Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28280 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28280 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 8340 del ruolo generate
dell’anno 2008, proposto
da
Amodeo Francesco Saverio, rappresentato e difeso,
giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Giuseppe
Bonanno, col quale elettivamente domicilia in Roma, alla
via dello Statuto, n. 32, presso lo studio dell’avv. Massimo
Errante;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate,

in persona del direttore pro

tempore, e Ministero dell’economia e delle finanze, in
persona del ministro pro tempore, entrambi rappresentati e
difesi dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
quale in Roma, alla via dei Portoghesi. n. 12, domicilia:
RG n. 83402008
Angelina-M

Data pubblicazione: 18/12/2013

Pagina 2 eli 6

-controricorrenti-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione 25°, depositata in data 6 febbraio
2007, n. 09/25/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4

udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Pietro
Garofoli;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto de! ricorso
Fatto

Il contribuente propose istanza di rimborso dell’imposta sul
valore aggiunto, per l’anno d’imposta 2001, relativa all’imposta
assolta su alcune fatture relative all’acquisto di beni

e serviii

utilizzati nella conduzione di un’azienda agricola sita nella contrada
Binuara di Trapani, di proprietà indivisa con Melia Francesco
Paolo. L’istanza fu respinta, in quanto il contribuente, insieme col
Melia, nel febbraio 2001 aveva costituito una società semplice per
l’esercizio dell’attività agricola, da esercitare sui fondi dei soci, di
guisa che la qualità di soggetto passivo d’imposta, anche ai fini del
rimborso, spettava alla società e non già ad uno dei suoi soci.
Ne seguì l’impugnazione del diniego, che è stata respinta dalla
Commissione tributaria provinciale, con sentenza che

la

Commissione tributaria regionale ha confermato, sostenendo che il
trattore oggetto della fattura cui si riferisce la richiesta di rimborso
era in concessione d’uso a Melia Francesco, nella qualità di
amministratore della società semplice Amodeo Saverio Sz. C.
Ricorre Amodeo Saverio per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso a quattro motivi, articolati in più
RG n. 8340,2008
Angelina-Maria P

novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

IL,Hrnt 3

h

censure, che illustra altresì con memoria depositata ex articolo 378
c.p.c.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Diritto
/.-

Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del

peraltro estraneo alle precedenti fasi del giudizio.
A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte
dell’articolo 57, 10 comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri”, e le “compcleilli:”
facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal
primo gennaio 2001, unico soggetto attivamente e passivamente
legittimato è l’Agenzia delle entrate e la controversia non può
essere instaurata dal Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n.
8177Cass. 19 gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n.
874; Cass. 22 maggio 2008, n. 13149).
2.- La sequenza logica delle questioni impone l’esame
preliminare del primo profilo del secondo motivo di ricorso, che
deduce, ex articolo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione
dell’art. 132 del codice di procedura civile e dell’art. 118 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sostenendo
che la motivazione della sentenza impugnata renda impossibile
l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni dedotte a
fondamento del dispositivo.
/. /-La censura è infondata e va in conseguenza respinta.
La Corte ha già rilevato che, nel processo tributario, la mancata
esposizione nella sentenza dello svolgimento del processo, dei fatti
rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione ai
diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano
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Anszel il -m- Maria l’e Tino e

controricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze,

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impossibile l’individuazione del thema decidendurn e delle ragioni
che stanno a fondamento del dispositivo (Cass. 3 ottobre 2008, n.
24610).
In particolare, non adempie il dovere di motivazione il giudice
che non formuli alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di

sussunzione in quella astratta. In casi simili il sillotzismo, che
distingue il giudizio, finisce per esser monco della premessa minore.
e dunque necessariamente privo della conclusione razionale (vedi, in
particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n. 11710).
2.2.-Nel caso in questione, di contro, la Commissione ha dato
compiutamente conto della propria decisione, esponendo che:
-gli imprenditori agricoli Melia e Amodeo hanno dato vita ad
una società semplice, avente per oggetto la conduzione diretta di
tutte le aziende agricole dei soci, conferite in gestione;
-i due soci hanno ceduto in comodato gratuito alla società il
fondo rustico sito nella contrada Benuara, al fine di realizzare una
struttura ricettiva, impegnandosi altresì a non destinare il bene a
scopi differenti;
-non emerge dai contratti esaminati che con l’attività

di

agriturismo coesistesse quella di coltivazione dei fondi;
-il trattore oggetto della fattura cui si riferisce la richiesta di
rimborso era in concessione d’uso alla società (e, precisamente.
Melia Francesco, nella qualità di amministratore della società):
-Amodeo ha stipulato con altro soggetto contratto di affitto di
altro fondo per ivi esercitare l’attività di coltivazione quale
imprenditore agricolo.
Di qui la sentenza ha concluso che va esclusa in capo ad
Amodeo la qualità di soggetto passivo, spettando tale qualità, da cui
RG n. 8340,2008
Anuelina-Maria I

causa, e dunque non ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della

consegue la titolarità del diritto al rimborso dell’imposta sul ■ alore
aggiunto, concernente l’acquisto di beni strumentali all’esercizio
dell’attività d’imprenditore agricolo nel fondo sito nella contrada
Benuara, alla società semplice e non già ad uno o a ciascuno dei
suoi soci.

elementi dedotti a fondamento del vizio di motivazione lamentato
col secondo profilo del secondo motivo di ricorso, a sostegno
dell’esercizio diretto di attività agricola sul fondo sito in contrada
Binuara da parte del contribuente, ovvero:
-il rilascio ad Amodeo e Melia, nella qualità di imprenditori
individuali, dell’autorizzazione al reimpianto di un vigneto in
contrada Binuara;
-la compilazione da parte di Amodeo e Melia, in qualità di
titolari dell’azienda agricola, della scheda anagrafica aziendale, ai
fini della compilazione dell’albo comunale dei vigneti, relativa al
fondo con viti sito nella contrada Binuara;
-il versamento da parte di Amodeo per l’anno 2001 di contributi
Inps, sia nella qualità di imprenditore agricolo, sia in qualità di
datore di lavoro per la manodopera impiegata nella coltivazione del
fondo sito in contrada Binuara.
3. 1.-Fatti, questi, senz’altro rilevanti e idonei a condurre ad una
decisione diversa da quella adottata, perché, per un verso, l’oggetto
della società semplice prevede, come ricostruito dalla sentenza
impugnata, la conduzione diretta di tutte le aziende agricole dei
soci, conferite in gestione, là dove il contratto di comodato,
costruito come lo strumento per il conferimento in uestione, non
prevedeva, come riferisce la sentenza, l’attività di coltivazione dei

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Angelina-Maria

3.-Questa ricostruzione in fatto non ha, tuttavia, valutato gli

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fondi, ma la cessione della disponibilità del fondo, espressamente al
fine di realizzarvi una struttura ricettiva.
Si consideri, d’altronde, che analoga controversia concernei ne
Melia si è conclusa con la definitiva affermazione

dello

svolgimento da parte sua dell’attività agricola e del riconoscimento

gennaio 2010, n. 423).
4.-L’accoglimento di questo profilo assorbe il terzo ed il quarto
motivo di ricorso, calibrati anch’essi su vizi della motivazione
nonché il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, I

comma, n. 3, c.p.c., che, censurando la violazione degli articoli I e
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, postula
l’accertamento di fatto concernente l’esercizio, da parte di Amodeo.
dell’attività d’imprenditore agricolo.
4. /.-La sentenza va in conseguenza cassata, con rinvio ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia per
nuovo esame nonché per le spese.
per questi motivi
La Corte:

-dichiara inammissibile il controricorso, là dove è stato proposto dal
Ministero dell’Economia e delle finanze;
-accoglie il secondo motivo di ricorso, nei

sensi di cui in

motivazione, assorbiti gli altri;
-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 4 novembre 2013.

in capo a lui della soggettività passiva ai fini IVA (Cass., ord. I

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