Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28281 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8706-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

GIAMMARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE,

MAURIZIO CIMETTI;

– ricorrente –

contro

FIGI IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE

SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

E contro

F.F., F.M.T., F.L.,

F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1631/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

– Equitalia Centro SpA articola due motivi per la cassazione della sentenza della CTR Toscana n. 1631/2016 che, in relazione alla sentenza della CTP di Firenze n. 173.20.2011, pronunciata nei confronti della Figi immobiliare srl e degli eredi di F. Nello, ha dichiarato inammissibile l’appello del concessionario perchè avente ad oggetto la notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa all’imposta di registro, diritti catastali, oltre interessi, sanzioni e compensi. In particolare la CTR ha rilevato il fraintendimento dell’appellante circa l’oggetto della presente controversia, avendo l’appellante fatto riferimento, quale atto impositivo cui si riferisce la predetta cartella, all’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) emesso dall’agenzia delle Entrate di Pisa-Ufficio di Pontedera in relazione ai valori dichiarati con l’atto di compravendita di terreni a rogito del notaio G., intercorso tra FIGI Immobiliare Srl quale acquirente e F.N., quale venditore e non all’avviso di liquidazione conseguente alla iscrizione a ruolo della sentenza della CTR n. 65/33/09, pronunciata su ricorso dei contribuenti, in contraddittorio con l’ente impositore, che pure la concessionaria si era impegnata a recuperare dall’ente impositore e produrre, come emerge dalla sentenza impugnata. In realtà, dalla lettura del prologo della sentenza impugnata, emerge che il primo giudice ha accolto il ricorso dei contribuenti avendo rilevato la mancanza agli atti, della prova dell’avvenuta notifica ai contribuenti dell’avviso di liquidazione post sentenza, che legittima la ripresa e che avrebbe dovuto essere emesso, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56, n. 2, ad opera dell’ente creditore in conseguenza dell’iscrizione a ruolo della sentenza della CTR n. 65/33/09.

Il primo giudice aveva anche rilevato, in relazione all’eccepita mancanza di legittimazione processuale avanzata dal concessionario della riscossione, l’omessa chiamata in causa, a norma del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, dell’ente impositore da parte dello stesso concessionario, rigettando anche per tale profilo il ricorso della concessionaria.

Resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Lamenta l’omesso esame, da parte della CTR, delle proprie deduzioni difensive: censura, in particolare, la sentenza impugnata nel punto in cui afferma essere onere dell’Agente della riscossione chiamare in causa l’Ente impositore quando la causa verta sugli aspetti sostanziali dell’accertamento e la mancata valutazione della deduzione con la quale la ricorrente ha escluso che potesse essersi verificata la lesione del diritto di difesa del contribuente avuto riguardo alla mancata acquisizione della prova della notifica del preventivo avviso di liquidazione dell’imposta, ribadendo che era stato regolarmente notificato l’originario avviso di rettifica e liquidazione (già impugnato e parzialmente annullato con la sentenza n. 65/33/2009 della CTR della Toscana)..

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs n. 112 del 1999, art. 39. A parere della ricorrente, quando l’atto dell’Agenzia della riscossione è impugnato solo per questioni relative al merito o alla formazione e notifica dell’atto impositivo il contribuente deve chiamare in giudizio solo l’Ente impositore.

Con il controricorso la società ha eccepito che il secondo motivo è inammissibile costituendo un novum mai dedotto nelle fasi di merito, essendo, inoltre, del tutto generico; mentre il primo motivo è infondato essendosi la CTR implicitamente pronunciata sulla deduzione difensiva.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Analizzando i due motivi congiuntamente, per l’evidente connessione, va, innanzitutto, precisato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte ” non basta la mancanza di un’espressa statuizione dei giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione dei caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.” (per tutte cass. n. 10696/2007; 24155/2017).

La decisione impugnata non merita censure circa la completezza della motivazione: l’appello della concessionaria è stato respinto dalla CTR in ragione dell’evidente fraintendimento della decisione di primo grado. Quest’ultima, aveva rigettato il ricorso della concessionaria, avendo rilevato l’assenza adii atti di un elemento indispensabile del procedimento di accertamento dell’imposta complementare dovuta – vale a dire l’avviso di liquidazione conseguente al parziale accoglimento, in sede giurisdizionale, del primigenio ricorso dei contribuenti, che avevano contestato la cartella esattoriale proprio eccependo la mancata prova dell’emissione dell’avviso di accertamento, conseguente al disposto dalla sentenza n. 65/33/2009.

Correttamente, pertanto, la CTR ha valutato del tutto eccentriche rispetto alla pronuncia appellata, le doglianze dell’appellante, indirizzate non solo ad affermare la legittimità della notifica dell’avviso di liquidazione (OMISSIS) (che non è mai stata in contestazione essendo in contestazione l’avviso di liquidazione che l’ente impositore avrebbe dovuto emettere a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56 e che il concessionario si era riservato di produrre) ma anche a declinare la propria mancanza di legittimazione processuale rispetto alla pretesa azionata dai contribuenti, anch’essa oggetto di una esplicita valutazione reiettiva della prima decisione, integralmente condivisa dalla CTR.

A tale proposito, poichè le doglianze sono state reiterate, negli stessi termini, con il ricorso per cassazione, vale ricordare che questa Corte ha già chiarito, come opportunamente puntualizzato dalla decisione n. 22729/2016,che in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore. (vedi anche cass. n. 10528/2017) Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio. (vedi anche cass. n. 21220 del 28/11/2012): in tal caso il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di “litis denuntiatio”, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purchè idonea a portare a conoscenza dell’ente l’esistenza della lite. (cass. n. 9250 del 03/04/2019).

Alla luce dei principi su richiamati il ricorso deve essere rigettato: le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in Euro 9000,00 oltre spese in misura forfettaria e accessori di legge se dovuti.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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