Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28285 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14712-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILSESTO SCARL, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERFILIPPO

BARTOLONI SAINT OMER;

– controricorrente –

E contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 178/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 178 del 26.11.2013 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo sia l’avviso di liquidazione sia la conseguente cartella di pagamento (oggetto di separati ricorsi, poi riuniti) notificati alla Edilsesto soc. coop. a r.l. a titolo di imposta di registro ed ipocatastale sull’atto (OMISSIS) di compravendita di un complesso immobiliare in (OMISSIS). Imposta già autoliquidata dai contraenti in misura fissa ai sensi della L. n. 168 del 1982, ex art. 5 (trattandosi di immobili inseriti in un piano di recupero ai sensi della L. n. 457 del 1978, ex artt. 27 ss.), e richiesta dall’ufficio in misura proporzionale, stante la mancata allegazione all’atto di compravendita di alcuna documentazione idonea a dimostrare l’effettiva esistenza, nella specie, di un piano di recupero convenzionato.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che l’avviso di liquidazione in oggetto era stato dall’amministrazione finanziaria notificato alle parti contraenti (dopo una prima notificazione nei confronti del notaio rogante, poi rimasta senza effetto) nel dicembre 2009 e, dunque, ben prima che fosse decorso il termine triennale dalla registrazione telematica dell’atto (marzo 2009) entro il quale la società acquirente poteva legittimamente effettuare il recupero (termine triennale dal cui spirare decorreva l’ulteriore termine triennale di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76).

Resiste con controricorso la Edilsesto coop.; nessuna attività difensiva è stata posta in essere da Equitalia Centro spa, pure intimata.

La Edilsesto ha depositato memoria per rappresentare l’avvenuta sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982 cit., art. 5, dal momento che l’avviso di liquidazione era stato notificato per mancanza originaria del requisito oggettivo della agevolazione richiesta (inserimento dell’immobile in un piano di recupero convenzionato), sicchè la revoca del beneficio poteva (doveva) essere disposta in via immediata, anche prima del decorso dei tre anni dalla registrazione, in realtà richiamabili per la diversa ipotesi della mancata attuazione, nello stesso termine, del recupero indicato nell’atto di acquisto.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

La decisione della Commissione Tributaria Regionale si basa sulla decisione di questa corte di cassazione n. 13703/13, così massimata: “in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, consistenti nella misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dell’acquirente dell’immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato ed effettivamente attivato dal medesimo soggetto, possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi la finalità dichiarata nell’atto di acquisto entro il termine triennale di decadenza, stabilito (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ex art. 74, poi del D.P.R. 22 aprile 1986, n. 131, art. 76) per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio. Di conseguenza, deve ritenersi che il detto termine decadenziale dall’azione dell’Ufficio inizi a decorrere dal momento in cui l’intento del contribuente sia rimasto definitivamente ineseguito e quindi – giacchè il termine a disposizione del contribuente non potrà essere più ampio di quello in sè previsto per i controlli – al massimo dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell’atto”.

Il principio così estrapolato non è tuttavia pertinente alla fattispecie concreta qui dedotta, nella quale faceva difetto – fin dall’atto di trasferimento

– il presupposto oggettivo dell’agevolazione, costituito dall’avvenuto inserimento del compendio immobiliare in un piano di recupero convenzionato perchè di iniziativa privata.

Il caso esaminato nell’ordinanza n. 13703/13 cit. muoveva da una situazione diversa, nella quale la società beneficiaria aveva acquistato un immobile già inserito in un piano di recupero debitamente approvato; sicchè, in quel caso, si poneva solo il problema di stabilire entro quale termine la società dovesse attuare il recupero, pena la decadenza dalla agevolazione. E la risposta data dalla corte di legittimità è stata appunto nel senso di attribuire alla società beneficiaria un termine triennale (coincidente con quello previsto dalla legge per il controllo dell’amministrazione finanziaria) entro il quale il beneficio poteva mantenersi.

Nella motivazione dell’ordinanza in esame si osservava: ” la norma di

cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1, dettata in materia di piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati) di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss., subordina l’agevolazione fiscale – consistente nell’applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa – all’esistenza di un duplice requisito: uno, di carattere oggettivo, costituito appunto dall’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato; l’altro, di carattere soggettivo, costituito dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende: 1) che il beneficio spetti soltanto quando si realizzino tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa; 2) che, perciò, l’agevolazione sia correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all’atto del trasferimento dell’immobile, e pertanto ne sia giustificata la revoca ove si accerti l’insussistenza dei prescritti requisiti. Tanto vale persino nell’ipotesi in cui la mancata attuazione in concreto del piano di recupero previsto nell’atto di trasferimento del cespite non sia imputabile a comportamento omissivo del contribuente (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11786 del 12/05/2008, n. 14478 del 2003)”.

Al contrario di quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza qui impugnata, l’ordinanza in questione non fa che confermare la necessità dell’esistenza del piano di recupero e dei presupposti urbanistici della sua realizzazione già al momento dell’atto di acquisto, tanto da osservarsi in essa, ancora, che: “(…)Invero l’assenza di una pianificazione degli interventi in generale impone di rilevare l’inapplicabilità al trasferimento del bene del beneficio di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, ogni volta che l’acquirente, all’atto del trasferimento, non risulti si fosse in concreto vincolato nei confronti del Comune, con le forme prefigurate dalla L. n. 457 del 1978, art. 27, u.c., (atto unilaterale o convenzione), all’attuazione del recupero edilizio delle aree”.

Nel caso qui dedotto la revoca è stata disposta non per la mancata tempestiva attuazione di un piano di recupero vincolante e già esistente al momento della compravendita bensì, e più in radice, proprio per la mancanza del piano di recupero. Ciò sul presupposto che il certificato rilasciato in proposito dal Comune di (OMISSIS) (trascritto nel ricorso per cassazione) fosse inidoneo a dare la prova del presupposto oggettivo dell’agevolazione, dal momento che da esso si desumeva come, nel vigente regolamento urbanistico comunale, gli immobili compravenduti facessero parte di un ambito di trasformazione i cui interventi non erano già ricompresi in un piano di recupero, risultando invece, testualmente, “subordinati all’approvazione di un piano attuativo qualificabile come piano di recupero di iniziativa privata di cui alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e s.m., art. 73, soggetto a convenzionamento con il comune”.

Al momento del trasferimento, pertanto, vi era unicamente – al più un’aspettativa di inclusione del compendio immobiliare in un piano di recupero su iniziativa privata convenzionata; il che, appunto, escludeva che potesse dirsi realizzato il presupposto oggettivo del beneficio.

Questa conclusione si avvalora alla luce di ulteriori e collimanti pronunce di legittimità secondo le quali, fermo restando il ‘mantenimentò dei benefici inizialmente spettanti se il recupero sia attuato nei tre anni dalla registrazione dell’atto, l’agevolazione non può tuttavia essere riconosciuta allorquando, in quest’ultimo momento, l’immobile compravenduto non fosse neppure ricompreso nel relativo piano convenzionato (Cass. n. 12515/13; 7046/14; 19543/17).

Da ciò deriva l’erroneità in diritto della soluzione adottata dalla commissione tributaria regionale, dal momento che – nel difetto iniziale dei presupposti della agevolazione invocata nell’atto di trasferimento l’amministrazione finanziaria poteva procedere anche nell’immediato (e fatto comunque salvo il termine triennale di decadenza) al disconoscimento del beneficio ed al recupero della maggiore imposta proporzionale dovuta.

Sotto questo profilo non può condividersi l’assunto di inammissibilità del ricorso per cassazione, così come svolto dalla società controricorrente, per asserito difetto di pertinenza alla ragione decisoria del giudice di appello; va infatti considerato, in linea di stretto diritto, che la ragione decisoria da questi adottata in ordine al “mantenimento” del beneficio nel triennio dalla registrazione dell’atto (e, dunque, alla ravvisata “intempestività per precocità” dell’azione della finanza) non poteva che logicamente fondarsi sull’assunto (appunto erroneo) della irrilevanza della mancanza di un piano di recupero attuale e vincolante già al momento della compravendita.

La sentenza va dunque cassata proprio su tale imprescindibile ragione decisoria.

La causa va tuttavia rimessa al giudice di rinvio per la disamina delle altre questioni opposte dalla società contribuente, e ritenute assorbite dal giudice di appello (si tratta di questioni che la società ha riproposto a pag. 16 e seguenti del proprio controricorso).

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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