Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28281 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28281 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 29251-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

MAXIM DI NEGRO MASSIMO & MERCANDINO MARIELLA SNC,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA
DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MILLI
MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato FULCHERI
RAIMONDO giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 18/12/2013

- controricorrente

avverso

il

provvedimento

n.

40/2006

della

COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 28/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

MELONI;

Svolgimento del processo

La società Maxim di Negro Massimo e Marcandino

IVA relativa all’anno 1999 e successivamente,
avvalendosi della normativa di cui alla legge
289/2002, aveva sanato ex art. 8 l’omissione.
Successivamente, con la dichiarazione annuale IVA
per l’anno d’imposta 2000 la contribuente aveva
compensato il debito con il credito maturato nel
1998, ma non riportato nella dichiarazione relativa
al 1999, in quanto per tale anno aveva omesso di
presentare la dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate Ufficio IVA di Biella, a
causa della mancata presentazione della
dichiarazione IVA relativa all’anno 1999, ritenuto
inefficace il condono ex art. 8 legge 289/2002,
recuperava l’importo a credito IVA di C 5.651,72
risultante dalla dichiarazione IVA relativa
all’anno 1998 ed emetteva la cartella esattoriale
con la quale chiedeva in pagamento alla società la
somma di cui sopra.

1

Mariella snc non aveva presentato la dichiarazione

La contribuente presentava ricorso avverso la
cartella di pagamento davanti alla Commissione
Tributaria provinciale di Biella la quale rigettava

Su ricorso in appello proposto dalla contribuente,
la Commissione tributaria regionale del Piemonte,
con sentenza nr.40/1/2006 depositata in data
28/9/2006, riformava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Piemonte ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi
ed ha resistito la società con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle
Entrate lamenta violazione dell’art. 57 D.L.gs
546/1992 in relazione all’art. 360 comma l nr. 4
cpp in quanto la CTR ha accolto il gravame della
contribuente e riformato la decisione di primo
grado, accogliendo la domanda di compensazione
tra debito fiscale e credito d’imposta formulata
dalla società per la prima volta solo in sede di

2

il ricorso e compensava le spese di lite.

appello e non con il ricorso introduttivo,
violando così la norma sopra richiamata che
vieta di introdurre domande ed eccezioni nuove

Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Nella fattispecie i giudici di appello hanno
accolto la domanda di compensazione ex art. 8
legge 212/2000, sebbene mai formulata prima e
ciò in quanto, nel ricorso introduttivo, la
contribuente aveva solo affermato che la

dichiarazione
poteva

presentazione

dell’omessa

circostanza

relativa

successivo

all’anno
sanata

considerarsi

della

per

effetto

dell’art.8 legge 289/2002.
Con il secondo motivo di ricorso la contribuente
lamenta
dell’art.
all’art.

e

violazione

8 legge 212/2000
360 nr.3 cpc

applicazione

falsa

in relazione

sotto il profilo

dell’inapplicabilità temporale della norma
perché entrata in vigore dall’anno d’imposta
2002, e quindi in epoca successiva ai fatti
nonché in quanto l’art.8 legge 212/2000 non
trova applicazione in materia di iva.

3

nel giudizio di appello.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Occorre premettere che, in generale, in ordine
alla vicenda in esame ed agli effetti

intermedio si è pronunciata questa Corte (Sez.
5, Sentenza n. 17067 del 26/07/2006) “In un
sistema come quello dell’IVA, caratterizzato
dalla neutralità dell’imposta, e cioè
dall’obbligo di riversarla per l’operatore che
l’incassa, e dalla possibilità di recuperarla
per l’operatore che la paga, la perdita di
quest’ultima facoltà costituisce un’eccezione
alla regola generale. Pertanto, il mancato
computo dell’imposta nelle dichiarazioni
periodiche e nella dichiarazione annuale
comporta la perdita del diritto alla detrazione,
ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 – che prevede l’unica decadenza in
tal senso -, ma non la perdita del diritto al
rimborso, comunque dovuto in assenza di una
norma sanzionatoria al riguardo”.
Nel solco del medesimo orientamento secondo sez.
5, Sentenza n. 16257 del 23/07/2007 ” In tema di
IVA, la facoltà del contribuente di portare in
4

dell’omessa dichiarazione annuale o in anno

detrazione

il

credito d’imposta

può essere esercitata soltanto nell’anno
successivo alla maturazione di detto credito,
mediante annotazione nel registro di cui
all’art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

comma 2 ° , e 55, comma 1 0 , del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633. Ne consegue che, una volta
maturata tale preclusione, il contribuente può
soltanto domandare il rimborso della maggior
imposta pagata, nei limiti e con le forme
prescritte per la relativa istanza.
Pertanto appare evidente che,
giurisprudenza

della

Corte,

secondo la
la

mancata

presentazione della dichiarazione annuale
determina la perdita definitiva del diritto di
avvalersi delle eccedenze maturate a credito per
quell’anno e quindi della possibilità di
usufruire delle detrazioni, pur permanendo in
capo al contribuente il diritto al rimborso nel
rispetto dei limiti di legge.
Ciò in quanto,

in materia tributaria,

la

compensazione è ammessa, in deroga alle comuni
disposizioni civilistiche, soltanto nei casi
espressamente previsti, non potendo derogarsi al
principio secondo cui ogni operazione di
5

derivando tale preclusione dagli articoli 32,

versamento,

riscossione

e

rimborso ed ogni deduzione sono regolate da
specifiche e inderogabili norme di legge. Tale
principio non può considerarsi superato per
effetto dell’art. 8, comma primo, della legge 27

contribuente), il quale, nel prevedere in via
generale l’estinzione dell’obbligazione
tributaria per compensazione, ha lasciato ferme,
in via transitoria, le disposizioni vigenti,
demandando ad appositi regolamenti l’estensione
di tale istituto ai tributi per i quali non era
contemplato, a decorrere dall’anno di imposta
2002.
In ogni
ogni caso la norma di cui sopra non si
applica in materia di IVA in quanto per tale
tributo vale la disciplina speciale armonizzata
di cui all’art. 30 secondo comma DPR 26 ottobre
1972 nr. 633 come concordemente ritenuto da
questa Corte in numerose pronunce sul punto, tra
le quali sez. 5, Sentenza n. 4246 del
23/02/2007: “In tema di I.V.A. e con riferimento
al recupero delle eccedenze d’imposta,
l’avvenuto

consolidamento

del

diritto

al

rimborso, conseguente all’omessa rettifica della
dichiarazione

il

entro
6

termine

previsto

luglio 2000, n. 212 (cd. statuto dei diritti del

dall’art. 38-bis del

d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633, non attribuisce al contribuente la
facoltà di portare in detrazione la medesima
somma nelle successive dichiarazioni annuali,
con conseguente violazione dell’obbligo di

alle stesse dichiarazioni: tale operazione
contrasta infatti con il principio
dell’alternatività fra la richiesta di rimborso
e la detrazione del credito dalla dichiarazione
annuale, nonché con l’obbligo, previsto
dall’art. 30, secondo coma, del d.P.R. n. 633
cit., di portare l’eccedenza in detrazione
nell’anno

successivo,

conoscibile

e

dell’Ufficio

la

contribuente

al

fine di

controllabile
complessiva

nell’arco

del

rendere

da

parte

posizione

del

biennio

di

riferimento. L’estensione alla materia
tributaria dei principi generali del codice
civile in tema di estinzione per compensazione,

versare quanto effettivamente dovuto in base

prevista dall’art. 8 della dalla legge 27 luglio
2000, n. 212, opera d’altronde soltanto a
decorrere dall’anno d’imposta 2002, previa
emanazione di apposita disciplina di attuazione,
restando ferma, per il periodo precedente, la
regola secondo cui la compensazione è ammessa

7

\v\

ESENTE DA
Al SENSI
soltanto nei casi
contemplati.

specificamente

-((445<6770-(... 2Y.<67.< - Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto per entrambi i motivi e la sentenza deve essere cassata senza rinvio in quanto la causa può richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l'evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società contribuente. r,:27 11. IC I C. 11:..3 7.7kk P.Q.M. Accoglie il ricorso principale,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Condanna la società Maxim di Negro Massimo e Marcandino Mariglla snc al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in E 2.050,00 oltre spese prenotate a debito. il rur.7-: "7:17r;0 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 5/11/2013 Il consigliere estensore Il Presidente essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non

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