ulteriormente precisato la Corte (Cass. 7
febbraio 2013, n. 2907), sia pure in tema di notificazione dell’atto
di appello avverso la decisione della commissione tributaria
provinciale effettuata al difensore al domicilio inizialmente indicato
per il giudizio, la consegna a persona dichiaratasi abilitata

a

riceverlo quale collaboratore, priva di rilevanza la circostanza clic il
difensore destinatario abbia nel frattempo comunicato la variazione
dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di una
relazione, tale da autorizzare la presunzione che il difensore
medesimo sia stato informato del contenuto dell’atto notificato.
2.3.-Ed è quanto accaduto nel nostro caso.
Riferisce il contribuente di aver dichiarato di eleggere domicilio
a Gorizia, presso lo studio dell’avv. Emiliano Sorrentino, mentre il
RG n. 55402007 e 7866107

avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo

Pallina 5 di Il

ricorso per cassazione è stato notificato a Trieste, alla via Cicerone,
n. 4, presso l’avv. Roberto Scirocco, ossia nel domicilio eletto nel
procedimento di appello davanti alla Commissione tributaria
regionale.
Il punto è che emerge dalla relata di notifica che il ricorso era

Sorrentino e che è stato ricevuto da <>.
2.4.-Per conseguenza, la regolare notifica del controricorso e del
ricorso incidentale da parte del contribuente è idonea a sanare la
nullità ex art. 156 c.p.c., e la costituzione assorbe anche l’altro
profilo denunciato, concernente la consegna di una sola copia.
anziché di una copia per ciascuno dei procuratori nominati nel
giudizio di appello (a nulla rilevando che la costituzione sia
avvenuta per eccepire la nullità: Cass. 4 aprile 2008, n. 8777).
3.-Con l’unico motivo del ricorso principale, proposto ex
articolo 360, 10 comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate lamenta
la violazione e falsa applicazione dell’articolo 15,

10 comma,

numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633
del 1972, sostenendo che non possa essere dedotta dalla

base

imponibile ai fini Iva la somma percepita a titolo di rimborso per
anticipazioni fatte nell’interesse della controparte, ma senza
spenderne il nome. La formulazione del quesito e degli argomenti
posti a suo fondamento sono chiari ed inequivoci, di guisa che il
riferimento nel quesito all’articolo 19 anziché all’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972
(oggetto di eccezione d’inammissibilità del motivo da parte del
contribuente) non innesta alcun elemento di confusione, potendo
essere catalogato come mero, innocuo refuso.
RG ti. 5540 2007 e 7866/07
estellSore

pur sempre indirizzato a Sorrentino Luigi presso l’avv. Emiliano

ILiiL 6

II

3.1.-11 motivo è fondato e va in conseguenza accolto.
Il numero 3 del l° comma dell’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, nel testo viliente
ratione temporis, stabilisce che non concorrono a formare la base
imponibile <<3) le somme dovute a titolo di rimborso delle regolarmente documentate>>.
3.2.-La ratio della esclusione di dette somme dal computo della
base imponibile è evidente, trattandosi di semplici partite di giro,
che, come tali, non hanno natura di corrispettivo per la prestazione
del servizio (in termini, Cass. 17 giugno 2011, n. 13324).
E che siano mere partite di giro, lo si evince dalla circostanza
che il congegno della spendita del nome, espressamente evocato
dalla norma, fissa un criterio d’imputazione soggettiva degli atti e.
in particolare, dei negozi giuridici: la regola, fissata dal I dell’alt 1705 del codice civile, è che gli effetti diretti dell’atto si
producono nella sfera giuridica del soggetto il cui nome sia
dichiarato nella conclusione del negozio. È in applicazione di
questa regola che il mandatario, il quale agisca in nome proprio,
acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal negozio
gestorio.
3.3.-Nel caso in questione, invece, è indubitabile, secondo il
contenuto della scrittura riportata in sentenza ed oggetto delle
valutazione di entrambe le parti, che l’attività del contribuente sia
stata volta, come riferisce la sentenza, nel riportare il passo
rilevante della scrittura, per <<...trattare...nell'interesse e _per conto del Parma il trasferimento del Serie dall'Hajdue Spalalo ai Parma...>>. 11 riferimento all’interesse e non al nome del Parma

RG li. 5540 2007 e 7866 07
Angelina-Maria P

anticipazioni ,fatte in nome e per conto della controparte, purché

Pagina 7 di I I

evidenzia, per conseguenza, che si tratti, nel caso in esame, di
mandato senza rappresentanza.
3.4.-Sul punto, del resto, la scrittura risponde alla fisionomia
dell’attività del procuratore sportivo (attualmente designato come
agente di calciatori), libero professionista che, avendone rice\

calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di
prestazione sportiva oppure fra due società per la conclusione del
trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore. svollendo.
quindi,

un’attività

inquadrabile

nella

prestazione

d’opeia

professionale (art. 2229 c.c.), che ha come presupposto, appunto, la
stipula di un mandato senza rappresentanza.
E tale ricostruzione s’impone vieppiù nel

caso in esank.s.

considerando che la Corte, sia pure con riguardo al distinto
contratto intercorso tra il contribuente e il giocatore Seric nel 1999,
l’ha qualificato come contratto misto normativo, che assume la
forma di un contratto neutro di mandato, mentre realizza l’oggetto e
la causa propria della ragione di un affare che

avvantaggia

l’avvocato procuratore sportivo (Cass. 20 settembre 2012, n.
15934).
4.-Ciò posto, la tesi sostenuta dalla sentenza

impugnata.

secondo cui la circostanza che le somme corrisposte

dal

contribuente a terzi, ma nell’interesse dell’A.S. Parma, gli siano
state rimborsate determina l’applicabilità del regime stabilito

dall’articolo 15, 1° comma, n. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/72, in quanto <<...i costi che sono ci ioicilc carico normalmente non si rimborsano essendo coliiI)resi nell'ammontare dei compensi o ricavi che si percepiscoim infondata, se non addirittura fuorviante. RG n. 5540/2007 e 7866/07 Angelina-Mar 'sore titolo oneroso, l'incarico, cura e promuove i rapporti i .ra un Pagina 8 di I I 5.- 11 mandato senza rappresentanza riceve ai fini Iva una particolare disciplina, che si traduce nel riconoscimento di autonoma rilevanza dei passaggi di servizi tra il mandatario ed il mandante rispetto a quelli tra il mandatario ed i terzi: i rapporti per autonomi presupposti per l'applicazione del tributo. 5.1.-In questa chiave, il 3 0 comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, in piena corrispondenza con l'articolo 6, paragrafo 4, della sesta direttiva, secondo cui <>.
5.2.-Coerentemente, la base imponibile del tributo, a norma
dell’articolo 13, 2° comma, lettera b) del decreto iva, è fissata per
le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza
rappresentanza, di cui al terzo comma dell’art. 3, rispettivamente dal
prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito
della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto
dal mandatario, aumentato della provvigione.
La norma finisce con l’attrarre nel campo di applicazione del
tributo, nei passaggi tra il mandatario ed il mandante, non già la
sola provvigione (ovvero la remunerazione dell’opera svolta), ma
anche il costo del servizio che forma oggetto del mandato.
5.3.-E ciò in quanto, ha precisato la Corte di giustizia. la
disciplina in questione crea la finzione giuridica di due prestazioni
di servizi identiche fornite consecutivamente.
RG n. 5540,2007 e 7866’07
Angelina

quel che concerne l’iva perdono la loro neutralità, assurgendo ad

Pagina 9 di I I

In forza di tale finzione, con riguardo al mandatario che sostiene
il costo, anticipandolo, si valuta che egli abbia in un primo tempo
ricevuto identica prestazione dal soggetto per conto del quale
agisce, per poi procedere personalmente ad eseguirla nei confronti
del cliente (in tema, vedi anche Cass. 23 ottobre 2013, n. 24002).

servizi identiche fornite consecutivamente, si conclude che, per quel
che concerne il rapporto giuridico tra mandante e mandatario,
<<...il loro ruolo rispettivo di prestatore di servizi e di pagatore è artificialmente invertito ai fini dell'1VA>> (Corte giust. 14 luglio
2011, C-464/10, Tiercè Franco-Beige S.A., punto 35, resa a
proposito dei rapporti fra un committente ed un commissionario).
6.-Né a differenti conclusioni si può pervenire in base agli
argomenti valorizzati in sentenza.
6. /.-Irrilevante, anzitutto, è la circostanza che la scrittura
privata con la quale è stato conferito il mandato al contribuente lo
autorizzasse ad <>: e ciò in quanto una tale autorizzazione risponde alla
natura personale del contratto di mandato, in virtù della quale il
mandatario non si può fare sostituire da altri nell’esecuzione del
mandato, salvo, appunto, che non sia stato autorizzato dal mandante
o che la sostituzione sia resa necessaria dalla natura dell’incarico;
altrimenti, egli risponde di persona dell’opera del sostituto (art.
1717, 1° comma, del codice civile).
6.2.-Insignificante è altresì la circostanza che le somme
anticipate siano state rimborsate.
Basti considerare, al riguardo, la pronuncia delle sezioni unite
della Corte, la quale ha rimarcato che quando il legislatore ha

RG n. 554012007 e 7866107
Angelina-M

no estensore

Dunque, in virtù della finzione giuridica delle due prestazioni di

Paciim IO di Il

voluto escludere in ogni caso la imponibilità dei rimborsi lo ha fatto
espressamente (Cass., sez. un., 7 novembre 2011, n. 23021).
7.-11 ricorso va dunque accolto, determinando l’assorbimento
del ricorso incidentale, calibrato su censure

concernenti la

compensazione delle spese nel giudizio d’appello.
ulteriori

accertamenti in fatto, va respinta l’originaria impugnazione del
contribuente, per la parte ancora d’interesse, con l’enunciazione del
seguente principio di diritto:
“Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, concorrono a . ffirmare
la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle
anticipazioni fatte da un mandatario senza rappresentanza (nella
specie, un procuratore sportivo) nell’interesse della controparte’.
ma in nome proprio”.
La relativa novità della questione comporta la compensazione
delle spese inerenti alle fasi di merito.
Le spese concernenti la fase di legittimità seguono, invece, la
soccombenza.
8.- Va inoltre accolta l’istanza, formulata dall’Agenzia nella
memoria depositata ex art. 378 c.p.c., di disporre la cancellazione

dell’espressione

“come insinua subdolamente controp(irle”

contenuta a pagina 8 del controricorso, ex art. 89 c.p.c.

8. 1.-L’art. 89 c.p.c. contiene una norma

posta a tutela

dell’eccesso nell’esercizio del diritto di difesa, la quale si deve
svolgere sempre in maniera civile e non deve essere caratterizzata
dall’intento di offendere inutilmente l’avversario.

Nel caso in

esame, con l’espressione in questione il difensore del contribuente
ha utilizzato un’espressione ingiustificata, in quanto non limitata a
negare la veridicità di determinati fatti, bensì volta ad attribuire alla
RG n. 5540,2007 e 7866/07

7.1.-La sentenza va cassata e, non occorrendo

1-€

SEì’

5

l’a2 i ; m li di 11

Fa3iiTARIA

controparte lo scopo specifico di indicare un fatto non vero
(risponde ad analogo principio Cass. 9 agosto 1995, n. 8722).
per questi motivi
La Corte:
-dispone la riunione del ricorso principale e di quello incidentale;

-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente
proposta dal contribuente, per la parte ancora d’interesse;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
-condanna la società alla rifusione delle spese inerenti a questa rase.
liquidate in euro 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a
debito;
-ordina che si cancelli l’espressione “come insinua subciolamcnic
controparte”, contenuta a pagina 8 del controricorso del
contribuente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 5 novembre 2013.

-accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA