Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28280 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23734-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA FLAMINIA 135, presso lo studio LEGALITAX, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 103, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO MAURIZIO DI

MARTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DENISE D’ANNIBALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 458/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

– Equitalia Servizi di riscossione SpA articola un solo motivo per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana n. 458/2016 che, in riforma della sentenza della CTP di Pisa n. 213.02.2015, accoglieva, integralmente, l’appello di M.R., dichiarando prescritto il credito previdenziale ed assistenziale oggetto della controversia.

Resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e degli artt. 2946 e 2953 c.c., a causa dell’errata interpretazione dei tre suddetti articoli, sostenendo che la sentenza gravata andrà cassata nella parte in cui ritiene applicabile alla specie in esame il termine di prescrizione quinquennale del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, anzichè il termine di prescrizione decennale ex artt. 2946 e 2953 c.c., dovendosi ritenere che la mancata impugnazione nei termini di rito della cartella di pagamento produca effetti in tutto analoghi a quelli del giudicato. Nell’ipotesi di accoglimento del ricorso la società, inoltre, reitera le controdeduzioni in ordine ai punti determinanti dell’originario ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

Con tale decisione, si è affermato il principio secondo cui: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif, dalla L. n. 122 del 2010).

Il ricorso va, pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 6000,00 oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge se dovuti.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA