Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28283 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 22/12/2011), n.28283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato FACCINI ROBERTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBATO ENRICO

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.F. (OMISSIS), M.D.C.M.;

– intimati –

Nonchè da:

M.D.C.M., D.C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TESTA MARIO giusto mandato in atti;

– ricorrenti incidentali –

e contro

L.P. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 628/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/04/2009 R.G.N. 2065/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ENRICO BARBATO;

udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato con l’inammissibilità, in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9-4-2009 la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda della Nord Immobiliare s.r.l, azionata dal cessionario del credito P. L., per il pagamento della provvigione maturata in data 6-3- 91 da parte dei coniugi C.F. e M.D.M. C. per la mediazione svolta per l’acquisto di un immobile.

La Corte di Appello ha rigettato la domanda sul rilievo che la società Nord Immobiliare all’epoca della mediazione non era iscritta nel ruolo dei mediatori istituito dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 2 al quale si iscrisse solo in data 4-3-1992.

La Corte ha ritenuto che, secondo la L. 39 del 1989, art. 9 nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, andavano iscritti al ruolo dei mediatori tutti gli agenti già iscritti nei ruoli già costituiti in base alla L. n. 253 del 1958, una volta confermata la sussistenza dei necessari requisiti, che in caso di società dovevano essere posseduti dal legale rappresentante; che tale normativa abilitava solo le persone fisiche, già iscritte nei vecchi ruoli, a svolgere attività di mediazione nelle more della nuova iscrizione;

che nella fattispecie risultava iscritto ai ruoli precedenti solo il legale rappresentante della Nord Immobiliare il quale, nell’attesa dell’emanazione del regolamento di attuazione della nuova legge, poteva svolgere attività di mediazione in proprio, ma non in favore della società. Propone ricorso per cassazione L.P., cessionario del credito della Nord Immobiliare s.r.l., con tre motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso F. C. e M.D.C.M. e ricorso incidentale condizionato, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare è la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata violazione della L. n. 32 del 1989, artt. 2 e 9 del successivo regolamento di attuazione D.M. 21 dicembre 1990 pubblicato sulla G.U. 5-3-1991 e della circolari del ministero dell’industria n. 3254/91 e 3328/94.

Sostiene il ricorrente che secondo la certificazione in atti la Nord Immobiliare svolgeva attività di mediazione fin dal 20-2-1988 e che nella vigenza della normativa della L. n. 253 del 1958 ai ruoli dei mediatori le società non erano iscritte con una propria posizione, ma potevano operare tramite il legale rappresentante regolarmente iscritto.

Secondo la L. 39 del 1989, art. 9 la società Nord Immobiliare fino all’iscrizione nei nuovi ruoli era abilitata a svolgere attività di mediazione, in quanto il legale rappresentante era iscritto nei ruoli di cui alla L. n. 253 del 1958.

2. Con il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.M. 21 dicembre 1990 pubblicato sulla G.U. 5-3-1991 e della circolare del ministero dell’industria n. 3254/91 del 10-9-91 e violazione del principio di legalità di cui all’art. 25 Cost. e alla L. 24 novembre 81, n. 689, art. 1.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello non ha tenuto conto dell’evoluzione regolamentare successiva all’entrata in vigore della L. 24 novembre 1981, n. 689.

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione della L. n. 39 del 1989, art. 9 e del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, art. 22 e degli artt.2 e 9 del regolamento attuativo L. n. 39 del 1989 e del D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1926, art. 23.

4. I motivi si esaminano congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica e sono infondati.

Ai sensi della L. n. 39 del 1989, art. 9, comma 2, chi poteva esercitare l’attività di mediazione prima dell’entrata in vigore della legge perchè iscritto nei ruoli di cui alla L. n. 253 del 1958, art. 2 poteva continuare a svolgere l’attività, chiedendo l’iscrizione nei nuovi ruoli, sino a quando tale iscrizione non gli fosse stata rifiutata per una legittima ragione. Nei ruoli di cui alla L. n. 253 del 1958, art. 2 potevano essere iscritte solo le persone fisiche in quanto il D.P.R. n. 1926 del 1960, art. 23, comma 2, regolamento per l’esecuzione della L. n. 1253 del 1958, stabiliva che nelle imprese organizzate per l’esercizio della mediazione, tutti coloro che esplicano, a qualunque titolo, l’attività di mediazione per conto delle imprese stesse debbono essere iscritti nel Ruolo.

Secondo la precedente normativa, dunque, nel ruolo potevano essere iscritte solo le persone fisiche e le società che svolgevano attività di mediazione dovevano dar prova dell’iscrizione nel ruolo di un legale rappresentante o di un eventuale procuratore.

L’iscrizione nel ruolo era fatta a titolo personale e l’iscritto non poteva delegare ad altri le funzioni relative all’esercizio della mediazione e tutti coloro che esplicavano a qualunque titolo l’attività di mediazione per conto delle imprese stesse dovevano essere iscritti nei ruoli.

La legge taceva del tutto sulle conseguenze civilistiche dell’esercizio dell’attività di mediazione da parte di chi non fosse stato iscritto nel ruolo, e la giurisprudenza di legittimità, investita del problema, ha costantemente affermato che la mancata iscrizione, se determinava l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 665 c.p. a carico del non iscritto, non impediva il sorgere del suo diritto alla provvigione.

5. La nuova L. n. 39 del 1989 ha innovato in maniera radicale la precedente normativa relativamente agli effetti civili dell’attività di mediazione da parte del non iscritto disponendo che “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli” (art. 6, comma 1). Per il resto, ha sostanzialmente ricalcato l’impianto della precedente disciplina. Per quello che qui interessa ,la nuova legge contiene una norma transitoria (art. 9), che al primo ed al secondo comma dispone: “Le commissioni provinciali istituite ai sensi del D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1926, art. 3 continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle commissioni di cui all’art. 7” (comma 1), e “Nella prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti d’affari in mediazione che, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla L. 21 marzo 1958, n. 253” (comma 2).

Il regolamento 452/1990 contiene norme attuative delle quali qui interessa l’art. 5, comma 1, secondo cui, per ottenere l’iscrizione nell’albo, l’interessato deve presentare domanda, e soprattutto, l’art. 11, che dispone: “Quando l’attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società stessa ovvero da colui che è preposto dalla società a tale ramo d’attività (comma 1). La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni del o dei rappresentanti legali ovvero dell’institore, nonchè di tutti coloro che concludono affari per suo conto.

6. Nella nuova disciplina (in regime ordinario) è consentito ad una società di ottenere, se la domandi, l’iscrizione nel ruolo (quale condizione del diritto alla provvigione), qualora il suo legale rappresentante possieda i requisiti soggettivi previsti dalla legge, ma, nonostante tale riferimento soggettivo, la legge non consente d’affermare che l’iscrizione nel ruolo di una società consegua automaticamente all’iscrizione nel ruolo di una persona fisica (come tale), a quale, in ipotesi rivesta la qualità di legale rappresentante della società considerata.

Al riguardo il D.M. n. 452 del 1990, art. 11 prevede che – in presenza dei previsti requisiti soggettivi, riferiti al legale rappresentante – la società può domandare ed ottenere, evidentemente a proprio nome, l’iscrizione nel nuovo ruolo. Cosicchè il legale rappresentante, che eventualmente voglia svolgere (anche) in proprio l’attività del mediatore, dovrà richiedere una doppia iscrizione.

7. Questa Corte, con decisione che il Collegio ritiene di condividere, ha affermato che il principio dell’efficacia soggettiva dell’iscrizione (che è cosa diversa dalla personalità dell’iscrizione, sostanzialmente attinente alla non delegabilità delle funzioni mediatore), non può non valere anche per fattispecie regolata dalla disciplina transitoria, derivandone che l’automatica iscrizione nel nuovo ruolo di colui che fosse iscritto nel vecchio, e comunque la possibilità, per il già iscritto, di continuare l’attività mediatoria, non può giovare alla società di cui lo stesso iscritto sia legale rappresentante. Il fatto è che la legge in questione – stabilendo che l’attività d’intermediazione di soggetti non prima iscritti nei ruoli è subordinata a certe condizioni, la cui verificazione postula l’effettuazione di ulteriori adempimenti amministrativi (quale, ad esempio, la nomina dei membri delle Commissioni provinciali da parte delle varie giunte camerali L. n. 39 del 1989, ex art. 7, comma 1 ovvero la determinazione, da parte del Ministero dell’industria, sentita la Commissione centrale ex art. 2, comma 3, delle materie e delle modalità dell’esame, alternativo al titolo di studio), va necessariamente intesa nel senso che l’attività se nelle more svolta, non da titolo al compenso, dovendo, colui che intende conformarvisi, attendere il compimento degli adempimenti prescritti per poi conseguire l’iscrizione. Cass. sent. 2- 4-2011 n. 6061.

8. In relazione a tali principi di diritto va esaminata la questione di legittimità costituzionale della citata disciplina di legge, sollevata dal ricorrente in relazione all’art. 25 Cost. nel ricorso ed in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 41 Cost. nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Sostiene il ricorrente che la disciplina transitoria determina una ingiustificata e irrazionale disparità di trattamento tra persone fisiche e persone giuridiche compromettendo la libertà di iniziativa economica dei titolari di società di mediazione.

9. Il motivo è manifestamente infondato.

Infatti la diversità di disciplina transitoria è giustificata dalla diversità dei soggetti e delle situazioni a cui essa si applica:

persone fisiche già iscritte negli precedenti albi dei mediatori e pertanto già sottoposte ai controlli prescritti dalla legge e persone giuridiche, mai iscritte in precedenza, per la prima volta iscritte in proprio, con la necessità del compimento dei prescritti controlli prima dell’iscrizione, nell’evidente rispetto dell’interesse pubblico perchè l’attività di mediatore sia svolta esclusivamente da persone in possesso di particolari cognizioni tecniche, ove solo si tenga presente la responsabilità del mediatore quanto all’obbligo sullo stesso gravante di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, a norma dell’art. 1759 c.c.. (cfr. Cass. 24 ottobre 2003, n. 16009; Cass. 8 maggio 2001, n. 6389, Cass. 15 marzo 2006, n. 5777; Cass. 22 luglio 2004, n. 13767). Parimenti manifestamente infondata appare la questione così come sollevata con riferimento all’art. 41 Cost..

L’ultimo comma di tale disposizione espressamente prevede che “la legge determina … i controlli opportuni perchè l’attività economica … privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Poichè, come osservato sopra, a fini “sociali” e di tutela della generalità dei cittadini è stata dettata la speciale disciplina di cui alla L. n. 39 del 1989, è di palmare evidenza la insussistenza di qualsiasi violazione del precetto costituzionale.

9. Essendo circostanze non contestate che solo il legale rapp.nte della società ricorrente era regolarmente iscritto all’albo dei mediatori e che la s.r.l. Nord Immobiliare ha provveduto ad iscriversi solo in data 4-3-1992; che quindi al momento del compimento dell’attività di mediazione per cui chiede il pagamento della provvigione la società non era ancora iscritta, la Corte di Appello ha correttamente applicato la L. n. 39 del 1989, art. 9, comma 2, e del regolamento 452/1990 quando ha affermato che la società Nord Immobiliare non era iscritta nei ruoli alla L. n. 253 del 1958, l’art. 2, e pertanto non era abilitata a svolgere attività di mediazione nelle more della nuova iscrizione.

Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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