Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28285 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 04/11/2019), n.28285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18798-2016 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO 1,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO MALEDDU, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARCO RACANO, STEFANO ROSSI;

– ricorrente –

contro

GI.GROUP S.P.A. già WORKNET S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CINZIA CONTI, MICHELE

MARDEGAN;

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, rappresentata e difesa dall’avvocato

DANIELE MARIANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 130/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/02/2016 R.G.N. 615/2015.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. G.M. convenne in giudizio la Gi

WorkNet s.p.a. e Anas s.p.a. e chiese che si accertasse l’illegittimità

dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato intercorsi con

Gi WorkNet s.p.a. con attività prestata in favore di Anas s.p.a.,

l’accertamento dell’esistenza di un contratto di lavoro a tempo

indeterminato con la società utilizzatrice e la condanna di quest’ultima

al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto,

o dall’intervenuta costituzione in mora, fino al ripristino. Chiese

inoltre che, previo accertamento del diritto ad essere inquadrato nella

posizione economica organizzativa B dell’Area operativa e di esercizio

del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile ai dipendenti

Anas 2002-2005, in luogo della B1 attribuitagli, la condanna di Anas

s.p.a. al pagamento delle differenze retributive maturate dal 5 novembre

2007.

2. Il Tribunale di Pescara accolse integralmente

la domanda è dichiarò la sussistenza di un rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice ANAS

s.p.a., inquadrandolo nel superiore livello B del c.c.n.l. ANAS quale

assistente tecnico, condannando l’Anas a riammetterlo in servizio ed a

corrispondere le differenze retributive ed un’indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art.

32, comma 5 commisurata a sei mensilità di retribuzione. La Corte di

appello di L’Aquila, invece, in accoglimento del gravame proposto da

Anas s.p.a., riformò la sentenza di primo grado e rigettò le domande

proposte.

3. Il giudice di appello, in esito alla ricostruzione del sistema tracciato per il contratto di somministrazione dal D.Lgs. n. 276 del 2003,

ritenne che la causale apposta al contratto di assunzione del

lavoratore (punte di più intensa attività che non è possibile evadere

con risorse normalmente impiegate) fosse sufficientemente specifica.

Inoltre accertò che le risultanze istruttorie confermavano

l’intensificazione dell’attività nel periodo di riferimento. Escluse poi

che il contratto si fosse posto in contrasto con la disciplina

collettiva (l’art. 4 del protocollo d’intesa integrativo del ccnl che

esclude le mansioni di assistente ai lavori dal lavoro somministrato) in

quanto il D.Lgs. n. 276 del 2003

non demandava alla contrattazione collettiva l’individuazione di

divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 20 comma 5 del

decreto stesso. Inoltre osservò che l’autorizzazione alla stipula del

contratti di somministrazione era antecedente al Protocollo e che il

riferimento dell’art. 21, comma 2 alla contrattazione collettiva non

poteva che essere riferito a ciò che i contratti collettivi potevano

legittimamente disciplinare e, dunque, ai sensi dell’art. 20, comma 4

del decreto citato, solo, ai limiti quantitativi per la somministrazione

a tempo determinato. Osservò che non era richiesto che l’attività fosse

straordinaria o eccezionale, in quanto ai sensi dell’art. 20, comma 4,

era consentito il ricorso alla somministrazione anche per ragioni

tecnico produttive organizzative sostitutive ordinarie dell’utilizzatore

(non transitorie o eccezionali). Ritenne poi legittime le proroghe

fondate sulla causa originaria del contratto di somministrazione.

Rigettò anche la domanda di superiore inquadramento osservando che

l’art. 74 del c.c.n.l. dell’Anas prevedeva per il profilo B richiesto

responsabilità circoscritte ma dirette con preparazione professionale

adeguata all’assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo

istruttorio o di supporto sulla base di direttive di carattere generale

con possibilità di coordinamento di risorse umane. Osservò dunque che il

tratto caratterizzante era dato dalle “responsabilità circoscritte ma

dirette” che tuttavia non erano risultate dimostrate nel corso

dell’istruttoria sicchè ritenne corretto l’inquadramento assegnato in

B1.

4. Per la cassazione della senteenza propone

ricorso G.M. che articola due motivi ai quali resiste con

controricorso Anas s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai

sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. Il primo motivo di ricorso con il quale è denunciata la

violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 4, dell’art. 21

comma 1, lett. c) e comma 4 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 comma 1 è fondato.

5.1. Come già ritenuto da questa Corte in precedenti decisioni

dalle quali non vi è ragione di discostarsi In tema di somministrazione

di manodopera, le “punte di intensa attività”, non fronteggiabili con il

ricorso al normale organico, risultano sicuramente ascrivibili

nell’ambito di quelle “ragioni di carattere tecnico, produttivo,

organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”, che consentono, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, art. 20,

comma 4, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo

determinato, e il riferimento alle stesse ben può costituire valido

requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, comma

1, lett. c), del medesimo decreto legislativo (cfr. Cass. 21/02/2012 n. 2521 e successivamente 06/10/2014 n. 21001).

5.2. Va tuttavia rammentato che l’opzione ermeneutica del compendio

normativo descritto, adottata in conformità ai dettami ed ai criteri

sanciti dall’art. 12 preleggi, è volta a valorizzare una indicazione

delle ragioni sottese al ricorso alla somministrazione che sia assistita

da un grado di specificazione tale da consentire di verificare se esse

rientrino nella tipologia cui è legata la legittimità del contratto e da

rendere pertanto possibile il riscontro della loro effettività. In tal

senso è stato precisato che l’indicazione non può essere tautologica, nè

può essere generica, dovendo esplicitare, onde consentirne lo scrutinio

in sede giudiziaria, il collegamento tra la previsione astratta e la

situazione concreta (vedi, in tali sensi, Cass. 3 aprile 2013 n. 8021, Cass.15 luglio 2011 n. 16610). E tuttavia l’indicazione non può essere tautologica o generica (cfr. Cass. 08/07/2015 n. 21916)

ma deve essere accompagnata da altri dati di conoscenza che consentano

la individuazione della ragione organizzativa ed il controllo della sua

effettività, nonchè del rapporto di causalità con l’assunzione (cfr. Cass. 04/01/2019 n. 77).

In tanto è possibile una verifica sulla effettiva sussistenza della

causale in quanto questa risulti esplicitata e descritta in maniera

specifica e con riferimento ad elementi fattuali suscettibili di

riscontro. Non è sufficiente un riferimento sic et simpliciter alle

“punte di più intensa attività che non sia possibile evadere con le

risorse normalmente impiegate” poichè tale dizione si risolve in

un’affermazione tautologica che non consente alcuna verifica se non, a

posteriori, mediante l’indicazione di circostanze ulteriori non

immediatamente percepibili dal lavoratore.

5.3. Le disposizioni richiamate, lette in modo sistematico,

impongono infatti che le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori siano

esplicitate nella loro fattualità, in modo da rendere chiaramente

percepibile l’esigenza addotta dall’utilizzatore e il rapporto causale

tra la stessa e l’assunzione del singolo lavoratore somministrato.

Ammettere che il contratto di somministrazione possa tacere, puramente e

semplicemente, le ragioni della somministrazione a tempo determinato

riservandosi di enunciarle solo a posteriori in ragione della

convenienza del momento, vanificherebbe in toto l’impianto della legge e

siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge o

di deviazione causale del contratto, entrambe sanzionate con la nullità.

Sarebbe infatti svuotata di contenuto ogni verifica sulla effettività

della causale ove questa potesse essere non indicata o solo

genericamente indicata nel contratto. (cfr. recentemente Cass.08/01/2019 n. 197 e 10/01/2019n. 422).

5.4. Per tali ragioni il motivo deve essere accolto e la sentenza

sul punto cassata e rinviata alla Corte territoriale che procederà

all’ulteriore esame delle domande formulate e delle censure mosse alla

sentenza di primo grado eventualmente restate assorbite

dall’accertamento della legittimità della causale apposta al contratto.

6. Va rigettato il secondo motivo di ricorso con il quale è

denunciata la violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. Anas 2002 –

2005 come integrato dal Protocollo d’Intesa 26.7.2007.

6.1. Osserva il Collegio che alla contrattazione collettiva è

demandata la specificazione ed è consentito l’ampliamento delle causali

da porre a fondamento di contratti di lavoro somministrato. Il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20,

comma 3, prevede che la somministrazione a tempo determinato, ammessa a

fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o

sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa

(comma 4) oltre che nei casi specificati anche in tutti gli altri casi

previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali

(comma 3 lett. i). La norma prevede che la causale possa essere

tipizzata dal contratto collettivo e tuttavia non autorizza le parti

sociali ad introdurre di divieti ulteriori rispetto a quelli già

previsti dal comma 5 dello stesso art. 20 che non contiene alcun rinvio

alla contrattazione collettiva. Conseguentemente è condivisibile la

decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che

fosse inapplicabile alla fattispecie il protocollo d’intesa del 26

luglio 2007, richiamato dall’art. 15 del c.c.n.l. che prevedeva un

divieto di stipula di contratti di somministrazione in relazione ad

alcune categorie di personale. Quanto al denunciato mancato rispetto

della clausola di contingentamento va rilevato che la sentenza non

affronta affatto il tema ed il ricorrente non chiarisce se, come, dove e

quando la questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di

giudizio di tal che la stessa risulta nuova ed inammissibilmente

sollevata per la prima volta davanti a questa Corte.

7. In conclusione il secondo motivo di ricorso va rigettato mentre

il primo deve essere accolto e la sentenza cassata deve essere rinviata

alla Corte di appello di L’Aquila che, in diversa composizione,

provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo,

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di

appello di L’Aquila che, in diversa composizione, provvederà anche

sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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