Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28280 del 06/11/2018

Cassazione civile sez. I, 06/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 06/11/2018), n.28280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6853/2018 proposto da:

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.C.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1216/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 18/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2018 dal Pres. Dott. SCHIRO’ STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

a) considerato che il Ministero dell’Interno ha proposto nei confronti di B.C.T. ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1216/2017 in data 18 agosto 2017, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello del suddetto B.C.T. contro l’ordinanza del Tribunale di Brescia del 14 dicembre 2015, che aveva rigettato le domande dal medesimo proposte di riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria, e riconosciuto a B.C.T. il diritto all’ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

b) rilevato che l’intimato non ha resistito al ricorso e che il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte;

c) ritenuto che il Ministero ricorrente, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si duole che la Corte di merito abbia riconosciuto al richiedente il diritto al rilascio di una permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base non già di “una situazione oggettiva di rischio di grave compromissione del diritto alla salute nel Paese di origine”, ma di “una situazione di malessere psichico (curabile con terapia farmacologica) dovuta a una personalità fragile non accompagnata dalla verifica circa la possibilità di proseguire la cura nel Paese d’origine” e di una “presunta assenza di legami con la famiglia nel Paese di origine”;

d) rilevato d’ufficio che la normativa prevista dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 – entrato in vigore dal successivo 5 ottobre ed avente ad oggetto, tra l’altro, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, con particolare riguardo a “disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonchè in materia di protezione internazionale e di immigrazione” – potrebbe assumere rilevanza in ordine alla decisione sul ricorso in esame, con riferimento sia all’oggetto della domanda di protezione, che ai fatti dedotti in giudizio, che, infine, al motivo di diritto posto a fondamento dell’impugnazione;

e) osservato che sulla questione di cui al precedente punto d) non si è sviluppato alcun contraddittorio tra le parti e che pertanto appare opportuno, ai sensi del disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 4, assegnare al Pubblico ministero e al ricorrente un termine, da determinarsi in gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione rilevata al precedente punto d), con contestuale rinvio a nuovo ruolo della trattazione del presente ricorso.

P.Q.M.

assegna al Pubblico ministero e al ricorrente il termine di gg. 60, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione rilevata al precedente punto d) della motivazione e rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018

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