Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28280 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14203/2010 proposto da:

G.G. (OMISSIS), S.F.

(OMISSIS), G.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GRANITO DI BELMONTE 19 –

OSTIA, presso lo studio dell’avvocato PIRAS Aldo, che li rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.A.P.I.T. CONFEDERAZIONE AZIONE POPOLARE ITALIANA, in persona del

Presidente p.t. Dott. R.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAN MARINO 51, presso lo studio dell’avvocato CIAFFI

Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale Dott. C.I., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

SCUOLA AS GYMNASIUM DANCE STUDIO OSTIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 9259/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 17/04/2009; R.G.N. 30742/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ALDO PIRAS;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CIAFFI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che si riporta alla relazione del relatore.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il Consigliere relatore, Dott. Adelaide Amendola, esaminati gli atti del ricorso per revocazione proposto da G.G., S.F. e G.A. avverso la sentenza di questa Corte 29 gennaio/17 aprile 2009, n. 9259;

premesso che:

1. la sentenza di cui si chiede la revocazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 24 ottobre 2006, di rigetto del gravame proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento danni da essi avanzata nei confronti di C.A.P.I.T. (Confederazione di Azione Popolare Italiana) e di Milano Assicurazioni s.p.a..

2. I ricorrenti lamentano il seguente errore revocatorio;

con avviso di cancelleria notificato il 13 gennaio 2009 era stata comunicata al difensore, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., insieme alla relazione di inammissibilità redatta dal relatore, la data in cui il ricorso sarebbe stato discusso in Camera di consiglio;

orbene, considerato che a tal fine era stata fissata l’udienza 29 gennaio 2009, l’avviso era stato comunicato meno di 20 giorni prima dell’udienza stessa, in spregio al disposto dell’art. 377 cod. proc. civ., comma 2;

deducono che per effetto del mancato rispetto del termine di cui innanzi essi non avevano potuto depositare le memorie previste dall’art. 378 cod. proc. civ., nelle quali avrebbero meglio illustrato i motivi di impugnazione, contrastando la richiesta di declaratoria di inammissibilità del relatore e insistendo sulla non contestazione, da parte dei convenuti dei fatti costitutivi della pretesa azionata;

tanto premesso, osserva:

3. l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. – deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve infine presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività (confr.

Cass. civ. 3, ord. 28 febbraio 2007, n. 4640);

4. applicati al caso di specie, i principi sopra indicati inducono a ritenere il ricorso inidoneo a superare il preventivo vaglio di ammissibilità;

5. valga al riguardo considerare che il denunciato errore – consistente nel ritenere assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 377 cod. proc. civ., comma 2 e art. 135 disp. att. cod. proc. civ., da parte della cancelleria, laddove il relativo avviso era sì stato comunicato al difensore, ma senza l’osservanza del termine dilatorio di cui il rispetto non era stato osservato – non rientra nell’area normativa di cui all’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 e art. 391 bis cod. proc. civ.: questa Corte, salvo un’isolata pronuncia di segno contrario (Cass. civ., sez. unite, 30 dicembre 2004, n. 24170), ha per vero ripetutamente esplicitato che la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., costituisce un error in procedendo che non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, per mancanza del requisito della decisività, non sussistendo un nesso causale diretto fra l’omessa notificazione dell’avviso dell’udienza di discussione e il contenuto della sentenza adottata dalla Suprema Corte (confr. Cass. civ. 22 luglio 2009, n. 17077; Cass. civ. 16 luglio 2010, n. 16615; Cass. civ. 18 luglio 2006, n. 16361)”.

6. Ritiene il collegio di dover far proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, tanto più che le repliche alla stessa, contenute nella memoria difensiva, non giustificano il superamento delle considerazioni colà svolte.

A ciò aggiungasi che la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell’art. 391 bis cod. proc. civ., con ricorso ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., e segg., deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, la esposizione sommaria dei fatti di causa (confr. Cass. civ., 22 novembre 2006, n. 24856; Cass. civ. 14 aprile 1999, n. 3682). Ora, per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, è inammissibile il ricorso nel quale l’esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio, posto che tale modalità equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso (confr. Cass. civ. sez. unite, 9 settembre 2010, n. 19255). E nella fattispecie l’onere dell’esposizione sommaria dei fatti di causa risulta (invalidamente) assolto proprio attraverso l’assemblaggio del ricorso per cassazione e dei due controricorsi dei resistenti.

Il ricorso è inammissibile.

La peculiarità del caso induce il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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