Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28284 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28754-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.A., AGENZIA DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 437/2018 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

– Il Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per l’annullamento della sentenza n. 437/2018 della CTR Toscana che, in riforma della sentenza della CTP di Lucca n. 239/17, ha accolto l’appello di M.A. ritenendo che correttamente quest’ultimo avesse effettuato il calcolo del c.u.t. sul valore complessivo di otto controversie tributarie che aveva instaurato, con due distinti ricorsi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

L’Ufficio articola due motivi ricorso:

– In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 e art. 21, comma 1 e dell’art. art. 100 c.p.c.. A parere del ricorrente la CTR ha erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso originario, senza considerare che oggetto dell’appello era la cartella esattoriale n. (OMISSIS) relativa alla dichiarazione di inammissibilità,per mancata costituzione in giudizio, dei ricorsi proposti dal contribuente avverso gli inviti al pagamento del cut e che il ricorso non proponeva motivi per vizi propri della cartella ma per motivi attinenti al merito dell’invito al pagamento, vale a dire la misura del cut. L’eccezione, già proposta con le controdeduzioni in appello, non era stata valutata dalla CTR che aveva affrontato il merito dell’impugnazione senza considerare la violazione al termine imposto dalla D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

– In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 e art. 14, comma 3 bis nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 2.

E’ fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il successivo.

La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che la cartella di pagamento non può essere impugnata per vizi che attengono l’accertamento fiscale, potendosi appuntare le doglianze della parte contribuente unicamente sui vizi propri dell’atto, a meno che l’atto stesso non abbia il contenuto sostanziale dell’accertamento e il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16641 del 29/07/2011, n. 1263 del 22/01/2014; n. 4818/2015).

In un caso analogo a quello in esame, questa Corte ha già deciso (cass. n. 26510/2016) che “se la cartella di pagamento in oggetto non è stata notificata come primo atto impositivo, in mancanza di autonoma impugnazione degli avvisi di regolarizzazione – qualificabili alla stregua di avvisi di accertamento tipici, e quindi impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, perchè univocamente denotanti una puntuale e non condizionata pretesa impositiva per contributo unificato (Cass. 16188/14), la successiva cartella di pagamento (emessa previa regolare iscrizione a ruolo) poteva essere impugnata soltanto per vizi propri; non già, come è accaduto nella specie, per questioni concernenti la fondatezza della pretesa accertativa medesima (Cass. 4818/15 ed altre). Va evidenziato che tale eccezione involgente l’ammissibilità della domanda giudiziale – è suscettibile di essere dedotta per la prima volta anche in sede di gravame, rientrando tra le questioni rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. 26391/10).”

Ne consegue che la sentenza impugnata, che non si è attenuta al predetto principio, va cassata e che, in accoglimento dell’eccezione, va dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate in considerazione della relativa novità della questione dedotta.

PQM

La Corte:

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata;

– decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente;

– spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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