Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28282 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 22/12/2011), n.28282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GIOIELLERIA CICHETTI DI CICHETTI PAOLO & C. S.N.C. (OMISSIS) in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. C.

P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44,

presso lo studio dell’avvocato CARONE FABIANI ACHILLE, rappresentata

e difesa dagli avvocati SACCUTI CLAUDINO, LANCIONE ANGELO giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

SDA EXPRESS COURIER S.P.A. (OMISSIS) in persona del procuratore

dott. V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N.

RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato SINIBALDI MICHELE, che

la rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 621/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/10/2008 R.G.N. 940/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ACHILLE CARONI FABIANI per delega;

udito l’Avvocato MICHELE SINIBALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso con l’inammissibilità, in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21-5-2008 la Corte di Appello dell’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla Gioielleria Cicchetti & Co s.n.c. nei confronti della SDA EXPRESS CURIER S.P.A per il risarcimento danni per omessa consegna di merci trasportate, La Corte di appello ha ritenuto che la Gioielleria Cicchetti non ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni in quanto non titolare del contratto di trasporto, sul duplice rilievo che le lettere di vettura utilizzate per il trasporto indicavano come mittente la s.r.l G.A. Ricami, per cui il contratto di trasporto risultava concluso fra quest’ultima e la società SDA, e che la clausola di intrasferibilità apposta alle lettere di vettura ostava alla configurabilità di una cessione del contratto di trasporto. Propone ricorso per cassazione la Gioielleria Cicchetti con quattro motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso la SDA EXPRESS CURIER.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione ed errata applicazione dell’art. 1684 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di merito erroneamente dato rilevanza alle risultanze della lettera di vettura al fine di individuare fra quali parti era stato concluso il contratto di trasporto, mentre tali risultanze potevano essere superate da altre prove. Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: dica la Corte se,in tema di trasporto di cose, le risultanze della lettera di vettura debbono ritenersi vincolanti, oppure possono essere superate attraverso ulteriori documenti e prove al fine di dimostrare da quali parti sia stato effettivamente stipulato il contratto di trasporto.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto la consegna della merce all’incaricato della SDA presso la gioielleria Cicchetti provava la conclusione tra le parti del contratto di trasporto. Viene formulato il seguente quesito di diritto dica la Corte se è ravvisabile la conclusione di un autonomo contratto di trasporto nel caso in cui il richiedente il trasporto, utilizzando moduli di lettere di vettura prepagate da un terzo, richieda l’esecuzione al vettore il quale ultimo prende in consegna la merce e provveda al trasferimento all’indirizzo indicato.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica e sono infondati.

Si rileva che il ricorrente solo apparentemente denunzia vizi di violazione di legge, mentre sostanzialmente si duole dell’attività interpretativa della Corte di Appello che ha ritenuto che il contratto di trasporto si fosse concluso tra la s.r.l G.A. Ricami, indicata come mittente nelle lettere di vettura, e la SDA, con l’esclusione dell’efficacia probatoria di ogni altro elemento, quale la bolla di consegna della merce.

4. Quando le parti controvertono – come nel caso di specie – sulla effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudiziosa relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia (cass. 30/05/2008, n. 14468;

cass. 6/3/2006, n. 4796; cass. 6/2/2004, n. 2326).

Trattandosi di una questione di merito, ne consegue che in ordine ad essa questa Corte può esercitare soltanto il normale sindacato di legittimità e controllare se l’esposizione dei motivi del convincimento espresso dal giudice di merito sia immune da vizi logici e giuridici.

5. La Corte di merito ha ritenuto che i titolari del rapporto in contestazione fossero il mittente ed il vettore quali risultavano nella lettera di vettura e non ha dato rilievo a nessun altro elemento probatorio contrario, quale la ricevuta di consegna della merce.

Tale valutazione è immune da vizi logici e giuridici in quanto la Corte di Appello ha adeguatamente considerato che, pur essendo il contratto di trasporto un contratto a forma libera, la cui prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta emessa la lettera di vettura questa documenta l’esistenza ed il contenuto del contratto di trasporto e naturalmente individua il mittente ed il vettore.

La lettera di vettura è un elemento caratteristico ed esclusivo della disciplina della conclusione del contratto di trasporto di cose. Secondo gli artt. 1683 e 1684 cod. civ. è un documento che il mittente deve rilasciare e sottoscrivere su richiesta del vettore, che a sua volta deve rilasciare e sottoscrivere al mittente un duplicato, contenente l’indicazione “del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto”.

L’esistenza di una lettera di vettura è quindi elemento significativo di quali siano le parti e quale sia il contenuto del contratto di trasporto di cose.

Sulla base di questi elementi la conclusione del giudice di merito, che ha ritenuto che il contratto di trasporto in oggetto si è concluso tra s.r.l. G.A. Ricami e la SDA, è corretta ed immune da vizi logici e giuridici. Nè ha pregio ti motivo di ricorso con cui si contesta che la sentenza impugnata ha trascurato un altro elemento probatorio, quale la bolla di ricevuta della merce, dal quale si poteva ricavare che il trasporto della merce era stato effettuato in favore della Gioielleria Cicchetti, Sul punto il giudice di merito ha adeguatamente motivato evidenziando l’irrilevanza della traditio della merce, non essendo il contratto di trasporto un contratto reale.

6. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 1406 c.c. per aver la Corte di appello escluso la cessione del contratto di trasporto concluso fra la SDA e la GA Ricami alla Gioielleria Cicchetti e viene formulato il seguente quesito di diritto: dica la Corte se, ai sensi dell’art. 1406 c.c., la cessione del contratto di trasporto può ritenersi verificata per facta concludentia nel caso in cui il contraente ceduto (vettore) al cessionario di utilizzare la lettera di vettura prepagata dal cedente e da completa esecuzione al contratto in favore del cessionario medesimo.

7. Il motivo è inammissibile perchè il quesito di diritto non è congruente con la decisione.

Infatti la Corte di appello ha affermato che ostava alla cessione del contratto la clausola di intrasferibilità apposta alla lettera di vettura. Il quesito formulato non contiene alcuna censura in ordine agli effetti giuridici della clausola di intrasferibilità apposta alla lettera di vettura, ma viene richiesta a questa Corte la generica affermazione che il contratto di trasporto può essere ceduto anche per fatti concludenti, astraendo tale principio dalla caratteristiche della fattispecie giuridica oggetto della decisione.

8. Con il quarto motivo si denunzia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione ad un fatto controverso individuato nella non riconosciuta cessione del contratto a terzi . Il motivo è inammissibile.

Il momento di sintesi non è idoneo ad individuare il difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di appello, riportando unicamente il fatto controverso – avvenuta cessione del contratto – e denunziando una errata valutazione da parte della Corte di appello degli elementi probatori, con la richiesta alla Corte una diversa valutazione di merito inammissibile in questa sede di legittimità.

Il ricorso è rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA