Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28283 del 06/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 06/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 06/11/2018), n.28283
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12223/2018 proposto da:
B.M., RICORSO NON DEPOSITATO AL 2 MAGGIO 2018;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2397/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FOGGIA, depositata il 11/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il ricorso proposto da B.M., notificato il 9/2/2018, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 2/5/2018.
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00
oltre spese prenotate a debito
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018