Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28283 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28283 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 5759-2009 proposto da:
FALLIMENTO HILAND SPA in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO
SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA
GRADARA, rappresentato e difeso dall’avvocato TESAURO
FRANCESCO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 18/12/2013

- controrícorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO l;
– intimato –

avverso la sentenza n. 64/2008 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GRADARA delega
Avvocato TESAURO che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

MILANO, depositata il 01/07/2008;

Svolgimento del processo

All’esito di controllo automatizzato effettuato ai

DPR 633/1972, l’Agenzia delle Entrate emetteva
cartella di pagamento nei confronti di Fallimento
Hiland spa, per un importo di e 83.573,05 relativo
all’anno d’imposta 2000 oltre sanzioni ed
interessi, per omessa presentazione della
dichiarazione annuale IVA, non sanabile secondo
l’Ufficio dalla dichiarazione resa dal curatore
fallimentare della società sul modello IVA 74 bis.
Avverso la cartella di pagamento il Fallimento
della società contribuente presentava ricorso
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Milano la quale accoglieva l’impugnazione con
sentenza successivamente appellata dall’Agenzia
delle Entrate e riformata dalla Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza
nr.64/24/2008.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Lombardia ha proposto ricorso per

1

sensi dell’art. 36 bis DPR 600/1973 e dell’art. 54

cassazione

il

Fallimento Hiland

spa con cinque motivi, la Agenzia delle Entrate ha
resistito con controricorso. La ricorrente ha
depositato memoria

Con il primo motivo di ricorso, ì .1,ia- ricorrente
Fallimento Hiland spa lamenta insufficiente
motivazione su un fatto controverso e decisivo per
il giudizio in relazione all’art. 360 comma l nr.3
cpc, perché i giudici di appello hanno ritenuto che
il curatore aveva presentato solo il modello IVA
74-bis mentre, al contrario, il suddetto aveva
presentato altresì la dichiarazione IVA annuale
relativa alle operazioni registrate nell’anno di
dichiarazione, pur commettendo l’errore di indicare
solamente le operazioni relative alla frazione di
periodo post-fallimentare.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente
Fallimento Hiland spa lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.8 DPR 22 luglio 1998 nr. 322
in relazione all’art. 360 nr.3 cpc, sugli effetti
giuridici del modello IVA 74-bis contenente un
credito IVA, perché la CTR ha attribuito valore
decisivo ad un errore formale e disconosciuto
l’efficacia della dichiarazione Modello IVA 74-bis.
2

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il terzo motivo di

ricorso

il

ricorrente Fallimento Hiland spa lamenta violazione
e falsa applicazione dell’art.8 DPR 22 luglio 1998
nr. 322 in relazione all’art. 360 nr.3 cpc, sugli
effetti giuridici del modello IVA 74-bis contenente

credito IVA, della mancata presentazione della
dichiarazione IVA annuale.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente
Fallimento Hiland spa lamenta violazione e falsa
applicazione delle norme IVA in materia di
detrazione e cioè art. 19 DPR 26 ottobre 1972 nr.
633 in relazione all’art. 360 nr.3 cpc, in quanto
in tema di diritto alla detrazione, l’omissione
meramente formale della mancata dichiarazione IVA
non può comportare il mancato riconoscimento del
diritto alla detrazione con pregiudizio della
neutralità dell’imposta.
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente

un credito IVA,e sulle conseguenze, in tema di

Fallimento Hiland spa lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cpc in relazione
all’art. 360 nr.4 cpc, in quanto i giudici di
appello hanno dichiarato inadeguata la
documentazione prodotta senza che tale motivo fosse
mai stato formulato dall’appellante.

3

r

Il secondo motivo di

ricorso è fondato

e deve essere accolto, assorbiti gli altri motivi,
mentre il controricorso deve essere dichiarato
inammissibile perché notificato al difensore di
altra società in causa diversa, come da eccezione

A tale proposito occorre premettere che l’art. 8
comma 4 DPR 22/7/1998 nr. 322 nella versione
vigente dal 22 settembre 1998, prevede: “Le
dichiarazioni di cui all’articolo 74-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, sempreche’ i relativi termini di
presentazione non siano ancora scaduti, sono
presentate

dai

commissari

dai

e i termini

modalita’

le

con

liquidatori

o

curatori

le operazioni

di cui ai commi precedenti. Per

registrate nella parte dell’anno solare anteriore

liquidazione

di

dichiarazione
amministrativa, i

curatori

o

alla

o

fallimento

alla dichiarazione di

coatta

i commissari

liquidatori, entro quattro mesi dalla nomina,
presentano

anche

l’apposita dichiarazione
delle

competente ufficio IVA o

al

entrate, ove

istituito, ai fini dell’eventuale insinuazione al
passivo della procedura concorsuale. Per
sottoscrizione

la

e la presentazione della
4

in memoria.

dichiarazione relativa
valore

all’imposta

aggiunto

si

sul

applicano le

disposizioni di cui all’articolo l, commi 3 e 4,
articolo 2, commi 7, 8 e 9 e all’articolo 3″.
Nella fattispecie risulta regolarmente presentata

erano scaduti prima del fallimento e la curatela
aveva presentato entro quattro mesi dalla nomina il
modello IVA 74 bis, relativo alle operazioni
compiute dal 1/1/1999 al 18/11/1999, riportando sia
il credito IVA maturato in tale periodo, che il
credito IVA del periodo d’imposta 1998 mentre per
il periodo successivo al fallimento 18/11/199931/12/1999 il curatore presentava apposita
dichiarazione nell’anno 2000, ma tale dichiarazione
era formalmente inesatta in quanto il credito IVA
di lire 231.175.000 era stato rappresentato come un
credito IVA inerente alla frazione di periodo postfallimentare (dalla quale non emergevano operazioni

la dichiarazione annuale per il 1998 i cui termini

imponibili) e non anche a quella pre-fallimentare
già rappresentata nel modello IVA 74-bis.
In

sostanza

il

curatore

aveva

omesso

la

compilazione del quadro relativo al dettaglio delle
operazioni rilevanti ai fini IVA relative alla
frazione di periodo prefallimentare dal 1/1/1999 al
18/11/1999, ma solo quelle del periodo post5

0-‘\

fallimentare,

pur

riportandone

l’ammontare nel saldo a credito pari a lire
161.626.000.
I giudici di appello hanno affermato che il
curatore non aveva presentato una dichiarazione

prefallimentare e che la dichiarazione presentata
ex art. 74 bis non poteva in alcun modo
considerarsi sostitutiva di quella annuale, in
quanto avente esclusivamente lo scopo di
individuare le operazioni poste in essere dalla
società nel periodo immediatamente precedente alla
dichiarazione di fallimento al fine di evidenziare
il cumulo delle attività e passività.
In realtà il curatore aveva adempiuto all’onere di
presentare la dichiarazione IVA per il periodo
prefallimentare in quanto aveva presentato
correttamente e nei termini di legge il modello IVA
74-bis contenente tutti i dati non risultanti dalla
dichiarazione annuale, relativi cioè al dettaglio
delle operazioni effettuate dal 1/1/1999 al
19/11/1999, presenti nel modello 74 bis
regolarmente presentato.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in
relazione al secondo motivo proposto,assorbiti gli
6

annuale IVA completa comprensiva anche del periodo

altri.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc
non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo r
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– (e».

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese dei gradi del giudizio di merito,
stante l’evolversi della vicenda processuale,
mentre le spese del giudizio di legittimità
vanno poste a carico dell’Agenzia delle Entrate

in quanto soccombente.
P.Q.M.

Aaccoglie il secondo motivo del ricorso assorbiti
gli altri, decidendo nel merito accoglie il ricorso
introduttivo e condanna l’Agenzia delle Entrateal
pagamento delle spese di giudizio che si liquidano
in

e

7.000, 000(;e4.,, ,s

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 5/11/2013
Il consigliere estensore

9

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