Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28281 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 22/12/2011), n.28281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

COGLITORE EMANUELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati LUIGI MANZI, FAZZO LUIGI giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

HERNANDEZ, rappresentato e difeso dall’avvocato BECCARIA ISABELLA

giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

C.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1944/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/06/2008 R.G.N. 142/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE;

udito l’Avvocato GIAMPIERO DINACCI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso con l’inammissibilità, in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26-6-2008 la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di accoglimento della domanda proposta da P.G. nei confronti di G.S., titolare della omonima ditta di trasporti, per ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla caduta di alcuni pensili da cucina non correttamente istallati durante un trasloco commissionato alla ditta G..

La Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione , sul rilievo che la ditta G. era responsabile dei danni ex artt. 1228 e 2049 cod. civ. in quanto il montaggio dei pensili era avvenuto non a regola d’arte, ed ha confermato la liquidazione del danno in via equitativa del primo giudice. Propone ricorso per cassazione G.S. con otto motivi. Resiste con controricorso P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione.

Sostiene il ricorrente che nella sentenza mancava l’indicazione del nome del giudice estensore ed era illeggibile la firma apposta sotto le parole “Consigliere est”.

2. Il motivo è infondato.

Invero, al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 5 deve ritenersi equiparata la sottoscrizione illeggibile allorchè nella sentenza non risulti neppure indicato il giudice che l’abbia pronunziata, onde risulti impedita ogni possibilità di individuazione del decidente. Cass. sent. 26/01/1995, n. 943. Nella specie a pagina cinque della sentenza vi è l’indicazione del giudice relatore individuato nella persona del dott. Sa.. Inoltre la firma in calce alla sentenza consente di individuare senza alcun dubbio che il sottoscrittore è il consigliere S.W., il cui nome proprio è stato vergato con una chiara sillaba” W “che non permette alcuna confusione con l’atro componente del collegio.

3. Con i motivi 2, 5 e 6 si denunzia difetto di motivazione circa un fatto controverso individuato rispettivamente nella circostanza che fu la ditta G. a montare i pensili, nella circostanza che il top della cucina fu montato dalla ditta G., nella circostanza se il ripiano superiore della cucina contenente il rubinetto sia stato montato o meno dal G.. 4. I motivi sono inammissibili.

Le Sezioni unite di questa Corte , con sentenza n. 16528 del 2008, hanno chiarito che secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile nel caso di specie perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 26-6- 2008, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Inoltre, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione de ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” . L’art. 366 bis c.p.c., richiede, quindi, un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, con un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, quale “momento di sintesi … che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare l’incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità (omologo al quesito di diritto).

5. Nel caso di specie i motivi con i quali viene denunziato vizio di motivazione risultano prospettati secondo un modello difforme da quello delineato nei termini sopra esposti, sostanziandosi in generiche asserzioni , senza la “chiara indicazione” delle “ragioni” che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, prive del motivo di sintesi di contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile.

L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta rimessa all’attività esegetica di questa Corte, con disamina dell’intero quadro probatorio che implica valutazioni di merito inammissibili in questo giudizio di legittimità.

6. Con il terzo motivo viene denunziata violazione dell’art. 116 c.p.c. Sostiene il ricorrente che il giudice di merito ha valutato alcune asserzioni del teste La. senza inserirle nel contesto generale della deposizione. Il ricorrente formula il seguente principio di diritto: se sia conforme al criterio di prudente apprezzamento della prova posto dall’art. 116 c.p.c., attribuire valenza a talune parti della testimonianza resa dal teste La.

il quale riferiva l’avvenuto montaggio dei pensili, senza menzionare nè confutare nemmeno per implicito le ulteriori parti della testimonianza medesima le quali specificavano che il montaggio dei pensili non era stato completo, attribuendo in tal modo alle dichiarazioni del teste un significato diverso da quello ritenuto dal giudice e rilevante ai fini della decisione.

7. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto.

Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366- bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie. Cass. Sez. U, sent. 30/10/2008, n. 26020.

8. Nel caso di specie il quesito è formulato in modo da non consentire a questa Corte l’affermazione di una regula iuris, ma sollecita una valutazione di merito diversa da quella motivatamente fatta propria dal giudice de merito inammissibile in questo giudizio di legittimità.

9. Con il quarto motivo viene denunziata nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di appello.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello ha omesso di esaminare il motivo di appello con cui era stato denunziato che il risarcimento del danno aveva riguardato anche la componente dell’arredo costituita dal top con faretti, che invece non era stato montato dalla ditta ricorrente.

10. Il motivo è inammissibile per genericità del quesito che richiede a questa Corte l’astratta enunciazione dell’ovvio principio secondo cui il giudice appello che non esamina un motivo di impugnazione ritualmente introdotto incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c., senza alcun riferimento alla concreta violazione in cui sarebbe incorso il giudice di merito.

11. Con il settimo motivo si denunzia motivazione contraddittoria e violazione art. 342 c.p.c..

Il ricorrente formula il seguente quesito: se ai fini del 342 c.p.c. sia sufficientemente specifico il motivo di appello formulato riportando le tesi fatte proprie dalla sentenza di primo grado, contestando tali tesi e argomentando tale contestazione tramite l’illustrazione di ben identificate risultanze istruttorie non considerate ovvero erroneamente interpretate dal primo giudice.

12. Con l’ottavo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norma di diritto viene formulato il seguente quesito: se sia lecito, in assenza di altri riscontri, ritenere dimostrata la presenza in un mobile di cucina delle stoviglie enumerate dall’attore, sulla base della sola compatibilità di tali oggetti con quanto è normalmente contenuto nei mobili da cucina: se a mente dell’art. 1226 c.c. sia lecito liquidare in via equitativa il risarcimento per la perdita di tali oggetti sulla base della semplice compatibilità della loro presenza in un mobile laddove l’attore non abbia fornito alcuna prova riguardo alle reali qualità e numero degli oggetti stessi e non sussistesse alcuna circostanza che rendesse possibile o eccessivamente difficile fornire tale prova.

13. Entrambi i motivi sono inammissibili per inadeguatezza dei motivi in quanto non consentono di individuare la concreta violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di merito e l’eventuale accoglimento degli stessi non porterebbe all’affermazione di un principio di diritto generalmente applicabile, contenendo entrambi i quesiti censure relative al merito delle valutazioni effettuate dal giudice di appello, inammissibili in questo giudizio di legittimità.

Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA