Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28284 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28284 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 24012-2009 proposto da:
GALLERIA

D’ARTE

BOSONI

SRL

in

persona

dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato
CODERONI ANTONIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TIZIANA GRIMALDI giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 1 in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 18/12/2013

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente nonchè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

avverso la sentenza n. 50/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 12/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato AMATORE delega
Avvocato CODERONI che si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

– intimato –

Svolgimento del processo

ottobre 2005 un avviso di accertamento da parte
dell’Agenzia delle Entrate di Milano nel quale
venivano accertati e recuperati a tassazione ai
fini IRPEG ed IRAP nonché per l’IVA indebitamente
detratta, alcune spese di rappresentanza sostenute
dalla società per la partecipazione ad eventi
fieristici che l’Ufficio aveva considerato costi
deducibili solo nella misura di 1/3 del loro
ammontare in cinque anni ai sensi dell’art.108
comma 2 TUIR.
La contribuente presentava ricorso avverso l’avviso
di accertamento, rilevando l’illegittimità dello
stesso, davanti alla Commissione Tributaria

La Galleria d’arte Bosoni srl riceveva in data 25

provinciale di Milano, la quale accoglieva in parte
in ricorso, sul presupposto che le spese potevano
essere inquadrate nella prima parte del secondo
comma dell’art.108 del TUIR inerente spese di
propaganda e pubblicità interamente deducibili nel
periodo in cui erano state sostenute e non nella

1

EA–

seconda

parte

dell’articolo

stesso, relativo alle spese di rappresentanza
deducibili solo per 1/3.
Su ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate, la Commissione tributaria regionale della

data 12/3/2009,riformava la sentenza di primo
grado. Avverso la sentenza della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia ha proposto
ricorso per cassazione la Galleria con tre motivi e
l’Agenzia delle Entrate ha resistito con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Galleria d’arte Bosoni srl lamenta omessa ed
insufficiente motivazione su un punto decisivo
del giudizio in relazione all’art. 360 comma 1

Lombardia, con sentenza nr.50/10/2009 depositata in

nr.5 cpp in quanto la CTR ha accolto il gravame
dell’Ufficio senza motivare perché la prova
fornita dalla contribuente non sia stata
ritenuta valida.
Con

il

secondo

contribuente

motivo di ricorso la
violazione

lamenta

e

applicazione dell’art.108 comma 2 TUIR

falsa
in

2

r

relazione

all’art.

360

nr.3

cpc

perché la CTR ha ritenuto che le spese per la
partecipazione ad eventi fieristici esterni non
aventi finalità di vendita non fossero
interamente deducibili ma solo nella misura di

dell’art. 108 comma 2 TUIR relativo alle spese
di rappresentanza.
Con il terzo motivo di ricorso il contribuente
lamenta omessa ed insufficiente motivazione su
un punto decisivo del giudizio in relazione
all’art. 360 comma 1 nr.5 cpp in quanto la CTR
non ha giustificato in alcun modo la propria
decisione.
Il ricorso proposto è inammissibile e deve
essere respinto.
Infatti il ricorso davanti a questa Corte è
stato proposto avverso la sentenza della CTR
della Lombardia depositata in data 12 marzo 2009
e pertanto nel vigore della d.lgs nr. 40 del
2/2/2006 art.6 che ha introdotto l’art. 366 bis
cpc alla stregua del quale nei casi previsti
dall’articolo 360, primo comma, numeri
l),
motivo

3)

2),
si

e 4),l’illustrazione di ciascun
deve

concludere
3

a

pena

di

1/3 del loro ammontare, in applicazione

inammissibilità con

la formulazione di

un quesito di diritto. Inoltre nel caso previsto
dall’art. 360 primo comma nr.5 l’illustrazione
di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilita’, la chiara indicazione del

motivazione si assume omessa o contraddittoria,
ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza

della

motivazione

la

rende

inidonea a giustificare la decisione.”.
La ricorrente non ha invece formulato alcun
quesito di diritto e pertanto, tenuto conto che
la norma è stata abrogata dall’art.47 comma l
lett.d) della legge 18 giugno 2009 nr. 69,
l’omissione comporta necessariamente
l’inammissibilità, come ribadito da questa Corte
in Sez. 3, Ordinanza n. 7119 del 24/03/2010
“Alla stregua del principio generale di cui
all’art. 11, comma primo, disp. prel. cod. civ.,

fatto controverso in relazione al quale la

secondo cui, in mancanza di un’espressa
disposizione normativa contraria, la legge non
dispone che per l’avvenire e non ha effetto
retroattivo, nonché del correlato specifico
disposto del comma quinto dell’art. 58 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, in base al quale le
norme previste da detta legge si applicano ai
4

(9n

ricorsi

per

cassazione

proposti avverso i provvedimenti pubblicati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della
medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione
dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta

del 2009) è diventata efficace per i ricorsi
avanzati con riferimento ai provvedimenti
pubblicati successivamente alla suddetta data,
con la conseguenza che per quelli proposti
antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del
d. lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da
ritenersi ancora applicabile.”
Per quanto sopra il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile per mancanza dei
quesiti di diritto e non avendo la ricorrente
precisato qual è il fatto decisivo per il
giudizio sul quale è stata omessa la
motivazione.
condannata
legittimità

La
alle

ricorrente
spese
il

secondo

del

deve

essere

giudizio

principio

di
della

soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
Galleria d’arte Bosoni srl al pagamento delle spese

5

ai sensi dell’art. 47 della citata legge n. 69

di giudizio che si

liquidano

in

4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 5/11/2013
Il Presidente

Il consigliere estensore

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